COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 13 dicembre 2005 

Autorizzazione   alla  costruzione  nel  sito  Eurex  del  comune  di
Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex.
(GU n.302 del 29-12-2005)

                       IL COMMISSARIO DELEGATO

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 marzo  2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
  Vista  l'OPCM  n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della
Sogin  SpA  e'  stato  nominato  Commissario delegato per la messa in
sicurezza  dei materiali nucleari (nel seguito, Commissario delegato)
e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire.
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 maggio  2004  di  proroga  fino  al 31 dicembre 2004 dello stato di
emergenza;
  Vista l'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica
ed  integrazione  dell'OPCM  n.  3267  del  7 marzo  2003, al fine di
assicurare  la  massima  celerita'  per l'attuazione delle iniziative
finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario
delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo  2005  di  ulteriore  proroga  fino al 31 dicembre 2005 dello
stato di emergenza;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei rifiuti radioattivi;
  Considerato  che  con  le  ordinanze  commissariali  n.  4, 11 e 14
rispettivamente   in   data   11 aprile  2003,  11 settembre  2003  e
12 novembre  2003  sono  state  disposte,  tra le altre, le misure di
adeguamento   dell'impianto   Eurex   nel  Centro  ENEA  di  Saluggia
(Vercelli)  a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione
di emergenza internazionale;
  Considerato   che   in   attuazione   delle  sovracitate  ordinanze
commissariali n. 4 e 14 e' stata disposta la realizzazione nel Centro
ENEA  di  Saluggia,  a  cura  del «Soggetto attuatore» Sogin SpA (nel
seguito,   Sogin),   dell'impianto   di   condizionamento   a   mezzo
cementazione   (impianto   Cemex)  dei  rifiuti  radioattivi  liquidi
stoccati presso l'impianto Eurex attualmente in gestione alla Sogin;
  Considerato  che  in  data  5 novembre 2004 il «Soggetto attuatore»
Sogin ha presentato al comune di Saluggia la domanda, corredata dalla
prescritta  documentazione,  diretta  al  rilascio  del  permesso  di
costruire  l'impianto  Cemex  e  le altre opere ad esso connesse (tra
cui,  in  particolare:  Deposito  D-3  per  rifiuti  solidi  ad  alta
attivita',  direttamente integrato nell'impianto Cemex; Nuovo sistema
di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa
attivita';  Waste  Management Facility; Edificio direzione operazioni
di  cantiere;  Edificio  portineria  e  controllo  security; relativa
viabilita);
  Considerato  che  con  nota  in data 25 novembre 2004 il competente
Ufficio tecnico del comune di Saluggia ha comunicato che l'intervento
di  cui  alla  richiesta  del  permesso  di  costruire  risultava non
compatibile  con  le  norme del vigente piano regolatore generale del
comune,   trattandosi   di   nuova   costruzione  non  ammessa  dalla
prescrizione  normativa  di  zona;  che tuttavia era intenzione dello
stesso  Ufficio  di richiedere al consiglio comunale l'autorizzazione
al rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici; che il
permesso di costruire sarebbe stato comunque subordinato alla stipula
di  Convenzione  urbanistica  mirata  alla definizione delle opere di
urbanizzazione a carico della Sogin;
  Considerato  che  con  la stessa nota 25 novembre 2004 il comune di
Saluggia  ha  richiesto  di integrare la documentazione trasmessa con
prova  del  possesso  di  valido  titolo per l'esecuzione dei lavori,
nonche'  di fornire altre precisazioni in ordine all'area interessata
dalla costruzione e alle caratteristiche degli edifici esistenti e di
quelli in progetto;
  Considerato  che la Sogin ha provveduto con nota 17 dicembre 2004 a
fornire  i  chiarimenti richiesti in ordine alla piena disponibilita'
dell'area  e con nota 20 dicembre 2004 ha trasmesso la documentazione
integrativa  in  ordine alle altre richieste formulate dal comune con
la citata nota del 25 novembre 2004;
  Considerato che il comune nella indicata nota del 25 novembre 2004,
aveva  altresi'  comunicato che il rilascio del permesso di costruire
sarebbe  stato  comunque  condizionato  alla  stipula  di Convenzione
urbanistica per la definizione delle opere di urbanizzazione a carico
della  Sogin e che lo schema di Convenzione predisposto dal comune ed
accettato  dalla  Sogin  con  alcune  modifiche  non  e' stato ancora
portato   all'esame   del  consiglio  comunale  di  Saluggia  per  la
prescritta approvazione;
  Considerato altresi' che il comune di Saluggia con deliberazione n.
30 del 7 luglio 2005 ha approvato il progetto di variante parziale al
Piano  regolatore  generale del comune al fine di eliminare l'attuale
incompatibilita'  con  gli  interventi  progettati  da  Sogin ma che,
nonostante  con  nota  5 agosto  2005 la Sogin abbia trasmesso a tale
comune  il  progetto  complessivo  delle  opere per far verificare la
compatibilita'  di queste con il progetto di variante approvato, tale
variante  non  e'  stata  ancora definitivamente approvata dal comune
medesimo;
  Considerato  che  sono  trascorsi  inutilmente  i  termini  fissati
dall'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del
comune   di   Saluggia   e   deve   percio'   ritenersi   formato  il
silenzio/rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;
  Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione
alle misure di sicurezza gia' disposte con le ordinanze commissariali
sopra   citate,   provvedendo   alla  costruzione  delle  sole  opere
prioritarie    o    comunque    indispensabili   alla   realizzazione
dell'impianto  Cemex  nel sito Eurex di Saluggia, e precisamente alla
costruzione  di: nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito
D-2   per  rifiuti  solidi  a  bassa  attivita';  edificio  direzione
operazioni  di  cantiere;  edificio  portineria e controllo security;
relativa viabilita';
  Considerato  che  si  tratta  di  interventi  di primario interesse
pubblico  in  quanto  diretti  ad  attuare  la  messa in sicurezza di
materiali  radioattivi salvaguardando la salute della collettivita' e
sono  percio'  comprese tra le misure speciali di emergenza dirette a
tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
  Ritenuto  altresi'  che  la  realizzazione  delle  opere  anzidette
costituisce  intervento  gia'  ritenuto  adeguato  dalla  Commissione
tecnico  scientifica  ex  OPCM  3267/2003  ed  OPCM 3355/2004 con sua
delibera  14 giugno  2004,  ribadita dalla medesima Commissione nella
risoluzione adottata il 30 maggio 2005, nonche' nella risoluzione del
23 settembre  2005  con  riferimento  alla necessita' di eliminare le
criticita' residue anche con riferimento al fenomeno terroristico;
  Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi
dei  poteri  di  deroga concessi con le citate OPCM n. 3267 e n. 3355
rispettivamente   del   7 marzo   2003   e   del  7 maggio  2004,  il
provvedimento  di  autorizzazione  a  favore del «Soggetto attuatore»
Sogin  alla  realizzazione  del suindicato intervento emergenziale in
deroga   alle  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  costruire
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12,
13   e   16,   che  rispettivamente  individuano  gli  interventi  di
trasformazione  urbanistica  subordinati al permesso di costruire, la
titolarita'  dello  stesso,  i  presupposti,  la  competenza  per  il
rilascio,  nonche'  le  modalita'  e i tempi della corresponsione del
contributo di costruzione;
  Considerato  che  non  essendo  stata  ancora approvata la variante
parziale  al  piano  regolatore generale del comune di Saluggia, vige
attualmente  il  divieto  di ogni nuova costruzione nella zona ove e'
posto  l'impianto  Eurex,  sicche' per realizzare gli impianti di cui
trattasi  occorre  procedere  in  deroga  alle prescrizioni del piano
regolatore  generale,  come  previsto  dall'art.  14  del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Considerato  che le sopraindicate esigenze di necessita' ed urgenza
non  consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del
permesso  di  costruire in deroga agli strumenti urbanistici prevista
dall'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, atteso che l'Ufficio tecnico del comune di Saluggia non
ha  dato  seguito al proposito di sottoporre al consiglio comunale la
richiesta  di  autorizzazione  al  rilascio del permesso in deroga al
piano  regolatore  generale  e  la  relativa  procedura  non ha avuto
percio'   ancora  inizio  e  che,  pertanto,  e'  indispensabile  che
l'autorizzazione   alla   realizzazione   del  suindicato  intervento
emergenziale,  esercitando il potere in tal senso concesso dal citato
art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,  sia  rilasciata  in deroga al vigente piano regolatore generale
del  comune  di  Saluggia,  con  ordinanza commissariale e percio' in
difformita'  dalla  competenza  e  dalla  procedura di cui alla norma
stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale;
  Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento
al  contributo  di  costruzione,  ma  occorre consentire al comune di
Saluggia  in  deroga  all'art.  16  del  decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento
diverso dal permesso di costruire;
  Considerato  che  la  Sogin  ha  presentato  all'APAT i Rapporti di
progetto  particolareggiato  (RPP)  relativi alle opere da realizzare
(in  data  14 febbraio  2005  il  RPP  relativo  al  nuovo sistema di
approvvigionamento  idrico; in data 19 aprile 2005 quello relativo al
Deposito  D-2;  in  data 14 luglio 2005 quello riguardante l'impianto
Cemex  e  le  restanti  opere  connesse,  ad  eccezione  della  Waste
Management Facility);
  Considerato  che  l'intervento  in questione non rientra tra quelli
contemplati   dalla   legge   regionale   14 dicembre   1998,  n.  40
«Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure
di valutazione»;
  Considerato   che  con  deliberazione  n.  75  del  14 giugno  2001
dell'Autorita' di bacino del fiume Po, il sito Enea-Eurex di Saluggia
e'  stato  escluso  dall'applicazione  delle  norme di attuazione del
piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di
tali  norme  per  quando  sara' stata completata la bonifica del sito
stesso;
