N. 4 SENTENZA 15 - 24 gennaio 1969

                                  N. 4
                        SENTENZA 15 GENNAIO 1969
                Deposito in cancelleria: 24 gennaio 1969.
       Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 25 del 29 gennaio 1969.
                     Pres. SANDULLI - Rel. DE MARCO
     Assistenza   e   previdenza   -   Lavoratori   dello  spettacolo  -
 E.N.P.A.L.S. - Legge 29  novembre  1952,  n.  2388,  articolo  unico  -
 Competenza  esclusiva  del  foro  di Roma per le controversie derivanti
 dall'applicazione della legge -  Disparita'  di  trattamento  in  danno
 degli   assistiti   -   Violazione   del  principio  di  eguaglianza  -
 Illegittimita' costituzionale parziale.  (Costituzione,  art.  3;  Cod.
 proc.  civ., art. 461; D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708).
     Giurisdizione  - Competenza territoriale in materia di assistenza e
 previdenza obbligatorie - Enti non aventi organizzazione  periferica  e
 decentrata   -  Non  giustifica  trattamenti  differenziati  in  deroga
 all'art. 461 del Cod.  proc. civile - Legge 29 novembre 1952, n. 2388 -
 (E.N.P.A.L.S.)  -   Violazione   del   principio   di   eguaglianza   -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
     Assistenza    e    previdenza   -   Lavoratori   dello   spettacolo
 (E.N.P.A.L.S.) - Legge 29 novembre 1952, n. 2388 - Competenza esclusiva
 del foro di Roma per le controversie derivanti dall'applicazione  della
 legge - Conseguenze - Maggior costo del processo per le parti private -
 Violazione  del  diritto  di  difesa  -  Illegittimita'  costituzionale
 parziale. (D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n.  708).
(GU n.25 del 25-1-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori:  Prof.  ALDO  SANDULLI,  Presidente  -  Prof.
 GIUSEPPE  BRANCA  - Prof.  MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
 Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -  Dott.  GIUSEPPE  VERZI'  -  Dott.  GIOVANNI
 BATTISTA  BENEDETTI  -  Prof.  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI
 OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv.  ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 29 novembre
 1952, n.  2388,  concernente  disposizioni  sull'ENPALS,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  4 gennaio 1967 dalla Corte d'appello di Roma nel
 procedimento civile vertente tra Nappi Giovanni e l'Ente  nazionale  di
 previdenza   ed   assistenza   per   i   lavoratori   dello  spettacolo
 (E.N.P.A.L.S.), iscritta  al  n.  59  del  Registro  ordinanze  1967  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 89 dell'8
 aprile 1967.
     Visti   gli   atti   di   costituzione   di   Nappi   Giovanni    e
 dell'E.N.P.A.L.S.  e  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
     udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la  relazione  del
 Giudice Angelo De Marco;
     uditi l'avv. Virgilio Andrioli, per l'E.N.P.A.L.S., ed il sostituto
 avvocato  generale  dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Con decreto del Presidente del tribunale  di  Roma  del  27  luglio
 1963,  veniva  ingiunto  a  Giovanni  Nappi,  quale gestore della banda
 musicale "Citta' di Lauro" di pagare all'E.N.P.A.L.S. la somma di  lire
 315.615  per  aver  omesso  di corrispondere i contributi assicurativi,
 relativi alla cantante Giuseppina Esca-Polese.
     Il  Nappi  proponeva opposizione avverso questo decreto, eccependo,
 in via pregiudiziale,  l'incompetenza  territoriale  del  tribunale  di
 Roma,  derivante dalla illegittimita' costituzionale, per contrasto con
 gli artt. 3, 24 e 25  della  Costituzione,  dell'articolo  unico  della
 legge  29 novembre 1952, n. 2388 (sub art. 2 del decreto legislativo 16
 luglio 1947, n. 708)  con  il  quale  si  dispone,  tra  l'altro,  "per
 qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge
 foro competente e' quello di Roma".
     Il  tribunale  adito,  dichiarata  manifestamente  infondata, sotto
 tutti  i  profili,  la  questione  di   costituzionalita',   respingeva
 l'opposizione nel merito.
     Su  gravame  del Nappi, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza 4
 gennaio  1967,  invece,  riconosciuta  la  rilevanza  della   sollevata
 questione   di   costituzionalita',   ai  fini  della  soluzione  della
 controversia, la dichiarava infondata in riferimento all'art. 25 e  non
 manifestamente  infondata  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24 della
 Costituzione (violazione del principio di eguaglianza e limitazione del
 diritto di difesa).
     Eseguito le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di  legge,
 la questione viene ora all'esame della Corte.
     Si  sono  costituiti  in  giudizio, da un lato il Nappi, dall'altro
 l'E.N.P.A.L.S. ed il Presidente del Consiglio dei Ministri.
     Con le memorie di costituzione:
     a) il  patrocinio  del  Nappi  si  e'  riportato  alla  motivazione
 dell'ordinanza   di   rinvio,  sostenendo  la  piena  fondatezza  della
 sollevata questione sia sotto il profilo della violazione dell'art.  3,
 sia sotto quello della violazione dell'art. 24 della Costituzione.
     b)  il  patrocinio  dell'E.N.P.A.L.S., ammesso che l'articolo unico
 della legge 29 novembre 1952, n. 2388, costituisce deroga all'art. 461,
 comma terzo, del codice di procedura civile,  in  forza  del  quale  la
 competenza  per  le controversie in materia di previdenza ed assistenza
 obbligatoria e' determinata dal luogo in cui si e' svolto  il  rapporto
 di  lavoro,  sostiene che tale deroga e' giustificata dalla particolare
 struttura di esso Ente e non viola ne' l'art.   3 ne' l'art.  24  della
 Costituzione.
     Per  quanto attiene all'art. 3, in quanto a differenza dei maggiori
 Enti  di  assicurazioni  sociali,  quali  l'I.N.A.I.L.,  l'I.N.P.S.   e
 l'I.N.A.M.,  l'E.N.P.A.L.S.  non  ha  una organizzazione periferica, ma
 accentra tutta la sua  attivita'  sugli  uffici  centrali  di  Roma  ed
 inoltre,  per  le peculiari caratteristiche dei lavoratori assistiti, i
 quali per svolgere la loro attivita' si spostano continuamente da  sede
 a  sede  e non hanno una residenza abituale, non puo' seguirli in tutte
 le loro peregrinazioni: la deroga sarebbe, pertanto, giustificata dalle
 esigenze particolari di funzionalita' dell'Ente  e  non  violerebbe  il
 principio  di  eguaglianza,  in  quanto  attuerebbe  quella  disciplina
 differenziata per situazioni differenziate che la Corte  costituzionale
 ha ritenuto legittima.
     La  riprova  dell'esattezza di questa tesi si avrebbe nel fatto che
 anche per gli altri  Enti,  aventi  particolari  caratteristiche  quali
 quelle  sopra  specificate,  proprie dell'E.N.P.A.L.S., si ha la stessa
 adozione del foro di Roma  (E.N.A.S.A.R.C.O.,  E.N.A.L.,  E.N.P.A.I.A.,
 I.N.P.A.D.A.I.).
     Per  quanto  attiene, invece, all'art. 24 nulla si deduce in questa
 memoria.
     c)    L'Avvocatura    generale    dello    Stato,    nell'interesse
 dell'interveniente  Presidente del Consiglio dei Ministri, premesso che
 la questione va  esaminata  soltanto  in  riferimento  al  terzo  comma
 dell'art.  461  del  codice  di procedura civile e non anche agli altri
 commi dell'articolo stesso, ne sostiene la infondatezza, sia per quanto
 attiene alla limitazione del diritto di difesa, sia per quanto  attiene
 alla violazione del principio di eguaglianza.
     Per  quanto riguarda la limitazione del diritto di difesa, perche',
 come e' stato affermato da questa Corte con  la  sentenza  n.  118  del
 1964,  il  maggiore  costo del giudizio, tenuto conto dell'istituto del
 gratuito patrocinio e del principio per cui il vincitore  del  giudizio
 deve  essere  rimborsato delle relative spese, non e' di tale rilevanza
 da creare un vero e proprio ostacolo  all'esercizio,  sia  passivo  sia
 attivo del diritto di difesa, mentre, d'altra parte, l'accentramento di
 tutte  le controversie in un solo foro, si risolve in una riduzione del
 costo del servizio sociale dell'assistenza e della previdenza, che va a
 beneficio non solo dell'Ente, ma anche dei lavoratori assicurati e  dei
 rispettivi datori di lavoro.
     Per  quanto  attiene  alla violazione del principio di eguaglianza,
 illustrata la particolare struttura dell'Ente e la  speciale  categoria
 di  lavoratori  assistiti,  si  sostiene  che l'apparente disparita' di
 trattamento si risolve nella  disciplina  differenziata  di  situazioni
 differenziate,   che   questa   Corte  ha  ritenuto  costituzionalmente
 legittima.
     Con memoria depositata il 30 ottobre  1968,  l'Avvocatura  generale
 dello Stato ribadisce, sostanzialmente, le sopra riassunte deduzioni.
     Anche  il patrocinio dell'E.N.P.A.L.S., con memoria depositata il 7
 novembre 1968, insiste nelle gia' riassunte deduzioni, aggiungendo  che
 l'aggravio  di spese derivante dalla concentrazione nel foro di Roma di
 tutte le controversie, anche se sussistente,  non  e'  tale  da  creare
 un'apprezzabile  limitazione  del diritto di difesa, cosicche' non puo'
 parlarsi di violazione dell'art. 24 della Costituzione.
     Infine, il patrocinio del  Nappi,  con  memoria  depositata  il  19
 ottobre 1968, a confutazione delle contrarie deduzioni, precisa:
     a)  la  questione  deve essere circoscritta soltanto alla deroga al
 terzo comma dell'art. 461 del codice di procedura civile;
     b) non sussistono  serie  ragioni  che  possano  giustificare,  nei
 confronti dell'E.N.P.A L.S., una disciplina differenziata, in quanto, a
 parte  il  rilievo  di  fatto che anche l'E.N.P.A.L.S. e' articolata in
 sedi compartimentali distribuite nel territorio; della  Repubblica,  ha
 propri  fiduciari  in  ogni  provincia,  ha  una rete di ambulatori, le
 ragioni addotte dallo stesso E.N.P.A.L.S. non sono, comunque,  tali  da
 giustificare tale disciplina;
     c)  l'aggravio non solo di spese, ma anche di attivita' (necessita'
 di viaggi dalle piu' lontane sedi a Roma) e'  tale  da  creare  seri  e
 talvolta insuperabili ostacoli all'esercizio di difesa.
     Il  paragone  col  foro  erariale non regge, anzitutto perche' tale
 foro e', comunque, meno disagevole per i privati, in  quanto  essendovi
 un  ufficio  distrettuale  dell'Avvocatura  dello Stato in ogni sede di
 Corte d'appello, la deroga al foro ordinario non assume mai oneri cosi'
 rilevanti come il solo foro di Roma,  in  secondo  luogo,  perche'  non
 possono essere invocate per la E.N.P.A.L.S. quelle ragioni di interesse
 pubblico,  che,  in base alla citata sentenza n. 118 del 1964 di questa
 Corte, giustificano il foro erariale.
                         Considerato in diritto:
     1. - La questione sottoposta all'esame della Corte con  l'ordinanza
 di rinvio, come e' stato esposto in narrativa, concerne la legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n.  2388,  "Ratifica,
 con  modificazioni,  del  decreto  legislativo 16 luglio 1947, n.  708,
 concernente  disposizioni  sull'Ente   nazionale   di   previdenza   ed
 assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)", nella
 parte in cui, aggiungendo due commi all'art.  2  del  d.l.  ratificato,
 dispone  al  primo  comma  che,  per  qualsiasi  controversia derivante
 dall'applicazione della legge stessa il foro competente  e'  quello  di
 Roma;  e  cioe'  in  deroga  alle norme dettate, per le controversie in
 materia di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  dall'art  461  del
 Codice di procedura civile.
     2.  -  Per  queste  ultime  controversie  l'art.  461 del Codice di
 procedura civile fissa una disciplina la quale si distacca dalle regole
 generali in materia di competenza per territorio.
     Anche dalla sua collocazione nel  Codice  risulta  chiaramente  che
 tale  disciplina  differenziata  fu  ispirata  dall'intento  di  ordine
 sociale, proprio della materia, della maggiore tutela del lavoratore.
     Orbene,  la  sollevata  questione  di  costituzionalita'  e'  stata
 prospettata  proprio in rapporto all'ultima parte dell'ultimo comma del
 citato art. 461, laddove dispone che  "per  le  altre  controversie  e'
 competente  il  tribunale  del luogo in cui si e' svolto il rapporto di
 lavoro".
     Cosi' chiariti  i  termini  della  questione  si  puo'  passare  ad
 esaminarla sotto i due profili prospettati con l'ordinanza di rinvio.
     3.  -  Non  puo'  esservi dubbio che la statuizione contenuta nella
 disposizione  impugnata,  per  cui  qualsiasi  controversia   derivante
 dall'applicazione della legge n.  2388 del 1952, in deroga all'art. 461
 del  Codice  di  procedura  civile  - il quale trova applicazione per i
 maggiori Enti di previdenza od assistenza sociale (I.N.A.M.,  I.N.P.S.,
 I.N.A.I.L.)  -  e'  competente  il  foro  di  Roma,  pone in essere una
 disparita' di trattamento in danno degli assistiti dall'E.N.P.A.L.S.  e
 delle altre parti del rapporto assicurativo.
     Questa  disparita'  di trattamento, ove non risulti giustificata da
 una differenza di situazioni, si risolve manifestamente  in  violazione
 del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
     Secondo  l'Avvocatura  dello  Stato  e l'E.N.P.A.L.S. la disciplina
 differenziata sarebbe giustificata in primo  luogo  dal  fatto  che,  a
 differenza  degli  altri  Enti  sopra  menzionati,  l'E.N.P.A.L.S.  non
 dispone di una organizzazione locale, ma accentra  nell'unica  sode  di
 Roma  tutta  la  sua  attivita', e, in secondo luogo, dalle particolari
 caratteristiche delle categorie di lavoratori assistiti, che, oltre  ad
 esercitare le attivita' piu' varie ed in ragione di esse, sono soggetti
 a continui spostamenti di sede.
     Pur   volendo  prescindere  dal  rilievo  secondo  il  quale  anche
 l'E.N.P.A.L.S. sarebbe articolato in sedi compartimentali,  distribuite
 sul  territorio  della  Repubblica,  avrebbe  propri  fiduciari in ogni
 provincia ed avrebbe una rete di ambulatori, occorre osservare  che  il
 difetto  di  una organizzazione periferica e decentrata non puo' essere
 invocato,  per  se'  solo,  a   giustificazione   di   una   disciplina
 differenziata  in  ordine  alla competenza giudiziaria territoriale. La
 differenziazione e' destinata a risolversi,  infatti,  in  una  vera  e
 propria posizione di privilegio in favore dell'E.N.P.A.L.S.
     E  a tale privilegio sicuramente si accompagna, per le altre parti,
 non residenti nella circoscrizione del foro di Roma, il  sacrificio  di
 un  maggiore  costo  del  processo.  Ne'  tale  sacrificio puo' trovare
 un'adeguata e  razionale  giustificazione  nella  addotta  instabilita'
 della  sede  delle persone assistite dall'E.N.P.A.L.S. Anche per quelli
 di  tali  assistiti  per  i  quali  tale  instabilita'   effettivamente
 sussiste, valgono, infatti, in proposito, le comuni norme in materia di
 domicilio e di residenza.
     E'  anzi  il caso di aggiungere, tenuto conto di quanto sopra si e'
 messo in evidenza circa le finalita' delle disposizioni  dell'art.  461
 del  Codice  di  procedura civile, che la natura dei rapporti dai quali
 traggono origine le assicurazioni presso l'E.N.P.A.L.S. e  la  qualita'
 delle  parti  di  tali  rapporti  postulano,  proprio  all'opposto  del
 contenuto della legge impugnata, che una deroga  alle  disposizioni  di
 tale articolo non abbia luogo.
     4.   -   Poiche'   l'Avvocatura   dello   Stato  ed  il  patrocinio
 dell'E.N.P.A.L.S. a sostegno della loro tesi  hanno  fatto  piu'  volte
 richiamo alla sentenza di questa Corte n. 118 del 1964, con la quale e'
 stata   dichiarata   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale delle norme istitutive del foro  erariale  e  ad  alcune
 considerazioni  in  essa  contenute,  e  bene  rilevare  le  notevoli e
 decisive differenze che intercorrono tra le situazioni  dello  Stato  e
 dei   cittadini   interessati  rispetto  al  foro  erariale,  e  quella
 dell'E.N.P.A.L.S. e delle categorie presso  di  esso  obbligatoriamente
 assicurate rispetto alla competenza esclusiva del foro di Roma.
     Mentre,   come  nella  richiamata  sentenza  e'  stato  dimostrato,
 rilevanti  ragioni  di  interesse  pubblico  e  generale   spiegano   e
 giustificano  l'istituzione  del  foro  erariale e il maggior costo del
 processo che questo puo' importare per le altre parti, tali ragioni non
 possono  ravvisarsi  nel  caso  dell'E.N.P.A.L.S.  (del  resto  per  la
 generalita' degli Enti previdenziali e assistenziali non si e' ritenuta
 necessaria  l'adozione di un foro particolare). Anzi proprio ragioni di
 interesse  pubblico  e  sociale  hanno  consigliato  quella  disciplina
 speciale,  in ordine alla competenza per territorio per le controversie
 in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, alla  quale  nei
 confronti dell'E.N.P.A.L.S. la norma impugnata e' venuta a derogare.
     Per  giunta il foro erariale e' generalmente meno oneroso di quello
 stabilito  a  favore  dell'E.N.P.A.L.S.,  in  quanto  la  deroga   alla
 competenza  territoriale  ordinaria  che  ne  deriva  e'  in  ogni caso
 circoscritta a tribunali dello stesso  distretto  di  Corte  d'appello.
 Invece,  per  l'E.N.P.A.L.S.  si e' stabilito un solo foro per tutto il
 territorio nazionale.
     5. - La proposta questione risulta, pertanto, fondata.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante "Ratifica, con  modificazioni,
 del   decreto   legislativo   16   luglio  1947,  n.  708,  concernente
 disposizioni sull'Ente nazionale di  previdenza  ed  assistenza  per  i
 lavoratori  dello  spettacolo  (E.N.P.P.A.L.S.)",  nella  parto in cui,
 nell'aggiungere  due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio
 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo  periodo  "Per  qualsiasi
 controversia  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge foro
 competente e' quello di Roma".
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -
                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI
                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE.