AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005 

Modifica  dello  schema  di  convenzione  allegato alla deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n.
34/05, in materia di ritiro dell'energia elettrica. (Deliberazione n.
256/05).
(GU n.304 del 31-12-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003, n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed
integrata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  11 novembre 2004, n.
201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
    la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come
modificata  e  integrata  dalla deliberazione dell'Autorita' 24 marzo
2005,  n. 49/05, dalla deliberazione dell'Autorita' 6 aprile 2005, n.
64/05  e dalla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 165/05
(di seguito: deliberazione n. 34/05);
  Considerato che:
    il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ai sensi della
deliberazione  n.  42/02  e' basato su dati di esercizio a consuntivo
dell'anno  solare  precedente  e  non su dati di esercizio attesi per
l'anno corrente;
    il riconoscimento della qualifica di cogenerazione sulla base dei
dati  di  esercizio  attesi  e'  stato ammesso dalla deliberazione n.
201/04  solo ai fini del riconoscimento del beneficio della priorita'
di dispacciamento;
    pertanto la deliberazione n. 201/04 riconosce ex-ante, qualora ne
ricorrano le condizioni, per periodi di tempo limitati e a fronte del
pagamento  di  corrispettivi in caso di mancato rispetto degli indici
previsti   dalla   deliberazione  n.  42/02,  la  sola  priorita'  di
dispacciamento  e  non  la  qualifica  di  cogenerazione  a tutti gli
effetti,  prevedendo  altresi'  sanzioni  nel caso di utilizzo, senza
titolo, della priorita' di dispacciamento;
    l'art.  4,  comma 4.2, della deliberazione n. 42/02 prevede che i
produttori,  per  ogni  sezione  di  produzione  combinata di energia
elettrica  e calore per cui intendono avvalersi dei benefici previsti
per  la  cogenerazione  dal decreto legislativo n. 79/99, trasmettano
alla  societa'  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,
ora  Gestore  del sistema elettrico GRTN S.p.a., entro il 31 marzo di
ogni   anno,   la  dichiarazione  attestante  le  condizioni  per  il
riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e
calore come cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
    l'art.  4,  sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato
alla  deliberazione  n. 34/05, prevede che il produttore trasmetta al
gestore  di  rete  cui  l'impianto  e'  collegato,  entro  il termine
previsto  dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, copia
della  dichiarazione  relativa  alle condizioni per il riconoscimento
della  produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  come
cogenerazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale
ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2;
    alcuni soggetti produttori, titolari di impianti di cogenerazione
per i quali non e' stata presentata la dichiarazione di cogenerazione
entro  il  31 marzo, in quanto caratterizzati da una produzione annua
inferiore  a  100  GWh  o  non  interessati  ad  accedere ai benefici
previsti  per  la  cogenerazione  dal decreto legislativo n. 79/1999,
hanno  segnalato  l'impossibilita'  di avvalersi del prezzo di ritiro
previsto   dalla   deliberazione   n.   34/05  per  gli  impianti  di
cogenerazione  che  soddisfano i criteri di cui alla deliberazione n.
42/02   nel   periodo   intercorrente  tra  la  richiesta  di  ritiro
dell'energia  elettrica  ai  sensi  della deliberazione n. 34/05 e la
fine dell'anno;
    l'art. 4, settimo capoverso, dello schema di convenzione allegato
alla deliberazione n. 34/05, prevede che qualora, sulla base dei dati
di  esercizio  a  consuntivo  dell'anno  solare  precedente,  non  e'
soddisfatta   la   definizione   di   cogenerazione  ai  sensi  della
deliberazione  n.  42/02,  il  produttore  emetta  note  di credito a
compensazione  dei  maggiori corrispettivi fatturati, senza precisare
la  possibilita'  per  il  gestore  di  rete  di effettuare conguagli
qualora  il  produttore  abbia percepito un prezzo inferiore a quello
spettante;
  Ritenuto opportuno prevedere che:
    durante  il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art.
