N. 171 SENTENZA 12 - 23 dicembre 1963

                                 N. 171
                        SENTENZA 12 DICEMBRE 1963
               Deposito in cancelleria: 23 dicembre 1963.
   Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 336 del 28 dicembre 1963.
                     Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI
     Amnistia  e indulto - Cod. pen., art. 151 - Legge di delegazione 23
 gennaio 1963, n. 2 - D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5  -  Applicazione  nei
 confronti  di chi sia gia' stato giudicato e condannato e di chi non lo
 sia ancora - Non pone in essere una disparita' di diritto -  Violazione
 del   principio   di   eguaglianza  -  Insussistenza  -  Esclusione  di
 illegittimita' costituzionale.
     Amnistia e indulto - Costituzione,  art.  79  -  Interpretazione  -
 Disciplina del contenuto del decreto presidenziale posta direttamente e
 con   assoluta   puntualita'   dalla  stessa  legge  di  delegazione  -
 Legittimita'.
     Amnistia e indulto - Legge di delegazione 23 gennaio 1963, n.  2  -
 D.P.R.  24 gennaio 1963, n. 5 - Effetti dei provvedimenti di clemenza e
 modi di applicazione nel processo - Relativa disciplina  sostanziale  e
 processuale  -  Mancata  impugnazione  -  Violazione dell'art. 24 della
 Costituzione   -   Insussistenza   -   Esclusione   di   illegittimita'
 costituzionale.
     Amnistia  e  indulto - Legge di delegazione 23 gennaio 1963, n. 2 -
 D.P.R. 24 gennaio 1963, n.  5  -  Applicazione  dell'amnistia  a  fatti
 criminosi  gia'  contemplate  da  proposte di delegazione presentate al
 Parlamento prima del disegno di legge governativo  dal  quale  trassero
 origine  gli  atti  normativi  del  1963  - Proposte non riunite con il
 disegno di legge e mai discusse  -  Violazione  dell'art.  79,  secondo
 comma,   della   Costituzione   -   Insussistenza   -   Esclusione   di
 illegittimita' costituzionale.
(GU n.336 del 28-12-1963 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.
 GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  -  Prof.    ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA
 JAEGER - Prof.  GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO  PETROCELLI  -  Dott.
 ANTONIO  MANCA  - Prof.  ALDO SANDULLI - Prof.  GIUSEPPE BRANCA - Prof.
 MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof.  GIUSEPPE  CHIARELLI
 - Dott.  GIUSEPPE VERZI' - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei  giudizi  riuniti  di legittimita' costituzionale dell'art. 151
 del  Codice  penale,  della  legge  23  gennaio  1963,  n.  2,  recante
 delegazione  al  Presidente  della  Repubblica  per  la  concessione di
 amnistia e indulto, e  del  D.P.R.  24  gennaio  1963,  n.  5,  recante
 concessione di amnistia e indulto, promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 30 gennaio 1963 dal Pretore di Bracciano nel
 procedimento  penale  a carico di Lilli Giuseppe, iscritta al n. 44 del
 Registro ordinanze 1963 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;
     2)  ordinanza  emessa  il 9 marzo 1963 dal Pretore di Bracciano nel
 procedimento penale a carico di Gamberini Mario, iscritta al n. 70  del
 Registro  ordinanze  1963  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.
     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
     udita  nell'udienza  pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del
 Giudice Aldo Sandulli;
     udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco  Chiarotti,
 per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1.   -   Con   ordinanza  del  30  gennaio  1963,  pronunciata  nel
 procedimento penale a carico di Giuseppe  Lilli,  imputato  di  lesioni
 colpose  gravi  e  di  contravvenzione  all'art.  105  del Codice della
 strada, reati rientranti tra quelli  per  i  quali  e'  stata  concessa
 amnistia  con  D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, il Pretore di Bracciano ha
 rimesso a questa Corte due questioni di legittimita' costituzionale: a)
 se l'art. 151 del Cod. penale,  riguardante  l'amnistia,  la  legge  di
 delegazione  23  gennaio  1963,  n.  2, sulla base della quale e' stato
 emanato l'anzidetto decreto di amnistia, e il decreto stesso  siano  in
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione  (non  neutralizzato  in
 proposito dall'art. 79), in quanto costituirebbero  fonti  di  notevoli
 disparita' di trattamento tra chi venera giudicato prima e chi dopo del
 provvedimento  di  clemenza;  b) se la legge n. 2 e il decreto n. 5 del
 1963 siano in contrasto con gli artt. 79 e 24 della  Costituzione:  col
 primo,  in  quanto il potere "delegato" con la legge n. 2 sarebbe stato
 snaturato, essendo il "contenuto e la vera sostanza  del  provvedimento
 di  clemenza"  completamente  regolati  da quella legge, e assumendo il
 decreto presidenziale carattere di mera  esecuzione;  col  secondo,  in
 quanto,  intervenuto  il  provvedimento di amnistia, l'imputato sarebbe
 privato, nel procedimento penale, della possibilita' di  dimostrare  la
 propria innocenza.
     L'ordinanza  e'  stata notificata all'imputato il 2 febbraio 1962 e
 al Presidente del Consiglio di Ministri il 12 dello stesso mese, ed  e'
 stata  comunicata  ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati
 rispettivamente il 2 e il 4 febbraio.  Essa e' stata  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1963 (n. 67 ed. speciale).
     Innanzi  a  questa  Corte si e' costituito unicamente il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale  dello
 Stato,  il  quale  con atto di intervento depositato il 1 marzo 1963 ha
 concluso per la dichiarazione d'infondatezza delle  questioni  proposte
 dal   Pretore,   osservando   a  tal  fine,  rispettivamente,  che:  a)
 l'eventuale  diversita'  di  trattamento,  che,  in  conseguenza  della
 diversa   celerita'   del   corso   dei  processi  puo'  collegarsi  ai
 provvedimenti di amnistia, non puo' farsi risalire a questi ultimi;  b)
 come  questa Corte ha gia' ritenuto nella sentenza n. 110 del 1962, non
 contrasta con l'art. 79 della Costituzione il fatto che  il  Parlamento
 "faccia  uso del potere di delega con maggiore rigidita' per l'amnistia
 e con minore rigidita' per l'indulto": osserva  l'Avvocatura  che  "non
 possa  interpretarsi come atto dovuto quello del Capo dello Stato nelle
 ipotesi in cui nessuna discrezionalita' gli sia riservata sul contenuto
 dell'atto,  discrezionale  essendo  invero  la  partecipazione  o  meno
 all'emanazione  del  provvedimento  di  clemenza";  c) anche quando sia
 intervenuto un provvedimento di amnistia l'imputato  ha  ugualmente  il
 diritto  di  sottoporre  le  proprie  difese  al giudice e questo ha il
 dovere, ai sensi dell'art. 152 del Cod. penale, di esaminarle  ai  fini
 del  proscioglimento  con  formula  diversa da quella di estinzione del
 reato  per  amnistia;  comunque  le  sentenze  di  proscioglimento  con
 quest'ultima  formula  non  vengono iscritte nel casellario giudiziario
 quando  non  siano  state  precedute  da  sentenze  di  condanna  o  di
 assoluzione per insufficienza di prove.
     2.  -  Con  altra  ordinanza, in data 9 marzo 1963, pronunciata nel
 procedimento  penale  a  carico  di  Gamberini  Mario,   contravventore
 all'art.  80  del  Codice  della  strada, per avere, in data 8 dicembre
 1962,  guidato  una  motocicletta  senza  esservi  abilitato  -   reato
 anch'esso  rientrante  tra  quelli  coperti  dall'amnistia concessa col
 D.P.R. n. 5 del 1963 - lo stesso Pretore ha rimesso a questa Corte, nei
 confronti  dell'anzidetto  decreto  e  della  legge  n.  2  del   1963,
 un'ulteriore  questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art. 79, secondo comma, della Costituzione.   Osserva in  proposito
 l'ordinanza  che l'amnistia di cui trattasi - accordata in base a legge
 di delegazione approvata a seguito di un disegno governativo presentato
 al Parlamento il 14  dicembre  1962  -  e'  stata  preceduta  da  varie
 proposte  legislative  di iniziativa parlamentare, nelle quali, tra gli
 altri reati, era gia' prevista l'amnistia per quello di cui al giudizio
 de  quo:  di  conseguenza  illegittimamente  l'amnistia  sarebbe  stata
 concessa,  in  virtu'  dei  provvedimenti  legislativi impugnati, per i
 reati commessi fino all'8 dicembre 1962, e quindi - in  contrasto,  tra
 l'altro,  coi  criteri seguiti in occasione di precedenti provvedimenti
 di clemenza - anche per reati successivi  alle  proposte  anteriori  al
 disegno di legge governativo, alle quali, per giunta, questo dichiarava
 espressamente di collegarsi.
     L'ordinanza  e' stata notificata all'imputato il 13 marzo 1963 e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri  il  14  successivo,  ed  e'stata
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 13 marzo.  Essa
 e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1963 (n. 94
 ed. speciale).
     Innanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocato  generale dello Stato, con
 atto depositato il 2 aprile 1963.  In esso si osserva che tanto innanzi
 al Senato, quanto innanzi  alla  Camera  dei  Deputati,  le  iniziative
 parlamentari  di  provvedimenti  di  clemenza  anteriori all'iniziativa
 governativa non furono mai esaminate e discusse, e che il provvedimento
 di clemenza in discussione si collega unicamente a  quest'ultima:  onde
 la questione sollevata dal Pretore e' da ritenere infondata.
     3.  - All'udienza le due cause sono, state trattate congiuntamente.
 Per entrambe l'Avvocato  dello  Stato  ha  insistito  nelle  precedenti
 deduzioni e conclusioni.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Dato che l'oggetto delle due cause e' per la piu' gran parte
 comune, esse sono state discusse congiuntamente  e  vengono  riunite  e
 decise con unica sentenza.
     2.  - Nessun fondamento ha l'assunto di violazione del principio di
 eguaglianza da parte della previsione legislativa di carattere generale
 di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 del Cod.  penale,
 e  dello  specifico  provvedimento  di amnistia previsto dalla legge 23
 gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5.
     L'istituto dell'amnistia e' espressamente contemplato dall'art.  79
 della  Costituzione,  che ne contiene la disciplina.  E' inconcepibile,
 quindi, consideralo in se' e per se' incompatibile con la Costituzione.
     Del  resto,  l'inconveniente  segnalato  dalla  prima   delle   due
 ordinanze  di  rimessione,  inerente al fatto che, mentre chi sia stato
 giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto  o
 in  parte  la  pena,  nessuna  pena  sopporta,  per  contro,  chi venga
 giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparita' di diritto,
 ma  in  una mera e inevitabile disparita' di fatto, cui rimane estranea
 la legge.
     3. - Maggiore delicatezza presenta la  questione  se  le  leggi  di
 delegazione  del  potere  di  clemenza,  previste  dall'art.  79  della
 Costituzione, possano esse stesse indicare con assoluta puntualita'  il
 contenuto  del  decreto presidenziale attraverso il quale dovra' essere
 esercitato tale potere.   Questione che  -  contrariamente  all'assunto
 dell'Avvocatura  dello  Stato  - la sentenza di questa Corte n. 110 del
 1962 lascio' impregiudicata.   In quella occasione  era  stata  dedotta
 l'illegittimita'  della  legge  di delegazione sotto il profilo di aver
 lasciato al decreto presidenziale, per la  concessione  dell'indulto  -
 che  il  giudice  a  quo  avrebbe dovuto applicare - un certo potere di
 scelta, mancante invece per la concessione dell'amnistia.   E la  Corte
 si  limito'  ad  escludere che alla legge di delegazione sia vietato di
 consentire al decreto presidenziale un  potere  di  scelta  nell'ambito
 della  delega,  e  ad  affermare che non contrasta con l'articolo 79 il
 fatto che talvolta il Parlamento "faccia uso del potere di  delega  con
 maggiore rigidita' per l'amnistia e con minor rigidita' per l'indulto".
     La  Corte  ritiene  nondimeno  che  la questione ora sottoposta sia
 infondata.  Come gia' fu osservato nella ricordata sentenza, quella che
 consiglio' l'Assemblea costituente a disporre che  i  provvedimenti  di
 amnistia  ed  indulto  fossero adottati non mediante legge, ma mediante
 decreto presidenziale emanato a seguito di legge di delegazione, fu una
 esigenza di tecnicismo e di tempestivita'.  Ispirata da tale  esigenza,
 l'Assemblea  si  propose  di  incoraggiare  il Parlamento a lasciare al
 decreto presidenziale la specificazione del contenuto dei provvedimenti
 di  clemenza:  appunto  a  tal  fine  l'art.  79,  primo  comma,  della
 Costituzione  escluse che i provvedimenti in questione potessero essere
 adottati direttamente con legge.   L'art. 79  non  enuncia  pero',  ne'
 implica,  l'esclusione  della  possibilita' che la legge di delegazione
 disciplini essa stessa, con assoluta puntualita', il contenuto  che  il
 provvedimento di clemenza dovra' adottare.  Ne' tale esclusione risulta
 dall'intento ispiratore della disposizione.
     4.  -  Nemmeno  sussiste  il  preteso  contrasto  della legge e del
 decreto presidenziale impugnati con l'art. 24 della Costituzione.
     I  riferiti  provvedimenti  legislativi  si  limitano  a  concedere
 clemenza per determinati reati.  Gli effetti dei provvedimenti stessi e
 il  modo di applicarli nel processo sono pero' regolati da disposizioni
 di carattere generale, contenute nel  Codice  penale  e  in  quello  di
 procedura  penale,  non  impugnate  in  questa sede sotto il profilo in
 esame.
     5. - Va risolta in senso negativo anche la  questione  -  sollevata
 con la seconda delle ordinanze di rimessione - se la legge e il decreto
 presidenziale  impugnati  siano  incorsi  in  violazione  dell'art. 79,
 secondo  comma,  della  Costituzione  per  aver  esteso  l'applicazione
 dell'amnistia  a  fatti criminosi, i quali, essendo gia' contemplati da
 proposte di amnistia presentate al  Parlamento  prima  del  disegno  di
 iniziativa  governativa  che  condusse  a  quella legge e quel decreto,
 erano stati compiuti successivamente alle proposte stesse.
     E' vero che per buona parte dei reati amnistiati in base alla legge
 23 gennaio 1963,  n.  2,  l'amnistia  era  gia'  prevista  da  proposte
 presentate  da  singoli  parlamentari anteriormente al disegno di legge
 presentato dal Governo il 14 dicembre  1962,  dal  quale  la  legge  in
 questione  trasse origine.   Ma quelle proposte non confluirono affatto
 nell'iter  della  legge,  non essendo state dal Parlamento ne' riunite,
 per un esame unitario, al disegno di legge governativo,  ne'  in  alcun
 modo  considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo
 mai state poste in discussione.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     riunisce i due giudizi di legittimita' costituzionale proposti  con
 le ordinanze indicate in epigrafe;
     dichiara  infondate  le  questioni  di legittimita' costituzionale,
 proposte con le stesse ordinanze: a) dell'art.  151 del Cod. penale, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) della  legge  23  gennaio
 1963,  n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica. per la
 concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n.  5,
 recante  concessione  di amnistia e indulto, in riferimento, agli artt.
 3, 24 e 79 della Costituzione.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
                                   AVOLIO  -  ANTONINO  PAPALDO - NICOLA
                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
                                   MANCA  -  ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE
                                   BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
                                   MORTATI   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -
                                   GIUSEPPE  VERZI'  -  FRANCESCO  PAOLO
                                   BONIFACIO.