N. 35 ORDINANZA 27 febbraio - 17 marzo 1969

                                  N. 35
                       ORDINANZA 27 FEBBRAIO 1969
                 Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.
                      Pres. SANDULLI - Rel. VERZI'
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Valutazione della rilevanza - Insufficiente motivazione -  Restituzione
 degli  atti  al  giudice a quo - Fattispecie - R.D.  17 agosto 1935, n.
 1765, art. 5.
(GU n.78 del 26-3-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori:  Prof.  ALDO  SANDULLI,  Presidente  -  Prof.
 GIUSEPPE  BRANCA  - Prof.  MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
 Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -  Dott.  GIUSEPPE  VERZI'  -  Dott.  GIOVANNI
 BATTISTA  BENEDETTI  -  Prof.  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI
 OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv.  ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5  del  regio
 decreto  17 agosto 1935, n. 1765, trasfuso nell'art. 11 del decreto del
 Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, (testo unico delle
 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul
 lavoro  e  le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il
 30 marzo 1967 dal tribunale di Udine nel procedimento  civile  vertente
 tra  l'I.N.A.I.L. e Della Maestra Primo e Dario, iscritta al n. 159 del
 Registro ordinanze 1967 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
     Visti  gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di intervento del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
     udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la  relazione  del
 Giudice Giuseppe Verzi';
     uditi  l'avv.  Valerio  Flamini,  per l'I.N.A.I.L., ed il sostituto
 avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
 Considerato che:
     L'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni sul
 lavoro ha eccepito preliminarmente - ed alla eccezione si e'  associata
 l'Avvocatura  generale  dello  Stato  -  che  manca  nella ordinanza di
 rimessione  la  "rituale  statuizione"  di  rilevanza   della   dedotta
 questione di legittimita' costituzionale sulla definizione del giudizio
 di  merito,  e che anzi siffatta rilevanza e' esclusa dagli elementi in
 atti.
     L'eccezione  appare   fondata.   Affermando   che   la   "validita'
 costituzionale  del  denunziato  art. 5 del R.D. n.  1765, e' influente
 sulla decisione della  lite",  il  tribunale  si  e'  limitato  ad  una
 generica  enunciazione,  senza offrire alcuna motivazione sulle ragioni
 per le  quali  ritiene  che  il  giudizio  non  possa  essere  definito
 indipendentemente  dalla risoluzione della questione nei termini in cui
 essa viene proposta. Ed invero l'articolo 5 non e' stato denunziato nei
 suoi elementi essenziali, per cui  la  eventuale  illegittimita'  possa
 travolgere  tutta  la  norma,  ma  e' stato denunciato soltanto per una
 asserita  disparita'  di  trattamento,   rispetto   alle   disposizioni
 dell'art.  1916  del  Codice  civile,  in  relazione  a  due specifiche
 circostanze:  eventuale concorso di colpa del  danneggiato  e  rimborso
 chiesto  dall'assicuratore  per  un  importo  superiore alla misura del
 risarcimento spettante alla persona danneggiata.
     Pertanto, prima di sollevare la questione di legittimita' in questi
 termini, il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza, nel caso
 sottoposto al suo giudizio, degli elementi di  rilevanza  in  relazione
 alle specifiche domande delle parti.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     restituisce gli atti al tribunale di Udine.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale.
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -
                                   MICHELE  FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
                                   -  GIUSEPPE  CHIARELLI   -   GIUSEPPE
                                   VERZI'  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE.