N. 44 SENTENZA 13 - 21 marzo 1969
N. 44 SENTENZA 13 MARZO 1969 Deposito in cancelleria: 21 marzo 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969. Pres. SANDULLI - Rel. CAPALOZZA Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Legittimazione a proporlo - Commissione distrettuale delle imposte - Natura amministrativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilita' della questione - Fattispecie - D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 150, secondo comma.(GU n.78 del 26-3-1969 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI'- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promossi con due ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli sui ricorsi della societa' S.A.R.A. contro l'Ufficio delle imposte di Napoli, iscritte ai nn. 151 e 152 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967. Visti gli atti di costituzione della societa' S.A.R.A. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto: La Societa' acquisti, rivendite, amministrazioni S.A.R.A., con sede in Napoli, in data 15 gennaio 1965, inoltro' ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte di quella citta' contro l'accertamento dell'ufficio finanziario che, in sede di rettifica della denunzia per l'esercizio del 1960, ai fini dell'imposta sulle societa', aveva, fra l'altro, elevato a L. 30 milioni 534.696 il reddito imponibile, comprendendovi quello dei fabbricati, nella somma risultante dalla relativa imposta, ai sensi degli artt. 148, lett. c, e 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette). Nel ricorso si sollevava questione di legittimita' costituzionale delle norme su citate, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, e l'adita Commissione, con ordinanza del 5 aprile 1967, la riteneva rilevante e non manifestamente infondata, limitatamente al secondo comma dell'art. 150 in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Un'ordinanza di identico contenuto e' stata, in pari data, emessa dalla Commissione distrettuale di Napoli su ricorso della medesima Societa' contro l'accertamento relativo all'esercizio del 1961 nel quale, in sede di rettifica, l'ufficio finanziario aveva elevato il reddito imponibile a L. 30.517.755. Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967. Nel primo giudizio innanzi a questa Corte si e' costituita la societa' S.A.R.A. con deduzioni depositate il 19 settembre 1967 e ha chiesto la dichiarazione d'illegittimita' della norma denunziata. In entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 21 settembre 1967 ed ha chiesto, a sua volta, che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto: 1. - Le due ordinanze, di identico contenuto, propongono la stessa questione di legittimita' costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere riuniti e decisi con un unica sentenza. 2. - La Commissione distrettuale delle imposte di Napoli ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, nel presupposto, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 12, 41 e 42 del 1957, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964), di essere legittimata a proporre questioni di legittimita' costituzionale. Con recente sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969, questa Corte - in conformita' alla sua precedente decisione n. 6 dello stesso anno in tema di commissioni comunali per i tributi locali - ha escluso che le commissioni per i tributi erariali possano essere configurate come organi giurisdizionali. Per quanto, in particolare, concerne le commissioni distrettuali, la citata sentenza n. 10 del 1969 ne ha desunto il carattere amministrativo della disciplina relativa alla composizione del collegio, nonche' ai poteri ad esso attribuiti. 3. - La questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dal l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle imposte dirette), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI'- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.