AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2005 

Accertamento  del  periodo  di  irregolare  e  mancato  funzionamento
dell'ufficio provinciale di Rieti.
(GU n.281 del 2-12-2005)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                              del Lazio

  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre
verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Vista  la  nota inviata in data 20 ottobre 2005, prot. 8926, con la
quale  e'  stata  comunicata  che per il giorno 18 e 19 ottobre 2005,
dalle ore 12 alle ore 11 del giorno successivo, c'e' stato un mancato
funzionamento  dei  servizi  dell'ufficio provinciale di Rieti dovuto
per  un  guasto  alla  rete  di  trasmissione  dati creando disagi ai
servizi di front-office, posta elettronica e di tutte le applicazioni
che si avvalgono del collegamento in rete;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'ufficio provinciale di Rieti;
  Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'ufficio del
Garante   del   contribuente   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001,  prot.  R/16123,  che  individua  nella direzione regionale, la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
  Vista  la  disposizione  organizzativa  n.  24 prot. 17500/2003 del
26 febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del territorio dispone
l'attivazione   delle  direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle
direzioni compartimentali;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
                             Determina:
  Il  periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato
ufficio e' accertato come segue:
    per  i giorni 18 e 19 ottobre 2005, mancato funzionamento sistema
informatico   e  sospensione  delle  attivita'  connesse  ai  servizi
dell'ufficio provinciale di Rieti;
    regione  Lazio:  Agenzia  del territorio - Ufficio provinciale di
Rieti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 novembre 2005
                                       Il direttore regionale: Cesaro