AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2005 

Avvio  di  istruttoria  conoscitiva sui comportamenti posti in essere
dagli  operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti
finali. (Deliberazione n. 225/05).
(GU n.271 del 21-11-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 ottobre 2005;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno
del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito:
direttiva europea 2003/55/CE);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il  decreto  legislativo  22 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    la  legge  23 agosto  2004,  n. 239, recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia (di seguito: legge n.
239/04);
    la  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n.
62/05)  ed,  in  particolare,  i  principi e criteri direttivi di cui
all'art. 16;
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni
generali sullo svolgimento dei procedimenti;
    la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia 7 agosto 2001, n.
184/01,   come   successivamente   modificata   dalla   deliberazione
12 dicembre 2002, n. 207/02;
    la  deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01, come
successivamente    integrata   dalla   deliberazione   dell'Autorita'
31 gennaio  2002,  n.  21/02  e 1° aprile 2003, n. 29/03 (di seguito:
deliberazione n. 229/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di
seguito: deliberazione n. 207/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  17 giugno  2004,  n. 90/04 (di
seguito: deliberazione n. 90/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 luglio  2004, n. 126/04 (di
seguito: deliberazione n. 126/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2004, n. 138/04 (di
seguito: deliberazione n. 138/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  25 ottobre 2005, n. 222/05 (di
seguito: deliberazione n. 222/05).
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma  12,  lettere  c) e da g) ad l), della legge n.
481/95, prevede che l'Autorita':
      controlli  l'attuazione, nel rispetto della concorrenza e della
trasparenza,  anche  in riferimento alle singole voci di costo, delle
condizioni e modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi;
      controlli  lo  svolgimento  dei  servizi,  tra cui i servizi di
vendita  di  gas  naturale,  con  poteri di ispezione, di accesso, di
acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
      emani  direttive  concernenti  la produzione e l'erogazione dei
servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
      assicuri   la  piu'  ampia  pubblicita'  delle  condizioni  dei
servizi,  effettui  studi  sull'evoluzione  del settore e dei singoli
servizi,  anche  per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed
economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e
promuova iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei
servizi;
      pubblicizzi  e  diffonda  la  conoscenza  delle  condizioni  di
svolgimento  dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza,
la  concorrenzialita'  dell'offerta  e  la  possibilita'  di migliori
scelte da parte dei clienti finali;
    ai  sensi  dell'art.  2,  comma  22,  della  legge  n. 481/95, le
amministrazioni  e  le  imprese  sono tenute a fornire all'Autorita',
oltre  a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento
delle funzioni di cui al precedente alinea;
    con   la   deliberazione   n.   90/04,   l'Autorita'   ha  chiuso
l'istruttoria  conoscitiva  sullo  stato  della  liberalizzazione del
settore  del  gas naturale evidenziando le criticita' esistenti sotto
il  profilo  concorrenziale  e come, a piu' di un anno dalla completa
apertura del mercato dal lato della domanda, il fenomeno di switching
fra i clienti del mercato civile possa dirsi del tutto trascurabile;
    con deliberazione n. 126/04 l'Autorita' ha approvato un Codice di
condotta  commerciale  a  cui  devono attenersi tutti i venditori del
mercato  liberalizzato  del gas nel presentare offerte commerciali ai
clienti finali con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;
    il  codice,  di cui al precedente alinea, impone ai venditori del
mercato  liberalizzato  del  gas  precisi obblighi per la trasparenza
delle  informazioni, per le modalita' di presentazione delle offerte,
per  la  confrontabilita'  dei  prezzi,  per  la  scomposizione delle
diverse  voci  che determinano il costo finale per il cliente, per la
semplicita'   del   linguaggio   utilizzato   nei   contratti,  oltre
all'obbligo di consegnare una nota informativa al cliente finale, che
consente  al  cliente  finale medesimo di verificare che il contratto
offerto sia conforme a quanto previsto dall'Autorita';
  con  deliberazione  n. 138/04 l'Autorita' ha definito il sistema di
regole   per   il   libero  accesso  degli  operatori  alle  reti  di
distribuzione  locale  del  gas,  regolamentando specificatamente tra
l'altro  la  sostituzione  di  imprese  di vendita nella fornitura al
cliente finale;
    sono  pervenute  agli uffici dell'Autorita' numerose segnalazioni
da  parte  di  clienti finali che lamentano comportamenti di soggetti
autorizzati  alla vendita non in linea con i principi stabiliti dalla
deliberazione  n.  126/04  a tutela della possibilita' per il cliente
finale  medesimo  di  effettuare  una consapevole e libera scelta del
fornitore di gas naturale;
    sono   altresi'  pervenute  segnalazioni  da  parte  di  soggetti
autorizzati  alla  vendita  che  lamentano a loro volta comportamenti
violativi,  tra l'altro, delle prescrizioni di cui alla deliberazione
n.   126/04   a   tutela   della   trasparenza,   completezza  e  non
discriminazione delle informazioni, da parte di soggetti concorrenti;
    dalle   segnalazioni   pervenute   nonche'  dalla  documentazione
trasmessa  di cui ai precedenti alinea sono peraltro emersi ulteriori
elementi  che  parrebbero concretizzare comportamenti che contrastano
con  l'esigenza  di  garantire  la  liberta'  di accesso a parita' di
condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di
distribuzione  e  delle  relative attivita' accessorie in particolare
con riferimento a creazione di barriere all'uscita del cliente finale
o  all'entrata  di  operatori  concorrenti  della societa' di vendita
societariamente collegata o controllata;
    con  deliberazione  n. 222/05 e' stato ordinato alle societa' del
gruppo  ASM  di  Brescia  di  rimuovere  le  clausole  contenute  nel
paragrafo  3.2,  lettere  b),  l)  e m), delle Condizioni di accesso,
nonche'  nei  paragrafi  3, 12 e 13 del Preziario, e di provvedere ai
necessari conguagli a favore degli utenti della rete di distribuzione
che   abbiano   versato   corrispettivi   previsti  nelle  condizioni
richiamate al precedente alinea, dandone comunicazione all'Autorita';
    con  la  stessa  deliberazione  n.  222/05  e'  stata avviata una
istruttoria  formale  nei  confronti  delle  societa'  ASM  S.p.a. di
Brescia,  Azienda  Servizi  Valtrompia  S.p.a., Cige S.p.a., Sinergia
S.p.a.,  Valgas  S.p.a.,  per  l'eventuale  adozione  di una sanzione
amministrativa  pecuniaria,  ai  sensi dell'art. 2, comma 20, lettera
c),  della  legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di
cui alla deliberazione n. 170/04;
    il  livello  di  concorrenza  nella  vendita di gas naturale deve
essere  valutato  sia  con  riferimento  alle  condizioni  economiche
praticate  ai  clienti  finali che alle condizioni contrattuali poste
alla  base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e
l'esercente  il  servizio  di  vendita,  nonche' con riferimento alla
concreta  possibilita' degli operatori del mercato di confrontarsi in
modo  trasparente,  sulla  base  di  condizioni imparziali e neutrali
nell'accesso  non  solo  al  servizio di distribuzione, ma anche alle
relative attivita' accessorie;
    e'   opportuno   affiancare  ad  interventi  volti  a  sanzionare
previsioni  in contrasto con le disposizioni dell'Autorita', una piu'
ampia  verifica  dei  comportamenti  posti in essere dai soggetti che
operano nel mercato;
  Ritenuto opportuno:
    avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas
naturale  ai  clienti  finali  ed  in  particolare  sui comportamenti
commerciali  posti  in  essere  dai soggetti autorizzati alla vendita
nell'acquisizione  di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti
trasferiti  ad  altro  venditore,  nonche' sull'esistenza di barriere
poste in essere dai distributori, che ostacolano l'uscita del cliente
finale  o  l'entrata  di  un  operatore concorrente della societa' di
vendita   societariamente  collegata  o  controllata  allo  scopo  di
verificare  i  presupposti  per l'eventuale adozione di interventi di
competenza  dell'Autorita',  da  affiancare  ai  procedimenti volti a
rimuovere  comportamenti  lesivi  dei diritti degli utenti al fine di
promuovere  la  concorrenza  tra  i soggetti che operano nel mercato,
tutelando, nel contempo, gli interessi di utenti e consumatori;
    prevedere  che  l'istruttoria conoscitiva si concluda entro il 31
luglio   2006   al   fine  di  permettere  in  tale  lasso  temporale
l'acquisizione   della  piu'  ampia  campionatura  di  comportamenti,
attraverso  non  solo  il  confronto  con  gli  operatori del mercato
interessati,  ma  anche  con  rilevazioni  dirette  presso i soggetti
interessati;
                              Delibera:

  1) di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di
gas  naturale  ai  clienti finali ed in particolare sui comportamenti
commerciali  posti  in  essere  dai soggetti autorizzati alla vendita
nell'acquisizione  di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti
trasferiti  ad  altro  venditore  nonche'  sull'esistenza di barriere
poste in essere dai distributori, che ostacolino l'uscita del cliente
finale  o  l'entrata  di  un  operatore concorrente della societa' di
vendita societariamente collegata o controllata;
  2)  di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e
qualita'   del  servizio  dell'Autorita'  in  collaborazione  con  il
direttore della Direzione gas per procedere:
    a)  allo svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita'
di cui al precedente punto 1;
    b)  allo  svolgimento,  qualora  cio'  fosse opportuno per alcuni
aspetti   della   presente  istruttoria  conoscitiva,  di  analisi  e
valutazioni  da  effettuare  con il supporto di servizi di consulenza
esterni;
    c)  alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli
operatori   ritenuti  necessari,  nonche'  con  le  associazioni  dei
consumatori,  fissandone  le  modalita' in relazione alle esigenze di
conduzione   e  sviluppo  dell'istruttoria  conoscitiva  in  oggetto,
nonche'  alla costituzione, qualora ritenuto necessario, di gruppi di
lavoro  informali  con la partecipazione di soggetti interessati e di
formazioni  associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo
di   definire   aspetti   con   particolari   contenuti   tecnici   o
specialistici;
    d)  all'acquisizione,  qualora cio' fosse ritenuto necessario, di
una  piu'  completa  campionatura  dei  comportamenti posti in essere
dagli   operatori,  attraverso  la  somministrazione  di  questionari
specifici ai soggetti interessati;
    e)  alla formulazione di proposte all'Autorita' per gli eventuali
interventi di competenza;
  3)  di  prevedere  che  l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1
venga conclusa entro il 31 luglio 2006.
  4) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana   e  sul  sito  internet  dell'Autorita
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 28 ottobre 2005
                                                 Il presidente: Ortis