MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 2005 

Decadenza  della  concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche
al  totalizzatore  nazionale  ed  a quota fissa n. 1143 del comune di
Catania  assegnata  alla societa' «La Scommessa di Grasso Andrea & C.
S.n.c.», in Catania.
(GU n.283 del 5-12-2005)

             IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione
                   autonoma dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
              delle politiche di sviluppo del Ministero
                delle politiche agricole e forestali
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma  78,  della  citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il
riordino  della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli,  per  quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale
il  Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con gara da
espletare  secondo  la  normativa  comunitaria,  le  concessioni  per
l'esercizio  delle  scommesse  ippiche a totalizzatore nazionale ed a
quota fissa a persone fisiche o societa';
  Visto  il  decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione
della  convenzione  tipo  per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli a totalizzatore
nazionale e a quota fissa;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - del
28 settembre  1999,  n.  228,  con  il quale sono state attribuite le
concessioni  per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore
nazionale e a quota fissa;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro,
disposizioni  in materia di ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato;
  Visto  il  decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato
dal   decreto   interdirigenziale   2 agosto   2002,   recante  norme
disciplinanti  la  ridefinizione  delle  condizioni  economiche delle
concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione
del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
  Vista  l'istanza presentata in data 12 settembre 2002, con la quale
l'allora  societa'  titolare  della concessione S.P.A.T.I. S.p.A., ha
chiesto   l'avvio  di  una  procedura  di  transazione,  al  fine  di
consentire   la   chiusura   della   propria   liquidazione,  tramite
l'appianamento dei debiti anche attraverso la cessione di titolarita'
di alcune delle proprie agenzie di raccolta scommesse;
  Visto  l'atto di cessione di ramo d'azienda del 1° giugno 2004, nel
quale  la  suddetta societa', su autorizzazione delle Amministrazione
concedenti   prot.   n.  36278  del  25 giugno  2004,  ha  ceduto  la
titolarita'  della concessione n. 1143 alla societa' «La Scommessa di
Grasso  Andrea  &  C.  S.n.c.»,  informando nel contempo l'acquirente
delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche delle convenzioni
che  accedono  alle  concessioni  per  il  servizio di raccolta delle
scommesse  ippiche,  previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147  convertito,  con modificazioni, dalla legge l° agosto
2003,  n.  200,  e  dal  decreto  interdirigenziale  1° ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003;
  Considerato che con la nota prot. n. 63674 del 16 novembre 2004, ai
fini  della  ricognizione  della posizione amministrativa e contabile
dei  concessionari  del  servizio  di  raccolta delle scommesse sulle
corse  dei  cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge
n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i
dati  analitici relativi alle somme dovute dall'agenzia «La Scommessa
di  Grasso  Andrea & C. S.n.c.» per la regolarizzazione della propria
posizione  contabile,  con l'invito ad inviare, entro quindici giorni
dalla ricezione, copia dei versamenti effettuati;
  Considerato   che   nella   medesima   nota   e'  stata  richiamata
l'attenzione   sulla   circostanza   che   la  mancata  comunicazione
dell'adesione  o  il  mancato  pagamento anche di una sola rata delle
somme   indicate   avrebbe   comportato  la  decadenza  dal  rapporto
concessorio  e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7,
comma 1, e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 piu' volte
citato;
  Considerato che con nota n. 2005/19808 del 12 apri-le 2005 e' stata
disposta la disattivazione del collegamento telematico della societa'
concessionaria con il totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche
a  causa delle gravi e numerose inadempienze contabili della medesima
societa'  analiticamente  indicate  nella  stessa  nota del 12 aprile
2005;
  Vista  la  nota  della  societa' suindicata, pervenuta il 26 aprile
2005,   con   la  quale  sono  state  chieste  indicazioni  circa  la
possibilita' di estinguere la posizione debitoria maturata;
  Vista  la nota dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
prot.  n.  2005/25268  dell'11 mag-gio  2005,  mai  riscontrata dalla
controparte, con la quale e' stato proposto un piano di rateizzazione
dei pagamenti dovuti;
  Considerato   che   permane  la  grave  situazione  di  insolvenza,
nonostante   le   reiterate  richieste  dell'Amministrazione  per  la
regolarizzazione   della   posizione  contabile  e  che  la  societa'
concessionaria non ha fornito plausibili giustificazioni al riguardo;
  Ritenuto,   quindi,   di  dover  procedere  alla  dichiarazione  di
decadenza  della  predetta  societa'  concessionaria per inadempienza
degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse,
la  societa'  «La  Scommessa  di Grasso Andrea & C. S.n.c.», con sede
legale  in  Catania  via  Vittorio  Emanuele  n.  226/228/230,  dalla
concessione  n.  1143  per  la  raccolta  delle  scommesse ippiche al
totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Catania.
  2.  Si  avverte  che  questa  Amministrazione provvedera', ai sensi
degli articoli 7 e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a
recuperare,  secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  le  somme,  maggiorate dei
relativi   interessi,   ancora   dovute,  e  ad  incamerare,  fino  a
concorrenza  dei  debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi
dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale
20 aprile 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 ottobre 2005
             Il direttore generale dell'Amministrazione
                   autonoma dei Monopoli di Stato
                                Tino
              Il capo del Dipartimento delle politiche
              di sviluppo del Ministero delle politiche
                        agricole e forestali
                              Cacopardi