MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 7 novembre 2005, n. 200531717. 

Regolamento    CE    2792/99    -   Misura   3.4   Trasformazione   e
commercializzazione  dei  prodotti ittici, interventi multiregionali.
Disposizioni domanda di liquidazione.
(GU n.269 del 18-11-2005)
 
 Vigente al: 18-11-2005  
 

    Con   circolare  del  7 aprile  2003  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del 18 luglio 2003 sono state
disposte  le  modalita'  di  compilazione  e termini di presentazione
degli   interventi   multiregionali  della  misura  trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  ittici  previsti  dal Docup pesca
2000-2006,  di  cui  al  regolamento  CE  2792/99  del  Consiglio del
17 dicembre 1999;
    Con  successivo  decreto  del  26 aprile 2004 del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali - Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108  del
10 maggio  2004, e' stata approvata la graduatoria di merito relativa
alla  misura  3.4  di  cui  al  regolamento  (CE)  2792/99  «Impianti
multiregionali  di  trasformazione e commercializzazione dei prodotti
ittici»;
    Tutti  i  progetti ritenuti idonei sono stati ammessi ai benefici
di  cui  al  regolamento  2792/99  pertanto  un  diverso ordine della
graduatoria  non  pregiudica  l'ammissione  ai  benefici in argomento
purche' il progetto mantenga al temine dei lavori un punteggio minimo
di  20  punti  riconosciuti ai sensi delle condizioni di priorita' di
cui la punto 9, lettera c), della medesima circolare;
    Tenuto  conto che il punteggio e' stato assegnato in relazione ai
requisiti  in  possesso al momento della domanda di contributo, ed in
funzione  degli  obiettivi  da perseguire attraverso la realizzazione
dell'intervento,    e   ritenuto   opportuno   attendere   un   tempo
ragionevolmente  sufficiente  affinche'  la  realizzazione dei lavori
consenta la concretizzazione degli obiettivi perseguiti;
    Si dispone:
      a) il  soggetto  destinatario  del contributo, al momento della
presentazione  della  domanda  di liquidazione dello stato finale del
progetto,   dovra'  dimostrare  all'Amministrazione  di  possedere  i
punteggi  assegnati  in  graduatoria  in  misura  non inferiore ai 20
punti,   punteggio  minimo  indispensabile  per  l'ammissione  di  un
progetto a contributo.
    Viceversa  all'atto  della  domanda  di  liquidazione dello stato
finale   dei   lavori,   la   ditta   beneficiaria   potra'  chiedere
all'Amministrazione  una proroga di durata non superiore ai due anni,
per  la  dimostrazione  del  possesso  del  punteggio  assegnato, che
comunque  non  potra' alla scadenza del periodo essere inferiore a 20
punti;
      b) in  caso  di  concessione della proroga di cui al precedente
punto  a)  l'Amministrazione  provvedera'  ad  erogare  il contributo
spettante,  previa  presentazione  di  fidejussione bancaria, redatta
secondo  l'allegato  1,  rilasciata a garanzia del raggiungimento del
punteggio assegnato e comunque non inferiore a 20 punti.
    La   mancata   dimostrazione  del  raggiungimento  del  punteggio
sopraindicato,  entro  il termine prorogato, comportera' la decadenza
del  contributo  e  la  restituzione delle somme erogate da parte del
beneficiario,  ovvero dalla banca garante, maggiorate degli interessi
come per legge.
      Roma, 7 novembre 2005
                   Il direttore generale reggente
              della pesca marittima e dell'acquacoltura
                              Ambrosio