Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»(GU n.270 del 19-11-2005)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»,
registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela
del formaggio «Pecorino Romano» con sede in Macomer (Nuoro) - Corso
Umberto I, n. 226, incaricato con decreto ministeriale 24 aprile
2002, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, successivamente
prorogato con decreto ministeriale 13 aprile 2005.
Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di
produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Pecorino Romano», riguarda in particolare la designazione e
presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
Considerato che le modifiche proposte forniscono al consumatore
una migliore informazione circa la provenienza del prodotto;
Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati Membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate;
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che
la regione Lazio, la regione Sardegna e la regione Toscana esprimano
i propri motivati pareri circa la richiesta di modifica, ritiene di
dover procedere alla pubblicazione delle modifiche del disciplinare
di produzione della DOP «Pecorino Romano».
Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della
denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano» e' formato
dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione
generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla
Commissione europea.
Proposta di modifica della DOP «Pecorino Romano»
Le forme di Pecorino Romano sono sottoposte alla marchiatura
all'origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice
imprime sulla forma la denominazione «Pecorino Romano» ed il logo
costitutivo, la sigla della provincia di provenienza, il codice del
caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.
Il logo e' costituito da un rombo con angoli arrotondati
contenente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura
della denominazione «Pecorino Romano».
Alla denominazione «Pecorino Romano» puo' essere aggiunta nella
matrice entro il perimetro del casello identificativo della ditta e
della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio» o «Sardegna» o
«Grosseto», a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nel
territorio geografico indicato.
E' consentito l'utilizzo di un logo aggiuntivo regionale da
apporre insieme al logo della denominazione nelle etichette da
applicare sul piatto della forma se l'intero ciclo produttivo si
compie nella regione stessa.
I loghi regionali sono i seguenti.
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