MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 dicembre 2005 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Sociale  Rinascita  2000
a r.l.», in Terni.
(GU n.292 del 16-12-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Terni

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile come introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
  Visto  l'art.  11  del  decreto del Capo provvisorio dello Stato n.
1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;
  Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio  di  societa' cooperative ex art. 2544 del codice civile ed
il  secondo  ha  rideterminato  l'importo  minimo  di bilancio per la
nomina   del   commissario   liquidatore  sempre  negli  scioglimenti
d'ufficio di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  degli  enti  cooperativi, divisione IV, prot. n.
1579551  del  30 settembre 2003 relativamente al decreto ministeriale
17 luglio 2003;
  Visto  il  parere  della  Commissione  centrale  per le cooperative
espresso   nella   seduta   dell'8 ottobre  1997  sull'applicabilita'
dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista   la  convenzione  del  30 novembre  2001  stipulata  fra  il
Ministero  dell'attivita'  produttive  ed  il  Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  e  per conto del Ministero
dell'attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria  del  22  ottobre 2005
relativo  alla  societa' cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.»,
con  sede  in  Terni via Ricotti n. 10 da cui risulta che la medesima
trovasi   nelle   condizioni  previste  dall'art.  2545-septiesdecies
perche'  sussistono  le  seguenti  cause: non ha depositato i bilanci
nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione
e  non e' nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si e'
costituita;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione  dei  casi in cui possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione;
                              Decreta:

  La societa' cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», costituita
il  25 agosto 1999 con rogito notaio dott. Filippo Federici omologato
dal tribunale di Terni in data 25 settembre 1999, n. 789/99, iscritta
al  n.  1434  registro  imprese c/o Camera di commercio, industria ed
artigianato  di  Terni,  con sede in Terni, via Ricotti n. 10, codice
fiscale  n.  00785510553,  pos.  n.  1176/290922 e' sciolta senza dar
luogo  a  nomina  del  commissario  liquidatore  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies  in  quanto non ha compiuto atti di gestione e non
e'  nelle  condizioni  di  raggiungere lo scopo per il quale e' stata
costituita e non emerge attivo da liquidare.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la  conseguente
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    Terni, 1° dicembre 2005
                                    Il direttore provinciale: Bucossi