MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della
denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»
(GU n.270 del 19-11-2005)

    Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»,
registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1107  del 12 giugno 1996, nel
quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del reg. 2081/92 del
Consiglio  del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela
del  formaggio  «Pecorino Romano» con sede in Macomer (Nuoro) - Corso
Umberto  I,  n.  226,  incaricato  con decreto ministeriale 24 aprile
2002,  ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, successivamente
prorogato con decreto ministeriale 13 aprile 2005.
    Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto
legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di
produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
    L'istanza  di  modifica  del disciplinare di produzione della DOP
«Pecorino   Romano»,   riguarda  in  particolare  la  designazione  e
presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
    Considerato  che  le modifiche proposte forniscono al consumatore
una migliore informazione circa la provenienza del prodotto;
    Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati Membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate;
    Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che
la  regione Lazio, la regione Sardegna e la regione Toscana esprimano
i  propri  motivati pareri circa la richiesta di modifica, ritiene di
dover  procedere  alla pubblicazione delle modifiche del disciplinare
di produzione della DOP «Pecorino Romano».
    Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   d'origine   protetta  «Pecorino  Romano»  e'  formato
dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione
generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via
XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno
oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero,
prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla
Commissione europea.
          Proposta di modifica della DOP «Pecorino Romano»
    Le  forme  di  Pecorino  Romano  sono sottoposte alla marchiatura
all'origine  su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice
imprime  sulla  forma  la  denominazione «Pecorino Romano» ed il logo
costitutivo,  la  sigla della provincia di provenienza, il codice del
caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.
    Il  logo  e'  costituito  da  un  rombo  con  angoli  arrotondati
contenente  la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura
della denominazione «Pecorino Romano».
    Alla  denominazione  «Pecorino Romano» puo' essere aggiunta nella
matrice  entro  il perimetro del casello identificativo della ditta e
della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio» o «Sardegna» o
«Grosseto»,  a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nel
territorio geografico indicato.
    E'  consentito  l'utilizzo  di  un  logo  aggiuntivo regionale da
apporre  insieme  al  logo  della  denominazione  nelle  etichette da
applicare  sul  piatto  della  forma  se l'intero ciclo produttivo si
compie nella regione stessa.
    I loghi regionali sono i seguenti.

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