AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1 dicembre 2005 

Carenza di vaccini influenzali.
(GU n.286 del 9-12-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003, n. 326, con il quale e'
stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre  2004,  n.  245,  concernente  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia italiana del
farmaco   a   norma   dell'art.   48,  comma  13,  del  decreto-legge
30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 236»;
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo
unico delle leggi sanitarie;
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  538,  di
«Attuazione  della  direttiva  CEE 92/95 riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano»;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  539,  di
«Attuazione  della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione
ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  540,  di
«Attuazione  della direttiva CEE 92/27 concernente l'etichettatura ed
il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano»;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004,
registrato  in  data  17  giugno  2004  al n. 1154 del registro visti
semplici  dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministro della
salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in
qualita' di direttore generale dell'AIFA;
  Vista    la    direttiva    del    Ministro    della    salute   n.
DGPREV.v/20968/P/I.5.i.a del 15 settembre 2005, che impegna l'Agenzia
italiana  del  farmaco  a  finalizzare le procedure registrative e di
prezzo dei vaccini influenzali;
  Vista  la  propria determinazione 15 settembre 2005, nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 222 del 23 settembre 2005, recante
«Riclassificazione ai fini della rimborsabilita' e modifica dei ceppi
virali dei vaccini influenzali per la stagione 2005-2006»;
  Considerato che presso le farmacie aperte al pubblico le confezioni
di  vaccini  influenzali  risultano  carenti  o  comunque  in  via di
esaurimento;
  Ritenuto  necessario,  ai  fini della tutela della salute pubblica,
adottare  in  via di urgenza misure amministrative idonee a sanare la
carenza   sopra   segnalata  sul  territorio  nazionale,  consentendo
l'utilizzo   delle   confezioni   ospedaliere,   se   disponibili  in
soprannumero, dei prodotti in parola;
  Ritenuto   di   autorizzare,  pertanto,  le  imprese  farmaceutiche
produttrici  dei  vaccini influenzali in confezione ospedaliera o, in
alternativa,   le  imprese  della  distribuzione  intermedia,  se  in
possesso   dei   requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente,  di
apportare   gli   opportuni   adattamenti   tecnico-operativi   sulle
confezioni  medesime,  secondo  le  modalita' specificate dall'art. 1
della  presente  determinazione, al fine di renderle disponibili alla
vendita al pubblico da parte delle farmacie pubbliche e private;
                             Determina:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  indicate  in premessa, le imprese farmaceutiche
produttrici  dei  vaccini influenzali in confezione ospedaliera o, in
alternativa,   le   imprese   della   distribuzione   intermedia,  se
autorizzati  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
538,  sono  autorizzate ad effettuare sulle confezioni per la vendita
al   pubblico  da  parte  delle  farmacie  pubbliche  e  private,  se
disponibili   in  soprannumero  presso  le  strutture  sanitarie,  le
seguenti operazioni:
    1)  sulle  confezioni  ospedaliere  singole:  applicazione  di un
bollino  adesivo  riportante  la  dizione «confezione pubblico» ed il
relativo prezzo di vendita;
    2)   sulle  confezioni  ospedaliere  multiple:  riadattamento  in
confezione  singola,  previa applicazione di una etichetta con i dati
formali  del  prodotto  ed  il  prezzo  di  vendita al pubblico; alle
singole   confezioni  deve  essere  inoltre  allegata  fotocopia  del
foglietto illustrativo.
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 1° dicembre 2005
                                       Il direttore generale: Martini