Integrazioni e modifiche della deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, in tema di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione n. 243/05).(GU n.1 del 2-1-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2005;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 e
successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n.
168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 e
successive modifiche ed integrazioni;
il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante
regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del
servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: documento per
la consultazione);
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede
che l'Autorita' emani direttive per assicurare nell'erogazione dei
servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del
gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la
salute degli addetti;
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede
che l'Autorita' stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento per determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il
recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che
i parametri che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa
con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della
variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano
conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualita' del
servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno
triennale;
a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle
relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto
con la deliberazione n. 168/04, l'Autorita' ha formulato con il
documento per la consultazione proposte su possibili meccanismi
incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione
del gas naturale;
le proposte contenute nel documento per la consultazione
prevedevano meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza nel
servizio di distribuzione del gas (di seguito: incentivi):
proporzionali alla riduzione del numero delle dispersioni,
obiettivo ritenuto strategico per l'aumento della sicurezza nella
distribuzione di gas naturale, ed in particolare che tali incentivi
erano:
a) ridotti mediante un coefficiente che teneva conto della
mancanza dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione
per ciascuna tratta di tubazioni;
b) amplificati in funzione del maggior numero di controlli
del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato
dall'Autorita';
c) penalizzati nel caso di eventuali incidenti da gas
accaduti sull'impianto di distribuzione;
commisurati al miglioramento di un indicatore, correlato sia
alle dispersioni da gas localizzate a seguito di segnalazioni di
terzi sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di ispezione
programmata, rispetto ad un unico livello base e ad un unico livello
di riferimento nazionali;
validi per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008
ed accessibili per i distributori che fossero in possesso di
determinati prerequisiti sia per quanto riguarda il servizio di
pronto intervento, sia per le procedure adottate in tema di sicurezza
sia per quanto attiene il rispetto dei provvedimenti emanati
dall'Autorita' in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del
gas;
le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai
distributori e dalle relative associazioni hanno evidenziato:
la contrarieta' all'introduzione di un coefficiente di
penalizzazione degli incentivi in funzione degli incidenti da gas
sull'impianto di distribuzione, motivando tale posizione con il dire
che tali eventi non sono nel controllo del distributore ma che, anzi,
sono di norma dovuti a responsabilita' di terzi e che lo sviluppo
delle reti ha raggiunto ormai una tale dimensione, in presenza di
numerosi altri utilizzatori del sottosuolo, da rendere di fatto
impraticabile un presidio puntuale di tutte le condotte a costi
ragionevoli per il sistema;
la criticita' del coefficiente di penalizzazione degli
incentivi correlato alla disponibilita' dello stato di consistenza
delle reti, dovuta prevalentemente al fatto che solo alcune imprese
di distribuzione dispongono dello stato di consistenza di tutte le
reti di un impianto di distribuzione e comunque non per singola
tratta di tubazione;
la necessita' di attribuire, nell'indicatore posto alla base
del sistema degli incentivi, un peso maggiore, rispetto a quello
proposto nel documento per la consultazione, alle dispersioni
localizzate su segnalazione di terzi su parte interrata, stante la
maggiore onerosita' dell'eliminazione ditali dispersioni rispetto
quelle localizzate su parti aeree;
la problematicita' di tenere conto, nell'indicatore posto alla
base del sistema degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate
a seguito di ispezioni programmate delle reti, dato che in molti casi
le dispersioni potenzialmente pericolose non sono individuate
mediante l'attivita' di ricerca programmata;
l'opportunita' per alcuni soggetti di tenere invece conto della
quantita' di rete ispezionata rispetto ai minimi fissati
dall'Autorita';
la criticita' rappresentata dai casi di cambio di odorizzante
per i possibili effetti sulla diversa percezione di eventuali
dispersioni di gas da parte dei clienti finali allacciati;
la preferenza di alcuni soggetti per un sistema di incentivi
diverso basato sull'approvazione ed incentivazione di singoli
progetti finalizzati a recuperi di sicurezza;
i successivi approfondimenti tecnici effettuati dall'Autorita'
con i soggetti consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati
dai distributori per il periodo 2002-2004 hanno consentito di
evidenziare:
una significativa correlazione tra il numero di dispersioni
localizzate su segnalazione di terzi e il grado di odorizzazione
medio annuo del gas e, quindi, la necessita' di introdurre nel
sistema degli incentivi elementi che neutralizzino eventuali effetti
distorsivi sulla riduzione del numero di dispersioni localizzate su
segnalazione di terzi derivanti dalla riduzione del grado di
odorizzazione medio annuo del gas;
la necessita' di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di
un cambio di odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione
dei recuperi di sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente
le cui quantita' siano definite sulla base di un criterio di
proporzionalita' rispetto ai dosaggi reali fissati dalle norme
tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;
la presenza di un'aleatorieta', dovuta a fattori esogeni, nel
numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi
l'opportunita' di estendere ad un biennio il periodo di riferimento
rispetto al quale calcolare i recuperi di sicurezza nella
distribuzione di gas naturale;
l'opportunita' di estendere l'applicazione degli incentivi a
tutti gli impianti di distribuzione, compresi quelli caratterizzati
da un maggior numero di dispersioni localizzate su segnalazione di
terzi, e quindi la necessita' di misurare i recuperi non rispetto ad
un livello base nazionale, bensi' rispetto ad un livello base di
partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;
e' necessario prevedere obblighi stringenti di registrazione
delle chiamate di pronto intervento, il cui rispetto costituisca il
prerequisito per accedere agli incentivi; che, conseguentemente, la
violazione accertata di mancata registrazione nelle modalita'
previste dal provvedimento anche per una sola chiamata di pronto
intervento costituisce motivo di inammissibilita' al regime di
incentivazione oltre che elemento di valutazione ai fini della
determinazione del quantum dell'eventuale misura sanzionatoria;
e' necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli
di sicurezza verso le situazioni migliori gia' presenti nel Paese,
fissare livelli obiettivo nazionali predefiniti, differenziati in
base alla concentrazione dei clienti finali sulle reti da raggiungere
in un adeguato periodo di tempo, quantificato in undici anni a
partire dal 2006;
e' opportuno definire un sistema di incentivi che, pur tenendo
conto delle specificita' del settore del gas, si discosti il meno
possibile da quello gia' adottato per il settore elettrico stante la
tendenza dei maggiori distributori ad operare in entrambi i settori;
Ritenuto che:
al fine di attivare gia' dal presente periodo di regolazione e
per almeno un triennio, come richiesto dai distributori di gas, un
sistema di incentivi sia necessario mantenere, pur con i dovuti
correttivi, il sistema proposto nel documento per la consultazione e
che pertanto l'eventuale introduzione di incentivi basati
sull'approvazione di singoli progetti debba essere rinviata al
successivo periodo di regolazione;
sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in
analogia a quanto gia' stabilito per il settore elettrico, da livelli
obiettivo di lungo periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a
ridefinizione all'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione, da
livelli tendenziali individuati mediante un tasso annuo di
miglioramento predefinito;
sia opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione,
adottare una adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte
dei distributori che siano in possesso dei necessari prerequisiti,
prevedendo fin d'ora, pur con la dovuta gradualita', una successiva
applicazione obbligatoria del sistema di incentivi con l'introduzione
di penalita' nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente
livello tendenziale;
siano da accogliere le richieste dei distributori e delle loro
associazioni di:
aumentare fino ad un massimo del 30% l'effetto amplificativo
del coefficiente correlato al maggior numero di controlli del grado
di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato
dall'Autorita', stante la rilevanza dell'odorizzazione del gas per la
sicurezza nella distribuzione di gas;
eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che
tiene conto della disponibilita' o meno dello stato di consistenza
dell'impianto di distribuzione, stante il fatto che la quasi
totalita' degli impianti di distribuzione, eccettuati quelli messi in
gas negli ultimi anni, non e' corredato di stato di consistenza per
singola tratta di tubazioni;
elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni
impianto di distribuzione mediante l'adozione di un valore massimo
del 2% del coefficiente complessivo Q, dato che cio' rende da una
parte piu' efficace il sistema degli incentivi e, dall'altra,
assicura comunque un impatto contenuto sulle tariffe di
distribuzione;
ricondurre l'ammissibilita' al sistema degli incentivi e la
determinazione dei recuperi al singolo impianto di distribuzione, e
non al distributore nel suo complesso, al fine di evitare eccessive
ed ingiustificate penalizzazioni nonche' l'esclusione di quegli
impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di recuperi di
sicurezza;
non sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro
associazioni di eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso
di accadimento di un incidente da gas sull'impianto di distribuzione
per il quale un distributore richieda gli incentivi, stante il fatto
che si ritiene inaccettabile la corresponsione di incentivi per
recuperi di sicurezza per un impianto di distribuzione per il quale
lo stesso distributore risulti responsabile dell'accadimento di un
incidente da gas; tuttavia, si prevede di bloccare tali incentivi
fino all'accertamento della completa estraneita' del distributore
all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati,
maggiorati degli interessi legali maturati, nel caso di acclarata
estraneita' del distributore stesso.
Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato
A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04:
----> Vedere Modifiche ed Integrazioni da pag. 40 a pag. 45 <----
2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A della
deliberazione dell'Autorita' n. 168/04 come risultante dalle
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento
Milano, 22 novembre 2005
Il presidente: Ortis