  Considerato che il comune di Saluggia ha provveduto a richiedere il
parere  dell'Ente  di  gestione del sistema delle aree protette della
fascia  fluviale  del  Po-Tratto  torinese  e  che  il rappresentante
dell'Ente,  nella  riunione  tenutasi  il  2 dicembre 2005 dinanzi al
prefetto  di  Vercelli,  ha  riconosciuto  la  necessita' e l'urgenza
dell'emanazione  dell'ordinanza  commissariale di autorizzazione alla
costruzione  delle  infrastrutture  in  questione,  impegnando l'Ente
stesso  alla  formalizzazione  nel  piu'  breve  tempo  possibile del
richiesto parere;
  Ritenuto  che  con  tali espliciti riconoscimento e impegno si deve
intendere  manifestata  la piena adesione all'ordinanza commissariale
in questione, mancando soltanto la mera formalizzazione del richiesto
parere;
  Considerato  infine che le costruende infrastrutture sono collocate
internamente  all'opera  di  protezione  idraulica  dell'area Enea di
Saluggia  recentemente  realizzata  e  che  quindi  non possono avere
alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora Baltea;
  Ritenuto  che  ove,  successivamente alla emanazione della presente
ordinanza  ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente
assunto  dal sindaco del comune di Saluggia nella citata riunione del
2 dicembre 2005 dinanzi il prefetto di Vercelli, dovesse sopravvenire
la   definitiva   approvazione   della  variante  parziale  al  piano
regolatore  generale del comune di Saluggia e il conseguente rilascio
del  richiesto  permesso  di  costruire  o,  comunque, il permesso di
costruire in deroga al piano regolatore generale, si provvedera' alla
revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;
  Sentita  la  regione  Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4,
dell'OPCM  3267/2003,  che ha espresso parere favorevole con delibera
di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005;
  Visto  il  parere  reso  dalla  commissione tecnico scientifica che
nella  seduta  del  28 ottobre  2005  ha ribadito la legittimita' del
ricorso ad iniziative autoritative da parte del Commissario delegato,
laddove strettamente necessario;
  Ritenuto  che  il  rilascio al «Soggetto attuatore» del permesso di
costruire  in  deroga  relativamente  ai  soli impianti costituiti da
nuovo  sistema di approvvigionamento idrico, Deposito D-2 per rifiuti
solidi  a bassa attivita', edificio direzione operazioni di cantiere,
edificio  portineria  e  controllo security, relativa viabilita', non
sia  in  contrasto  con  il citato parere in quanto trattasi di opere
prioritarie  rispetto  alla  costruzione  dell'impianto Cemex, per il
quale  effettivamente  il rilascio del permesso di costruire potrebbe
ora  apparire  non  attuale,  atteso che esso diverra' indispensabile
soltanto   quando   saranno  realizzate  le  infrastrutture  ad  esso
preordinate;
                              Dispone:
  In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme
di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6 giugno   2001,   n.  380,  e'  autorizzata  la
costruzione, presso il sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere
connesse  all'impianto  di  cementazione  Cemex,  e  precisamente  la
costruzione  di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito
D-2   per  rifiuti  solidi  a  bassa  attivita';  Edificio  direzione
operazioni  di  cantiere;  Edificio  portineria e controllo security;
Relativa viabilita', sull'immobile distinto al NCT Foglio 32, mappali
n.  30  e  455 (ex n. 452, 450, 448, 446, 444); Foglio 31, mappali n.
165,  252, 257 e 267; Foglio 30, mappale n. 237, di cui al progetto e
alla  annessa  documentazione,  che  qui  si allega, presentati dalla
Sogin  al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del
permesso di costruire;
  In  esercizio  del  potere concesso dall'art. 14 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga
alla  procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla
costruzione  delle opere di cui trattasi e' data in deroga al vigente
piano regolatore generale del comune di Saluggia;
  La  realizzazione  delle  suddette  opere  e'  a  cura della Sogin,
«Soggetto   attuatore»,   titolare   della   licenza   di   esercizio
dell'impianto   Eurex,   nel  rispetto  delle  prescrizioni  disposte
dall'APAT in sede di autorizzazione;
  La   Sogin  e'  tenuta  a  richiedere  al  comune  di  Saluggia  la
determinazione  del contributo di costruzione di cui agli articoli 16
e  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,   con  l'indicazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la
corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di
urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi;
  La  presente  ordinanza  vale  a  tutti  gli effetti di legge quale
«permesso  di  costruire»  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380  e, pertanto, comporta il totale
esonero del «Soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei
suoi  tecnici  dalle responsabilita' previste in difetto del permesso
comunale di costruire;
  La  presente  ordinanza  verra'  revocata  con effetto «ex nunc» se
interverra' entro il 31 gennaio 2006 il rilascio, da parte del comune
di Saluggia, del permesso di costruire richiesto dalla Sogin;
  La  presente  ordinanza  viene trasmessa al comune di Saluggia, per
gli  adempimenti  di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  alla  provincia  di Vercelli, alla regione Piemonte,
nonche'  a  tutti  gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e
alle amministrazioni centrali e periferiche competenti;
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
  La  presente  ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2005
                                        Il commissario delegato: Jean