MIN. DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA DIP. UNIVERSITA' ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONCORSO

Modifica dell'ordinanza 14 febbraio 2005 con la quale vengono indetti
gli esami di Stato di abilitazione professionale
(GU n.51 del 28-6-2005)

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
    Visto  l'ordinamento  didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 dicembre  1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Vista  la  legge  10 febbraio  1992, n. 152, recante modifiche ed
integrazioni   alla   legge  7  gennaIo  1976,  n. 3  e  nuove  norme
concernenti  l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale;
    Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  li  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio della professione di dottore agronomo e
di dottore forestale;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto    il    decreto   ministeriale   4 agosto   2000   recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto   il   decreto   ministeriale   28 novembre   2000  recante
determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
    Visto  il  decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1° agosto 2002, n. 173;
    Visto  il  decreto-legge  9 maggio  2003, n. 105 convertito nella
legge 11 luglio 2003, n. 170;
    Viste  le  ordinanze  ministeriali  in data 14 febbraio 2005 e in
data 4 aprile 2005;
    Vista  la  sentenza  del  Consiglio di Stato n. 1233 del 22 marzo
2005  che  ha riformato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 1845 del 2003
ed accolto il ricorso proposto in I grado dalla Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari italiani annullando tutte le disposizioni
deldecreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che
disciplinano   l'istituzione   della   nuova   figura  dello  zoonomo
all'interno  dell'albo  dei  dottori  agronomi  e  dottori forestali,
nonche'  le  disposizioni che disciplinano le attivita' professionali
attribuite allo zoonomo stesso;
                               Ordina:
                               Art. 1.
    L'ordinanza in data 14 febbraio 2005 e' modificata come segue:
      all'articolo  1,  dall'elenco delle professioni per cui vengono
indetti  gli  esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio delle
professioni, deve considerarsi espunta la professione di zoonomo;
      conseguentemente, nella tabella delle sedi di esami di Stato di
abilitazione   professionale  annessa  alla  citata  ordinanza,  deve
considerarsi altresi' espunta la professione di zoonomo.
      Roma, 9 giugno 2005
Il Ministro: Moratti