Modifica dell'ordinanza 14 febbraio 2005 con la quale vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione professionale(GU n.51 del 28-6-2005)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaIo 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale e' stato approvato il regolamento per li esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 173; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170; Viste le ordinanze ministeriali in data 14 febbraio 2005 e in data 4 aprile 2005; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1233 del 22 marzo 2005 che ha riformato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 1845 del 2003 ed accolto il ricorso proposto in I grado dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani annullando tutte le disposizioni deldecreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che disciplinano l'istituzione della nuova figura dello zoonomo all'interno dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, nonche' le disposizioni che disciplinano le attivita' professionali attribuite allo zoonomo stesso; Ordina: Art. 1. L'ordinanza in data 14 febbraio 2005 e' modificata come segue: all'articolo 1, dall'elenco delle professioni per cui vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, deve considerarsi espunta la professione di zoonomo; conseguentemente, nella tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione professionale annessa alla citata ordinanza, deve considerarsi altresi' espunta la professione di zoonomo. Roma, 9 giugno 2005 Il Ministro: Moratti