MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2005 

Revoca  della  concessione  n.  285/T1/03, del 17 luglio 2003, per la
gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della
Bingo Plus S.p.a. (provincia di Ancona).
(GU n.261 del 9-11-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme
per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  21 novembre  2000,  concernente
approvazione  della convenzione tipo per l'affidamento in concessione
della gestione del gioco del Bingo;
  Vista la convenzione di concessione n. 285/T1/03, stipulata in data
17  luglio 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e la Bingo Plus S.p.a. per la gestione del gioco del Bingo nella sala
sita in Ancona, via San Martino n. 17;
  Visti,  in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h), e l'art. 11,
ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono,
rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la
continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno
sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e
per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non
autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non
consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la
concessione»;
  Visto  l'atto  di  fideiussione n. 22442374/RM, di Euro 516.456,90,
rilasciato  dalla  Finroma  S.p.a.  il  26 gennaio  2004,  al fine di
garantire,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Plus
S.p.a.,  stabiliti  in  particolare  dall'art.  3 della sopraindicata
convenzione di concessione;
  Vista  la  comunicazione  a  mezzo  fax del 9 febbraio 2005, con la
quale la Bingo Plus S.p.a. ha comunicato che «da ieri 8 febbraio 2005
la   sala  Bingo  di  Ancona  sospende  le  attivita'  fino  a  nuova
notificazione»;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  14 febbraio 2005, prot.
2005/7518/COA/BNG, ricevuta dalla Bingo Plus il 28 febbraio 2005, con
la    quale,    in   riscontro   alla   sopraindicata   comunicazione
dell'8 febbraio  2005, sono stati ribaditi gli obblighi convenzionali
in  base  ai  quali  il  concessionario  e'  tenuto  ad assicurare la
continuita'   del   servizio,   e'   stato   chiesto   di  comunicare
immediatamente,  entro  cinque  giorni, i motivi per i quali e' stata
sospesa  l'attivita',  ed e' stato evidenziato che ai sensi dell'art.
11,  ultimo  periodo,  della  convenzione, in caso di sospensione non
autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non
consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la
concessione»;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  22  aprile  2005, prot.
2005/22240/COA/BNG,  ricevuta  dalla  Bingo  Plus  S.p.a. il 3 maggio
2005, con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di
cui  agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che e' stato
dato l'avvio ai procedimenti di revoca della concessione n. 285/T1/03
e  di  escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma
1,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli
obblighi   convenzionali,  non  avendo  la  Bingo  Plus  S.p.a.  dato
riscontro  a  quanto  richiesto  con  la lettera raccomandata a/r del
14 febbraio 2005, prot. 2005/7518/COA/BNG, configurando, pertanto, la
fattispecie    di    sospensione   non   autorizzata   dell'attivita'
sanzionabile  con  la  revoca  della  concessione  in forza di quanto
stabilito dall'art. 11, ultimo periodo, della convenzione;
  Considerato   che,   anche   a   seguito   del   ricevimento  della
comunicazione  del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, la Bingo
Plus S.p.a. non ha ripreso l'attivita' nella sala Bingo di Ancona;
  Visto   il   verbale  in  data  12 ottobre  2005,  del  sopralluogo
effettuato  in  data 28 settembre 2005, dall'ufficio regionale per le
Marche,  Abruzzo  e  Molise di Ancona, dal quale risulta «che la sala
Bingo  Plus  con  sede  in  Ancona,  via  San  Martino n. 17 e' stata
completamente smobilitata»;
  Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale
immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di
gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende
escutibile  la  cauzione  prestata dal concessionario, a garanzia dei
propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale
31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  6  della  convenzione  di
concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener  presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art.
15, ha scadenza in data 3 dicembre 2008 e che la Bingo Plus S.p.a. ha
cessato l'attivita' fin dall'8 febbraio 2005;
  Considerato  che  il  danno derivante dal comportamento della Bingo
Plus  S.p.a.  e'  pari  all'entrata  erariale  che  sarebbe  derivata
dall'attivita' di gioco nella sala in questione dall'8 febbraio 2005,
al 3 dicembre 2008, e cioe' per un periodo di 46 mesi;
  Considerato  che la Bingo Plus S.p.a., nell'anno precedente la data
di  cessazione  dell'attivita' ha esercitato l'attivita' per soli tre
mesi  e  che in tali mesi ha venduto n. 53.982 cartelle da Euro 0,50,
n.  180.293  cartelle da Euro 1, n. 21.681 cartelle da Euro 1,50 e n.
4.919 cartelle da Euro 3, per un incasso complessivo di Euro 254.563,
di  cui  Euro 60.586  (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale,
corrispondente  ad un prelievo erariale medio mensile di Euro 20.195,
e,   quindi,   ad  un  danno  erariale  complessivo  di  Euro 928.983
(Euro 20.195   x  46  mesi)  che  rende  escutibile  l'intero importo
dell'atto   di   fidejussione  n.  22442374/RM,  di  Euro 516.456,90,
rilasciato dalla Finroma S.p.a.;
  Considerato  che  a seguito del ricevimento della comunicazione del
22 aprile  2005,  prot.  2005/22240/COA/BNG, ne' la Bingo Plus S.p.a.
ne'  la  Finroma  S.p.a.  hanno  inoltrato comunicazioni in ordine ai
procedimenti avviati;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della
convenzione  di concessione n. 285/T1/03, stipulata in data 17 luglio
2003,  per  i  motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti
della  Bingo Plus S.p.a. la concessione per la gestione del gioco del
Bingo.
  2.  Per  i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento,
con  esplicita  autorizzazione a realizzare i relativi titoli, l'atto
di  fideiussione n. 22442374/RM, di Euro 516.456,90, rilasciato dalla
Finroma  S.p.a.  il  26 gennaio  2004, al fine di garantire, ai sensi
dell'art.  9,  comma  1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.
29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Plus S.p.a.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 2 novembre 2005
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri