AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 novembre 2005 

Disposizioni  urgenti  in  materia di allocazione dei quantitativi di
gas  presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto,
di  cui  agli articoli 19 e 31 della deliberazione 29 luglio 2004, n.
138/04. (Deliberazione n. 249/05).
(GU n.1 del 2-1-2006)

             L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 novembre 2005
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02;
    la   delibera   dell'Autorita'   1°  luglio  2003,  n.  75/03  di
approvazione  del  codice  di rete per il servizio di trasporto della
societa' Snam Rete Gas S.p.a.;
    la  delibera  dell'Autorita'  12 dicembre  2003,  n.  144/03,  di
approvazione  del  codice  di rete per il servizio di trasporto della
societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.a.;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2004, n. 138/04 (di
seguito: deliberazione n. 138/04);
    la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'Autorita'
13 dicembre 2004, n. 170/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 121/05.
  Considerato che:
    la  deliberazione  n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso
al  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  e  norme  per la
predisposizione  dei  codici  di  rete  di  distribuzione,  ai  sensi
dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
    gli  artt.  19  e  20 della deliberazione n. 138/04 modificano la
procedura  di  allocazione  attualmente  prevista  nei codici di rete
delle imprese di trasporto, intesa come attribuzione dei quantitativi
di  gas,  su  base giornaliera, agli utenti del servizio di trasporto
presenti  presso  i  punti  di  riconsegna  del  sistema di trasporto
interconnessi  con il sistema di distribuzione (di seguito: procedura
di allocazione);
    in   particolare,  l'art.  19  della  sopraccitata  deliberazione
dispone  le modalita' con cui le imprese di distribuzione determinano
e   trasmettono   all'impresa   di   trasporto  i  dati  relativi  ai
quantitativi  di  gas  degli  utenti  del  servizio di distribuzione,
funzionali  alla procedura di allocazione; e che l'art. 20 stabilisce
le  modalita'  con  le  quali  le  imprese di trasporto provvedono ad
effettuare  detta  procedura  di  allocazione  sulla  base  dei  dati
ricevuti dalle imprese di distribuzione;
    l'art.  31 della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di
trasporto  rediga, trasmetta all'Autorita', nonche' dia comunicazione
sul proprio sito internet:
      del  protocollo  di  comunicazione  in relazione ai dati che le
imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19;
      del  piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai
fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 20;
nonche'  prevede  precise  modalita'  e  tempi per l'attuazione della
procedura di allocazione, in funzione del momento in cui l'impresa di
trasporto  realizza  e  da' comunicazione degli adempimenti di cui al
precedente alinea;
    in   ottemperanza   agli   obblighi  di  cui  all'art.  31  della
deliberazione  n.  138/04,  le imprese di trasporto hanno predisposto
nel marzo  2005  il  protocollo  di  comunicazione  e  il  piano  per
l'adeguamento  del  proprio  sistema  informativo, e che in base alla
tempistica  delineata  dal  medesimo  articolo  la nuova procedura di
allocazione  si  applichera'  ai  quantitativi riconsegnati a partire
da gennaio 2006;
  Considerato inoltre che:
    l'art.  11  della deliberazione n. 138/04 prevede che «le imprese
di  distribuzione,  in  forma  singola o associata, concordano con le
imprese   di  trasporto  le  procedure  operative  e  gli  scambi  di
informazioni   necessari   all'ottimizzazione  della  gestione  degli
impianti  di  distribuzione  e  delle  reti  di trasporto, nonche' le
verifiche  necessarie  alla  coerenza  dei  processi  di accesso e di
erogazione  del servizio di distribuzione con particolare riferimento
ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto»;
    ai  sensi  dell'art.  11  della deliberazione n. 138/04 di cui al
precedente  alinea,  le  imprese  di  distribuzione  e  le imprese di
trasporto  hanno  avviato  tavoli  di lavoro nel corso dei quali sono
stati   individuati   alcuni  temi  di  carattere  tecnico  operativo
rilevanti,  inerenti  alla  procedura  di  allocazione  di  cui  agli
articoli 19 e 20 della medesima deliberazione;
    in  particolare,  le imprese di trasporto e le associazioni delle
imprese  di  distribuzione,  nell'ambito dei citati tavoli di lavoro,
hanno  concordato  proposte,  trasmesse  all'Autorita'  con  distinte
comunicazioni,   rispettivamente   in  data  25 ottobre  2005  (prot.
Autorita'  25583  e  25588  del 28 ottobre 2005) e in data 28 ottobre
2005  (prot.  Autorita'  26083  del  3 novembre  2005), relative alla
procedura  di  allocazione  di  cui  agli  articoli  19  e  20  della
deliberazione  n.  138/02  che prevedono, in merito alle modalita' di
determinazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 19:
      la  possibilita'  per  le imprese di distribuzione di inviare i
dati  relativi  ai  prelievi  dei propri utenti stimati con dettaglio
giornaliero, qualora tali dati siano disponibili;
      la   facolta'  di  applicare,  limitatamente  all'anno  termico
2005-2006,  criteri  di  stima dei dati semplificati, per consentire,
alle  imprese  di  distribuzione  non  ancora  in  grado  di attivare
meccanismi  automatici  di  stima  per  la  totalita'  dei  punti  di
riconsegna allacciati alle proprie reti, un adeguato periodo di tempo
entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;
    le  proposte  di  cui al precedente alinea comportano la modifica
degli articoli 19 e 31 della deliberazione n. 138/04;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  che  la  procedura  di  allocazione  di cui alla
deliberazione n. 138/04 trovi attuazione nel rispetto delle modalita'
e nei tempi definiti dalla medesima deliberazione;
    le  proposte  avanzate  dalle  imprese  di  distribuzione e dalle
imprese  di  trasporto di cui ai considerati ottimizzino la procedura
di   allocazione   prevista   dalla  deliberazione  n.  138/04  senza
modificarne  i  principi,  consentendone  l'applicazione  secondo  le
modalita' e nei tempi definiti dalla medesima deliberazione;
    sia   necessario   modificare   gli   articoli   19  e  31  della
deliberazione  n. 138/04 al fine di recepire le citate proposte delle
imprese  e  nel  contempo di stabilire modalita' transitorie valevoli
per   l'anno   termico   2005-2006,   con  le  quali  le  imprese  di
distribuzione determinano i dati di cui all'art. 19;
    sia  necessario prevedere che le imprese di trasporto modifichino
i propri codici di rete in relazione alle modifiche degli articoli di
cui al precedente alinea, al fine di rendere congruente la disciplina
dell'allocazione  di cui ai propri codici di rete con le disposizioni
della deliberazione n. 138/04;
                              Delibera:

  1.  di  modificare ed integrare la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004,
n.  138/04  (di  seguito:  deliberazione  n.  138/04), nei termini di
seguito indicati:
    a. all'art. 19, i commi 1 e 2 sono modificati come segue:
      «19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare
all'impresa   di  trasporto  per  le  procedure  di  allocazione  dei
quantitativi  di  gas  tra  gli  utenti  dei  punti di riconsegna del
sistema di trasporto, con la seguente procedura:
        a) per   ogni  utente  del  servizio  di  distribuzione,  con
riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo
punto di consegna, determina sulla base della tipologia:
          il totale mensile dei prelievi basati su misure;
          il totale mensile dei prelievi stimati;
          il totale giornaliero dei prelievi misurati;
          il totale giornaliero dei prelievi stimati;
        b) individua  nell'ambito  dei  valori  mensili  di  cui alla
lettera a), le categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1;
        c) individua  il  quantitativo su base mensile, o giornaliera
qualora  disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio
titolo.
  I  dati  relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi
di  misura  non  dotati  di  correttore,  sono riportati a condizioni
standard applicando un opportuno fattore di correzione.
      «19.2  L'impresa  di  distribuzione  trasmette  all'impresa  di
trasporto  i  dati  di  cui  al  comma  19.1,  entro il quinto giorno
lavorativo  e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a
quello cui si riferiscono i dati.»
    b. all'art. 31 sono aggiunti i seguenti commi:
      «31.8  Sino alla fine dell'anno termico 2005-2006, l'impresa di
distribuzione, in alternativa a quanto previsto all'art. 19, comma 1,
lettere a), b) e c) puo' determinare i dati da comunicare all'impresa
di trasporto, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas
tra  gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con
la seguente modalita':
        a) per   ogni   utente  del  servizio  di  distribuzione,  ad
esclusione  dell'utente  che  alimenta  il maggior numero di punti di
riconsegna,  con  riferimento  al  totale  dei  punti  di  riconsegna
dell'impianto  di  distribuzione  correlati  ad  un  singolo punto di
consegna, determina sulla base della tipologia:
          il totale mensile dei prelievi basati su misure;
          il totale mensile dei prelievi stimati;
          il totale giornaliero dei prelievi misurati;
        b) individua   il   quantitativo   su  base  mensile  immesso
dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
        c) determina  per  l'utente del servizio di distribuzione che
alimenta  il maggior numero di punti di riconsegna, per ogni punto di
consegna:
          il totale mensile dei prelievi basati su misure;
          il totale giornaliero dei prelievi misurati;
          il  totale mensile dei prelievi stimati come differenza fra
il  prelievo  misurato presso il punto di consegna e tutti i prelievi
sopra indicati ivi inclusi quelli di cui alle lettere a) e b);
        d) individua  nell'ambito  dei  valori  mensili  di  cui alle
lettere a) e c), le categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1.
      31.9  L'impresa  di  distribuzione  verifica all'inizio di ogni
mese  quale  sia  l'utente che alimenta il maggior numero di punti di
riconsegna  di  cui  al  comma  31.8 e, in caso di variazioni, ne da'
contestualmente comunicazione ai propri utenti;
      31.10  L'impresa  di  distribuzione informa il nuovo utente che
accede   per   la   prima   volta   al   servizio  di  distribuzione,
contestualmente  all'accesso,  quale  sia  l'utente  che  alimenta il
maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 31.8»;
  2.    di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  la deliberazione n. 138/04, nella versione
risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto
1;
  3.  di  prevedere  che  il  periodo transitorio di cui all'art. 31,
comma  8,  della deliberazione n. 138/04 si applichi, con riferimento
ai quantitativi di gas trasportati a partire dal 1° gennaio 2006;
  4.  di  prevedere  che  le societa' Snam Rete Gas S.p.a. e Societa'
Gasdotti   Italia   S.p.a.   presentino  all'Autorita'  per  la  loro
approvazione  proposte  di modifica dei propri codici di rete al fine
di  recepire  le  disposizioni  di  cui ai precedenti punti, entro 30
(trenta)   giorni   dalla   data   di   pubblicazione   del  presente
provvedimento;
     5.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
dalla data di pubblicazione;
  6.  di  notificare  alle  societa'  Snam  Rete Gas S.p.a., con sede
legale  in  piazza  Santa  Barbara  n.  7,  20097 San Donato Milanese
(Milano)  e  Societa'  Gasdotti Italia S.p.a., con sede legale in via
del  Lauro  7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore,  il  presente provvedimento, mediante plico raccomandato con
avviso di ricevimento.
    Milano, 28 novembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis