Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, presso la facolta' di lingue e letterature straniere.(GU n.77 del 27-9-2005)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e dal decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999 «Regolamento di ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facolta' di lingue e letterature straniere e' vacante il seguente posto di professore universitario di seconda fascia, alla cui copertura la facolta' interessata intende provvedere mediante trasferimento: facolta' di lingue e letterature straniere - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca. Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta' di lingue e letterature streniere sita in Pescara, viale Pindaro n. 42 - c.a.p. 65127, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum della propria attivita' scientifica, didattica e professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della valutazione da parte della facolta'. I soli candidati in servizio presso altri atenei dovranno dichiarare il settore di inquadramento ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni, nonche' la retribuzione in godimento con la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale ed infine che hanno ottemperato all'obbligo di permanenza per un triennio in una sede universitaria, ai sensi dell'art. 3 della suindicata legge n. 210/1998. Ai docenti trasferiti sara' assegnato lo stesso trattamento economico corrisposto ad un docente di questo Ateneo di pari fascia e con uguali anzianita' a regime di impegno.