N. 36 ORDINANZA 27 febbraio - 17 marzo 1969
N. 36 ORDINANZA 27 FEBBRAIO 1969 Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969. Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Infortuni sul lavoro - R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 - Pretesa violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza.(GU n.78 del 26-3-1969 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1967 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la societa' Squibb, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967. Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati. Ritenuto che con ordinanza 1 febbraio 1967, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la societa' Squibb, il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione; che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si e' costituito il Di Lonardo, il quale ha concluso per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della norma impugnata (nel nuovo testo risultante dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, questa Corte, mentre ha dichiarato costituzionalmente illegittimi: 1) il terzo comma dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui limita la responsabilita' civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile; 2) il quinto comma dello stesso articolo, in quanto consente che il giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisce reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato, e le corrispondenti disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha dichiarato invece non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, predetto, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione, che era stata sollevata dal tribunale di Milano; che la questione attualmente sollevata riguarda le parti dell'art. 4 in relazione alle quali la questione e' stata dichiarata non fondata; che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione; che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda le dedotte violazioni degli artt. 36 e 41 della Costituzione. Infatti il richiamo al primo di detti articoli non assume autonomo rilievo rispetto agli altri (35 e 38) presi in considerazione con la precedente sentenza, e quanto all'art. 41 e' agevole osservare come il principio formulato al secondo comma trova, per quanto riguarda i casi di inabilita' al lavoro, le necessarie specificazioni nell'art. 38. Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione, promossa con ordinanza 1 febbraio 1967 del tribunale di Roma. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.