N. 44 SENTENZA 13 - 21 marzo 1969

                                  N. 44
                         SENTENZA 13 MARZO 1969
                 Deposito in cancelleria: 21 marzo 1969.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.
                     Pres. SANDULLI - Rel. CAPALOZZA
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Legittimazione a proporlo - Commissione distrettuale  delle  imposte  -
 Natura  amministrativa  -  Difetto di legittimazione - Inammissibilita'
 della questione - Fattispecie - D.P.R. 29 gennaio 1958,  n.  645,  art.
 150, secondo comma.
(GU n.78 del 26-3-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Prof.  ALDO  SANDULLI,  Presidente - Prof.
 GIUSEPPE BRANCA - Prof.  MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO  MORTATI  -
 Prof.  GIUSEPPE  CHIARELLI  -  Dott.  GIUSEPPE  VERZI'-  Dott. GIOVANNI
 BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  Dott.  LUIGI
 OGGIONI  -  Dott. ANGELO DE MARCO - Avv.  ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
 CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO  CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei  giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art.  150,
 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promossi con due
 ordinanze  emesse il 5 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle
 imposte di Napoli sui ricorsi della societa' S.A.R.A. contro  l'Ufficio
 delle  imposte  di  Napoli,  iscritte  ai  nn.  151  e 152 del Registro
 ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 n. 221 del 2 settembre 1967.
     Visti   gli   atti   di  costituzione  della  societa'  S.A.R.A.  e
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
     udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la  relazione  del
 Giudice Enzo Capalozza;
     udito   il   sostituto   avvocato  generale  dello  Stato  Giovanni
 Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     La Societa' acquisti, rivendite, amministrazioni S.A.R.A., con sede
 in Napoli, in data 15 gennaio 1965, inoltro' ricorso  alla  Commissione
 distrettuale  delle  imposte  di  quella  citta'  contro l'accertamento
 dell'ufficio finanziario che, in sede di rettifica della  denunzia  per
 l'esercizio  del  1960, ai fini dell'imposta sulle societa', aveva, fra
 l'altro, elevato  a  L.  30  milioni  534.696  il  reddito  imponibile,
 comprendendovi  quello  dei  fabbricati,  nella  somma risultante dalla
 relativa imposta, ai sensi degli artt.  148, lett. c,  e  150,  secondo
 comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n.
 645 (T.U.  delle leggi sulle imposte dirette).
     Nel ricorso si sollevava questione di  legittimita'  costituzionale
 delle  norme  su  citate,  in  riferimento  agli  artt.  53 e 113 della
 Costituzione, e l'adita Commissione, con ordinanza del 5  aprile  1967,
 la  riteneva rilevante e non manifestamente infondata, limitatamente al
 secondo  comma  dell'art.  150  in  riferimento   all'art.   53   della
 Costituzione.
     Un'ordinanza  di identico contenuto e'  stata, in pari data, emessa
 dalla Commissione distrettuale di  Napoli  su  ricorso  della  medesima
 Societa'  contro  l'accertamento  relativo  all'esercizio  del 1961 nel
 quale, in sede di rettifica, l'ufficio  finanziario  aveva  elevato  il
 reddito imponibile a L. 30.517.755.
     Le  ordinanze,  ritualmente  notificate  e  comunicate,  sono state
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.
     Nel primo giudizio innanzi a  questa  Corte  si  e'  costituita  la
 societa'  S.A.R.A.  con  deduzioni depositate il 19 settembre 1967 e ha
 chiesto la dichiarazione d'illegittimita' della norma denunziata.
     In entrambi i giudizi e'  intervenuto il Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, con atto depositato il 21 settembre 1967 ed ha  chiesto,  a  sua
 volta, che la questione sia dichiarata infondata.
                         Considerato in diritto:
     1.  - Le due ordinanze, di identico contenuto, propongono la stessa
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  e  pertanto  i   relativi
 giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere
 riuniti e decisi con un unica sentenza.
     2.  -  La  Commissione  distrettuale  delle  imposte  di  Napoli ha
 promosso giudizio di legittimita' costituzionale della norma  contenuta
 nell'art.   150,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645  (T.U.  delle  leggi  sulle  imposte
 dirette),  in  riferimento  agli artt. 53 e 113 della Costituzione, nel
 presupposto, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.
 12, 41 e 42 del 1957, n. 132 del 1963 e n.   103 del 1964),  di  essere
 legittimata a proporre questioni di legittimita' costituzionale.
     Con  recente  sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969, questa Corte - in
 conformita' alla sua precedente decisione n. 6  dello  stesso  anno  in
 tema  di  commissioni comunali per i tributi locali - ha escluso che le
 commissioni per i tributi  erariali  possano  essere  configurate  come
 organi giurisdizionali.
     Per  quanto,  in particolare, concerne le commissioni distrettuali,
 la  citata  sentenza  n.  10  del  1969  ne  ha  desunto  il  carattere
 amministrativo   della   disciplina   relativa  alla  composizione  del
 collegio, nonche' ai poteri ad esso attribuiti.
     3. - La  questione  sollevata  deve,  pertanto,  essere  dichiarata
 inammissibile  per difetto dei presupposti richiesti dal l'art. 1 della
 legge costituzionale n. 1 del 1948.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.   150,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 29 gennaio  1958,  n.  645  (T.U.  delle  imposte  dirette),
 sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, dalla
 Commissione  distrettuale  delle  imposte  di  Napoli  con le ordinanze
 indicate in epigrafe.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -
                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI
                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI'- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE.