MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 novembre 2005 

Riconoscimento,  al  dott.  Shoheib  Ahmed  Salah Ahmed, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia
della professione di medico specialista in cardiologia.
(GU n.276 del 26-11-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la quale il dott. Shoheib Ahmed Salah Ahmed,
cittadino  egiziano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
specializzazione   in  cardiologia  conseguito  in  Egitto,  ai  fini
dell'esercizio  in  Italia della professione di medico specialista in
cardiologia;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in  particolare  il  comma  7,  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 30 marzo 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
17 ottobre  2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale il dott.
Shoheib Ahmed Salah Ahmed e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data
20 giugno  2001  dall'Universita'  di  Tanta,  facolta'  di medicina,
dipartimento  studi  superiori  (Repubblica  Araba d'Egitto) al dott.
Shoheib Ahmed Salah Ahmed, nato a Gharbia (Egitto) il 17 maggio 1973,
e'  riconosciuto  ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello
svolgimento   delle  attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione
in materia.
  2.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° novembre 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola