AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 novembre 2005 

Avvio  di  procedimento per la formazione di provvedimenti in materia
di  tariffe  per  l'attivita'  di trasporto di gas naturale, ai sensi
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 234/05).
(GU n.283 del 5-12-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 9 novembre 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 25 giugno
2004;
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
137/02);
    le  deliberazioni  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n.  75/03  e
12 dicembre 2003, n. 144/03;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio 2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 5 agosto luglio 2005, n. 178/05
(di seguito: deliberazione n. 178/05);
  Considerato che:
    l'Autorita',  con deliberazione n. 166/05, ha stabilito i criteri
per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per
il  secondo  periodo di regolazione compreso tra il 1° ottobre 2005 e
il 30 settembre 2009;
    l'art. 8 della deliberazione n. 166/05 ha previsto la definizione
di  un  corrispettivo  di misura per ciascun punto di riconsegna; per
l'anno   termico   2005-2006   tale   corrispettivo  e'  stato  posto
transitoriamente pari a zero;
    al fine di migliorare la flessibilita' nell'offerta di servizi da
parte  delle  imprese  di trasporto, l'art. 9, della deliberazione n.
166/05  ha  previsto  l'introduzione,  a  partire  dall'anno  termico
2006-2007,  di tariffe e conferimenti nei punti di entrata della rete
nazionale   di   gasdotti  interconnessi  con  l'estero  per  periodi
inferiori all'anno;
    al  fine  di  incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di
tipo  interrompibile  da  parte  delle grandi utenze, l'art. 10 della
deliberazione  n.  166/05  ha disposto l'introduzione di incentivi al
mercato  interrompibile, rimandando ad un successivo provvedimento la
definizione  di  tale  disciplina  con  riferimento alla procedura di
emergenza  climatica  di  cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive 25 giugno 2004;
    l'Autorita',  nella  deliberazione  n.  166/05, ha prospettato la
necessita'  di  effettuare  approfondimenti  circa  l'opportunita' di
definire  un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla
fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel
codice di rete;
    l'attuale  contesto  congiunturale,  caratterizzato  da una forte
dinamica  dei  prezzi  del  petrolio e dei suoi derivati, rende molto
penalizzante per le imprese di trasporto la previsione di considerare
i  costi di compressione e di spinta e le perdite di rete tra i costi
operativi soggetti al meccanismo di recupero della produttivita';
    alla  luce di quanto stabilito dalla deliberazione n. 178/05, che
prevede  che  la  quota  percentuale  a copertura dei consumi e delle
perdite  di  rete  relative  all'attivita'  di  rigassificazione  sia
corrisposta  in  natura dall'utente del terminale ovvero possa essere
individuata  una  quota  dei  costi  operativi  non  assoggettata  al
meccanismo   del  price  cap,  il  trattamento  dei  costi  sostenuti
dall'impresa  di  trasporto per la compressione e le perdite di rete,
prevista  dalla  deliberazione  n.  166/05, risulta disomogeneo anche
tenuto conto delle previsioni di crescita dei volumi trasportati.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  avviare  un  procedimento  per  la formazione di
provvedimenti in materia di:
      definizione  di un corrispettivo di misura per ciascun punto di
riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;
      determinazione di tariffe e conferimenti di capacita' nei punti
di  entrata  della  rete  nazionale  di  gasdotti  interconnessi  con
l'estero  per  periodi inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 9 della
deliberazione n. 166/05;
      definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione
al  servizio  di  interrompibilita'  fornito  al  sistema,  ai  sensi
dell'art. 10 della deliberazione n. 166/05;
    sia  necessario  avviare  un  procedimento  per  la  verifica del
servizio  di  pressione  relativo  alla  fornitura di una prestazione
superiore  a  quella  standard  definita  nel codice di rete e per la
revisione  del  meccanismo  di  aggiornamento  previsto  per  i costi
sostenuti  dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite
di rete, finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia;
    sia  necessario,  a  seguito di quanto indicato ai due precedenti
alinea,  provvedere, ove necessario, a modifiche e integrazioni della
disciplina   di   accesso  al  servizio  di  trasporto  di  cui  alla
deliberazione n. 137/02;
    sia necessario individuare alcune esigenze generali di cui tenere
conto ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai precedenti
alinea;
                              Delibera:
  1.   Di  avviare  un  procedimento  ai  fini  della  formazione  di
provvedimenti  in  materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di
gas  naturale  di  cui alla deliberazione dell'Autorita' dell'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05
e   in  materia  di  modifiche  e  integrazioni  della  deliberazione
dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02, e conseguentemente di:
    a) convocare,  qualora  sia  ritenuto opportuno in relazione allo
sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei
soggetti   interessati   e   delle   formazioni  associative  che  ne
rappresentano  gli  interessi  ai  fini dell'acquisizione di elementi
conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    b) rendere   disponibile,   qualora  sia  ritenuto  opportuno  in
relazione   allo   sviluppo   del   procedimento,  documenti  per  la
consultazione  contenenti  proposte per la definizione di tariffe per
l'attivita' di trasporto di gas naturale;
    c) attribuire    al    direttore    della    direzione    tariffe
dell'Autorita',  in  collaborazione  con il direttore della direzione
gas,  la  responsabilita' degli adempimenti di carattere procedurale,
amministrativo    e    organizzativo   necessari   allo   svolgimento
dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive;
  2.  di  tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti
le  tariffe di cui al punto 1., delle esigenze generali di promuovere
lo  sviluppo  di  un  mercato  concorrenziale  e  di  incrementare la
flessibilita'  del  sistema anche ai fini della sicurezza nei casi di
emergenza climatica;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
    Milano, 9 novembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis