AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 novembre 2005 

Proroga   del  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  7.4,  della
deliberazione  7 ottobre  2005,  n. 212, per la cessione di capacita'
produttiva virtuale. (Deliberazione n. 255/05).
(GU n.1 del 2-1-2006)

             L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 30 novembre 2005
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente
modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 212/05);
    la  lettera  inviata da Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel)
alla  Direzione  Energia  Elettrica  in  data 21 novembre 2005 (prot.
Autorita'  027798  del  23  novembre  2005)  (di  seguito: lettera 21
novembre 2005);
    la  lettera  inviata  da Enel alla Direzione Energia Elettrica in
data  24  novembre  2005 (prot. Autorita' 28024 del 25 novembre 2005)
(di seguito: lettera 25 novembre 2005);
    la  lettera  inviata dalla Direzione Energia Elettrica ad Enel in
data  28  novembre  2005  (protocollo  Autorita' GB/M05/4900/mpa) (di
seguito: lettera 28 novembre 2005);
    la  lettera  inviata  da Enel alla Direzione Energia Elettrica in
data  30  novembre  2005 (prot. Autorita' 28465 del 30 novembre 2005)
(di seguito: lettera 30 novembre 2005).
  Considerato che:
    l'art.  7,  comma  7.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che
Enel  concluda contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale
con   controparti   selezionate   attraverso  una  o  piu'  procedure
concorsuali,  eventualmente  articolate  in sessioni multiple, per la
cessione di capacita' produttiva virtuale;
    l'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05 prevede che la
prima  procedura  concorsuale  per  la  conclusione  di  contratti di
cessione  di capacita' produttiva virtuale debba concludersi entro il
30 novembre 2005;
    l'art.  9,  comma  9.3, della deliberazione n. 212/05 prevede che
Enel, in ciascuna procedura concorsuale, offra in vendita in sequenza
la capacita' produttiva virtuale afferente a tutte le tipologie nella
propria  disponibilita',  a partire dalle tipologie caratterizzate da
minori  prezzi  di  esercizio  del contratto e che le tipologie siano
individuate  dalla  medesima  societa',  comprendendo  in  una stessa
tipologia  tutte  le  unita'  di produzione rilevanti termoelettriche
caratterizzate da costi variabili di produzione simili;
    l'art.  9, comma 9.4, prevede che Enel renda noti ai partecipanti
alla  procedura  concorsuale,  al  fine della formulazione delle loro
offerte, almeno i seguenti elementi:
      a) il  prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e la relativa
regola di indicizzazione;
      b) la  capacita'  produttiva  virtuale  offerta  in vendita per
ciascuna tipologia;
      c) la capacita' produttiva virtuale da assegnare;
    l'art.  17, comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 212/05
prevede che Enel comunichi all'Autorita' entro il 20 novembre 2005 il
premio  di  riserva relativo a ciascuna delle tipologie da offrire in
vendita;
    con  lettera 21 novembre 2005 Enel ha comunicato all'Autorita' il
premio  di  riserva relativo ad una sola tipologia, denominata «gas a
basso rendimento», per la macrozona D;
    gli  uffici  dell'Autorita',  vista la lettera 21 novembre 2005 e
l'avviso  per la selezione di controparti per la stipula di contratti
di   cessione  di  capacita'  produttiva  virtuale  per  l'anno  2006
pubblicato da Enel nel proprio sito internet, con lettera 28 novembre
2005, hanno richiesto ad Enel di esplicitare nell'«Avviso di gara» le
modalita'   organizzative   adottate   (sessioni  multiple),  nonche'
l'apertura della sessione successiva con l'estensione dell'offerta di
capacita'  produttiva  virtuale alla tipologia «olio» delineata nella
lettera 25 novembre 2005;
    con  lettera  30  novembre  2005 Enel ha chiesto una proroga al 2
dicembre  2005  del  termine  di  cui  all'art.  7,  comma 7.4, della
deliberazione  n.  212/05,  fissato  al  30 novembre  2005 e che tale
proroga  non modifica sostanzialmente l'efficacia delle misure per la
promozione della concorrenza previste dalla medesima deliberazione.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  che l'offerta di vendita di capacita' produttiva
virtuale  nella  seconda  sessione  della prima procedura concorsuale
includa  ciascuna  tipologia  per  la  quale  la capacita' produttiva
disponibile delle unita' di produzione in essa ricomprese, incluse le
unita'  di  punta, e' superiore alla capacita' considerata detraibile
ai  sensi  della  deliberazione  n.  212/05,  con riferimento a detta
tipologia;
    sia  opportuno  prorogare  al  2  dicembre 2005 il termine di cui
all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05;
                              Delibera:

  1.  di  sostituire,  all'art.  7,  comma  7.4,  della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n.
212,  come successivamente modificata ed integrata, le parole «trenta
(30) novembre» con le parole «due (2) dicembre»;
  2.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministro delle
attivita' produttive e a Enel produzione S.p.a.;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 30 novembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis