Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, biennio economico 2004-2005.(GU n.295 del 20-12-2005)
Il giorno 7 dicembre 2005 alle ore 10,30, presso la sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido
Fantoni.... (firmato Fantoni) ed i rappresentanti delle seguenti
organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni
- -
FP/CGIL (firmato) CGIL (firmato)
CISL/AZIENDE (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
RDB/PI RDB CUB
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Premessa.
Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti
sociali hanno convenuto sulla necessita' di definire i contratti
collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo
a regime incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di
contrattazione.
Pertanto, il Governo si e' impegnato a stanziare ulteriori
risorse nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle
disponibilita' economiche previste per gli anni 2004 e 2005.
In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il
comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ha
inviato all'ARAN il relativo atto di indirizzo nel quale,
evidenziando la necessita' di concludere con la massima tempestivita'
la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro economico
finanziario derivante dagli impegni sottoscritti, ribadendo,
altresi', che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno
disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i
relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.
Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena
attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la
cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentira' di
raggiungere per il biennio 2004-2005 a regime un incremento
retributivo complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo 0,5%
sara' destinata alla incentivazione della produttivita' dei
dipendenti.
Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno
disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarieta'
dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di
accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti
retributivi derivanti dalle risorse gia' stanziate (pari al 4,31%) e
di definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi
(pari allo 0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin
da ora la destinazione.
Tale intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovra'
essere realizzata non appena sara' approvata la suddetta legge
finanziaria a copertura dei relativi oneri a carico del bilancio
dello Stato.
PARTE PRIMA
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti e i vigili volontari ausiliari,
dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui
all'art. 4 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002:
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
2. Il presente contratto collettivo nazionale si riferisce al
periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme dei precedenti CCNL.
PARTE SECONDA
Sezione I
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 20 del CCNL del
26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate
nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei
valori indicati nella allegata tabella C.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle
scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita'
di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri
istituti indicati all'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del
CCNL del 26 maggio 2004.
Art. 4.
Indennita' di rischio ed indennita' mensile
1. Gli importi dell'indennita' di rischio e dell'indennita'
mensile di cui all'art. 24 del CCNL del 26 maggio 2004 sono
incrementati nelle misure mensili lorde previste dall'allegata
tabella D.
Art. 5.
Norma finale e transitoria
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo
e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in premessa, le parti si
rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione
delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005,
non appena verra' approvata la legge finanziaria per l'anno 2006,
contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza
dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennita' di rischio e
l'indennita' mensile di cui all'art. 4 per la quota pari allo 0,2%
(corrispondente a Euro 4,40 medi mensili procapite per tredici
mensilita) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 25 del CCNL del
26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente
ad Euro 11,10 medi mensili procapite per tredici mensilita), al fine
di incentivare la produttivita' dei dipendenti. Le predette
percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.
Sezione II
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Art. 6.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 33 del CCNL del
26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate
nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL.
Art. 7.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 6 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle
scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita'
di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile, si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri
istituti indicati all'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del
CCNL del 26 maggio 2004
Art. 8.
Norma finale e transitoria
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo
e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in premessa, le parti si
rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione
delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005,
non appena verra' approvata la legge finanziaria per l'anno 2006,
contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza
dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennita' aziendale di cui
all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 per la quota pari allo 0,2%
(corrispondente a Euro 4,20 medi mensili pro-capite per tredici
mensilita) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 37 del CCNL del
26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente
ad Euro 10,50 medi mensili pro-capite per tredici mensilita), al fine
di incentivare la produttivita' dei dipendenti. Le predette
percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.
----> Vedere Tabella da pag. 78 a pag. 83 della G.U. <----
Dichiarazione congiunta n. 1.
Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le parti
confermano che, per la concessione dei buoni pasto, la disciplina di
riferimento continua ad essere costituita dall'Accordo per la
corresponsione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei
Ministeri del 30 aprile 1996 e successive integrazioni e
modificazioni.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Con riferimento all'art. 50, comma 1, lettera b) del CCNL del
24 maggio 2000, le parti convengono sulla necessita' che il valore
economico del buono pasto ivi previsto, possa essere rideterminato,
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nell'articolo medesimo,
in misura non inferiore ad Euro 7,00.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Con riferimento all'art. 37, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004
le parti prendono atto dell'opportunita' che nell'ambito delle
modalita' di utilizzo del Fondo generale per l'erogazione del
trattamento accessorio, ivi previsto, siano ricompresi eventuali
compensi correlati ai nuovi compiti istituzionali
dell'amministrazione.
Dichiarazione congiunta n. 4.
Con riferimento all'art. 5, le parti si impegnano ad individuare,
nell'ambito dell'intesa ivi prevista, un criterio di ripartizione
delle risorse pari allo 0,2% (corrispondente a Euro 4,40 medi mensili
pro-capite) da destinare all'indennita' di rischio e all'indennita'
mensile al fine di contenere il divario tra le misure unitarie dei
suddetti emolumenti.
NOTA A VERBALE DELLA RDB-CUB PUBBLICO IMPIEGO
Allegata alla preintesa CCNL Aziende -
Biennio economico 2004-2005
La RdB-CUB valuta negativamente l'ipotesi di accordo del CCNL del
personale del comparto aziende ed Amministrazioni dello Stato ad
orientamento autonomo relativa al secondo biennio 2004-2005 poiche':
nel metodo si e' evidenziata una modalita' di condurre la trattativa
incapace di recepire le proposte migliorative avanzate dalla RdB-CUB.
Tale condizione deriva dalla scelta del Governo di riportare i
lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del
rapporto di lavoro pubblicistico. Una scelta che comportera'
un'ulteriore perdita del potere contrattuale aggravando le condizioni
lavorative ed economiche dei lavoratori.
Inoltre, la trattativa e' stata condizionata dagli effetti
dell'accordo del 27 maggio che ha fissato risorse economiche del
tutto insufficienti. La perdita del potere d'acquisto delle
retribuzioni e' di gran lunga superiore all'incremento previsto
dall'ipotesi di accordo.
Nel merito l'ipotesi di accordo non prevede nessuna rivalutazione
del valore buono pasto e, in particolare si disattende l'impegno
preso, da parte del Governo, di rivalutare l'indennita' di turno
istituita nel precedente biennio ne si procede ad una sua
stabilizzazione.
Pertanto non sottoscrive la presente ipotesi di accordo
rimandando la decisione definitiva alla consultazione dei propri
iscritti e dei lavoratori del comparto.
Roma, 12 ottobre 2005
p/RdB/CUB pubblico impiego: Greggi