MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2005 

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 ottobre 2005, recante: «Bando
per la ricerca nel settore florovivaistico».
(GU n.279 del 30-11-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                        dello sviluppo rurale

  Visto  il  decreto  del  26 ottobre  2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  258  del  5 novembre  2005,  riportante  «bando per la
ricerca nel settore florovivaistico»;
  Considerata   la   necessita'   di   prorogare  i  termini  per  la
presentazione delle proposte progettuali;
  Considerata  la  necessita'  che  la  verifica  dell'ammissibilita'
formale   di   cui   agli   articoli 3,  4,  5  e  6  sia  effettuata
dall'amministrazione   erogante   e  trasmessa  alla  Commissione  di
valutazione con apposito verbale di istruttoria;
  Ravvisata  l'opportunita'  di apportare alcune modifiche testuali a
scopo di maggiore chiarimento di quanto gia' stabilito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 26 ottobre 2005 pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, sono modificati
come segue:
    1)  Art.  2  (risorse  finanziarie),  ultimo paragrafo riportante
«L'importo massimo di 20.000 Euro e' destinato a soddisfare gli oneri
derivanti  dalle  misure  di accompagnamento per la realizzazione del
progetto,  che  comprendono: il monitoraggio interno del progetto, la
valutazione dei risultati ottenuti, dell'efficacia delle attivita' di
trasferimento   degli   stessi,  la  verifica  della  conformita'  ai
contenuti  del  Piano  nazionale  florovivaistico,  per  le  parti di
pertinenza» e' eliminato.
    2) Art. 3 (Requisiti di ammissione).
  Il paragrafo 1, e' modificato come segue:
    1.  Possono presentare un progetto in qualita' di ente proponente
coordinatore  il  Consiglio  per  la  ricerca  e  sperimentazione  in
agricoltura  (di  seguito denominato C.R.A.), oppure i Dipartimenti o
Istituti  universitari,  oppure  Enti  pubblici di ricerca nazionali,
regionali,  di  province  autonome,  e  di altri enti territoriali, i
Consorzi universitari.
  Il  paragrafo  4 riportante: «4. Ogni ente partecipante a qualunque
titolo ai progetti puo' inserirsi esclusivamente in una sola proposta
di progetto» e' eliminato.
  Il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
    5.  Un  ente  partecipante  a  titolo  di  unita'  operativa puo'
proporre diverse linee di ricerca, anche afferenti a diversi progetti
(progetto 1, 2, 3 e 4,).
  Ultimo paragrafo, punto b) e' modificato come segue:
    b) la ripartizione delle azioni di ricerca articolata in modo che
una  somma non inferiore al 50% dell'intero contributo da concedere a
ciascun progetto sia destinato al C.R.A, secondo quanto stabilito nel
DM 353 del 16 luglio 2003.
    3)  Art.  4  (Modalita' presentazione del progetto e scadenza) e'
modificato come segue:
      1.  La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo
i mod. allegati A, B, C. Tali modelli, di cui al decreto ministeriale
n.   353   del   16 luglio   2003  sono  anche  reperibili  al  sito:
(http://www.politicheagricole.it/norme/RICERCA/20030716    DM.htm).
  La  proposta,  accompagnata  da  lettera di trasmissione in cui sia
indicato  a quale progetto essa si riferisce (progetto 1 o 2 o 3 o 4)
e firmata dal rappresentante legale dell'Ente proponente, deve essere
recapitata a mano, al seguente Ufficio:
    Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  Direzione
generale  politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV Ricerca e
sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma.
  La  presentazione  dei  progetti  deve avvenire entro le ore 17 del
giorno 10 gennaio 2006.
  La  proposta  di  progetto  dovra'  inoltre essere corredata da due
copie  su  Compact Disc, in formato di testo (estensione doc o rtf) o
in formato Adobe Acrobat (estensione pdf).
  Non  sono  accettate  proposte  inviate  a mezzo posta e quelle non
corredate delle due copie su Compact Disc;
    4)   Art.  5  (Istruttoria  e  valutazione)  punto  1,  penultimo
paragrafo e' modificato come segue:
      la  valutazione  dei  progetti  si  basa  sui criteri riportati
nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003;
    5)  Art.  6  (Criteri  di esclusione) paragrafo 1, riportante «Le
proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verfica di
ammissibilita'   effettuata   secondo   le   modalita'  previste  nel
precedente art. 5 e la commissione di esperti procedera' all'apertura
delle buste per verificare che la documentazione non presenti carenze
o difformita' rispetto alle prescrizioni del bando» e' sostituito dal
seguente:  «Le  proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte
alla   verifica  di  ammissibilita'  formale  effettuata  secondo  le
modalita'  previste  all'art  3, art. 5 ed al presente articolo dalla
Direzione  dello  sviluppo  rurale - POSR IV. Le proposte che avranno
superato la preliminare fase di ammissibilita' saranno trasmesse alla
commissione di esperti, con apposito verbale di istruttoria».
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'Organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  della  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 novembre 2005
                                        Il direttore generale: Serino