4,  comma  4.3,  lettera  b),  della  deliberazione  n.  34/05  venga
riconosciuto  in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il
prezzo  di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione
n.  34/05  qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del
medesimo  primo  periodo di esercizio, sia soddisfatta la definizione
di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
    ai  soli  fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, la
dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione
n. 42/02 possa essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione
nazionale e al gestore di rete cui l'impianto e' collegato anche dopo
la  scadenza  del  31  marzo,  prevista dall'art. 4, comma 4.2, della
deliberazione  n.  42/02,  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre del
medesimo anno;
    il  gestore  di  rete  cui  l'impianto  e'  collegato  effettui i
necessari  conguagli,  sulla base della dichiarazione di cui all'art.
4,  commi  4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle
verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione;
    il produttore emetta note di credito a compensazione dei maggiori
corrispettivi fatturati, qualora, a seguito della presentazione della
dichiarazione   di   cui   al   precedente  alinea,  abbia  fatturato
corrispettivi  maggiori  di  quelli  spettanti, fermo restando quanto
previsto  dall'art.  10  dello  schema  di  convenzione allegato alla
deliberazione n. 34/05;
                              Delibera:
  1.  All'art.  4,  quinto  capoverso,  dello  schema  di convenzione
allegato  alla  deliberazione  n. 34/05, dopo la frase: «il prezzo di
cui  all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05,
durante  il  periodo di collaudo, come definito dall'art. 1, comma 1,
lettera  w1),  della  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo 2002 n.
42/02,  come  successivamente  modificata  e  integrata  (di seguito:
deliberazione  n.  42/02),  e  durante il primo periodo di esercizio,
come   definito   dall'art.   2,   comma   2,   della   deliberazione
dell'Autorita'  11 novembre  2004,  n.  201/04»,  viene  aggiunta  la
seguente:  «Durante  il  primo periodo di esercizio, il prezzo di cui
all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 viene
riconosciuto  in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il
prezzo  di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione
n.  34/05  qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del
medesimo primo periodo di esercizio, e' soddisfatta la definizione di
cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.».
  2.  All'art.  4,  sesto  capoverso,  dello  schema  di  convenzione
allegato  alla  deliberazione  n.  34/05,  la  frase:  «il Produttore
trasmette  al Gestore, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.2,
della  deliberazione  n.  42/02, copia della dichiarazione inviata al
Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo
art.  4,  comma  4.2,  della  deliberazione  n.  42/02, relativa alle
condizioni  per  il  riconoscimento  della  produzione  combinata  di
energia  elettrica e calore come cogenerazione.», e' sostituita dalla
seguente:  «Ai  soli  fini  dell'applicazione  della deliberazione n.
34/05,  il  Produttore  trasmette al Gestore e al Gestore del sistema
elettrico   GRTN   S.p.a.  entro  il  31 dicembre  di  ogni  anno  la
dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione
n.  42/02,  relativa  alle  condizioni  per  il  riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione
sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente.».
  3.  All'art.  4,  settimo  capoverso,  dello  schema di convenzione
allegato  alla deliberazione n. 34/05, la frase: «Qualora, sulla base
dei  dati  di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non
e'  soddisfatta  la  definizione  di  cogenerazione  ai  sensi  della
deliberazione  n.  42/02,  il  Produttore  emette  note  di credito a
compensazione  dei  maggiori  corrispettivi fatturati», e' sostituita
dalla  seguente:  «Sulla  base della dichiarazione di cui all'art. 4,
commi  4.1  e  4.2,  della  deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle
verifiche  di cui all'art. 5 della medesima deliberazione, il Gestore
effettua   i   conseguenti   conguagli,  ove  necessari.  Qualora  il
Produttore   abbia   fatturato   corrispettivi   maggiori  di  quelli
spettanti,   il   medesimo   Produttore  emette  note  di  credito  a
compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati.».
  4.   All'art.   11   dello  schema  di  convenzione  allegato  alla
deliberazione  n.  34/05,  dopo  le  parole:  «primo  giorno del mese
successivo  a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'art.
3,  comma 3.2, della deliberazione n. 34/05 e' pervenuta al Gestore»,
sono  aggiunte  le seguenti: «ovvero primo giorno successivo a quello
di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'art.
13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003».
  5.  Le  modifiche  e  le integrazioni di cui ai precedenti punti si
applicano  a  decorrere  dalle  stesse date di cui all'art. 10, comma
10.1, della deliberazione n. 34/05.
  6.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
dalla data di pubblicazione.
    Milano, 2 dicembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis