COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 

Contratto  di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e
il   consorzio   industriale   e   di  servizi  «La  Felandina»  -  I
aggiornamento. (Deliberazione n. 83/05).
(GU n.283 del 5-12-2005)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3. a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modifiche;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte  dal  punto  4  della  delibera del
21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2,
lettera   b)  della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta
Ufficiale n. 4/1999);
  Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 52 (Gazzetta Ufficiale
n. 301/2002), con la quale il Ministero delle attivita' produttive e'
stato  autorizzato  alla  stipula  del  contratto di programma con il
Consorzio  industriale e di servizi La Felandina per la realizzazione
di un polo industriale multisettoriale nel comprensorio del comune di
Ferrandina  (Matera) area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui
all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi entro il 2004, prevede
investimenti  industriali per un totale di 106.053.000 euro, un onere
a   carico   della   finanza   pubblica  pari  a  61.786.800  euro  e
un'occupazione aggiuntiva di n. 628 unita';
  Vista  la  nota  n.  1.236.998  del 28 giugno 2005, con la quale il
Ministero   delle   attivita'   produttive   ha   proposto  la  nuova
localizzazione  del programma di investimenti nel comune di Bernalda,
ubicato  nella  medesima  provincia  di  Matera,  a causa dei vincoli
paesaggistici   del   comune  di  Ferrandina  e  la  proroga  per  la
realizzazione degli investimenti al 4 marzo 2007;
  Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti
dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Gli  investimenti  previsti  dal  contratto di programma con il
Consorzio  industriale  e  di servizi La Felandina saranno realizzati
nel  comune  di  Bernalda  (Matera) anziche' nel comune di Ferrandina
(Matera).
  2.  Il  termine per la realizzazione degli investimenti previsti al
punto  1.6  della  citata delibera n. 52/2002 e' prorogato al 4 marzo
2007.
  3.  Rimane  invariato  quant'altro  stabilito  con  la sopra citata
delibera.
  4.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli
adempimenti derivanti dalla presente delibera.
    Roma, 29 luglio 2005
                            Il Presidente
                             Berlusconi
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio   di   controllo  atti  sui  Ministeri  economico-finanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 24