N. 145 SENTENZA 27 novembre - 3 dicembre 1969

                                 N. 145
                        SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969
                Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969.
       Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 10 dicembre 1969.
                      Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI
     Tribunale  per  minorenni  -  Minori  in  situazione di abbandono -
 Tutela mediante  adozione  speciale  -  Dichiarazione  dello  stato  di
 adottabilita'  -  Cod.  civ., art. 314/4 (introdotto con legge 5 giugno
 1967, n. 431) - Procedimento - Asserita disparita' di  trattamento  tra
 coloro  che  siano  e  coloro  che  non siano stati segnalati prima del
 compimento  dell'ottavo  anno   -   Insussistenza   -   Esclusione   di
 illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 3).
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Ordinanza del giudice a quo - Valutazione della  rilevanza  Sufficiente
 motivazione  - Ammissibilita' della questione. (Legge 11 marzo 1953, n.
 87, art. 23).
     Tribunale per minorenni - Minori in situazione di abbandono - Legge
 5 giugno 1967, n. 431 - Tutela mediante adozione speciale -  Condizioni
 e procedimento. (Codice civ., art. 314/4 e 314/5).
     Tribunale  per  minorenni  -  Minori  in  situazione di abbandono -
 Tutela mediante adozione speciale - Cod. civ., artt. 314/4  e  314/5  -
 Dichiarazione  dello  stato  di  abbandono  -  Relativo  procedimento -
 Decorrenza dal momento in cui l'organo  giurisdizionale  ha  conoscenza
 delle   situazioni   di   abbandono   -   Razionalita'  della  norma  -
 Discrezionalita' del legislatore - Insindacabilita'.
     Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge -  Applicazione  delle
 leggi  -  Eventuali  disparita' di fatto - Irrilevanza sotto il profilo
 della violazione dell'art. 3 della Costituzione.
(GU n.311 del 10-12-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. GIUSEPPE  BRANCA,  Presidente  -  Prof.
 MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -
 Dott.  GIUSEPPE  VERZI'  -  Dott.  GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI - Prof.
 FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
 - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
 TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -  Prof.  PAOLO
 ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 314/4 del
 Codice civile, promosso con ordinanza emessa il  14  ottobre  1968  dal
 tribunale  per  i  minorenni  di  Milano  nel  procedimento di adozione
 speciale del minore Bassani Daniele, iscritta al n.   232 del  Registro
 ordinanze  1968  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 329 del 28 dicembre 1968.
     Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del   Consiglio   dei
 Ministri;
     udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore
 Vincenzo Michele Trimarchi;
     udito  il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
 per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Il giudice tutelare di Milano che, sotto la data  del  28  novembre
 1967,   aveva  ricevuto  segnalazione  da  parte  del  locale  Istituto
 provinciale di protezione  ed  assistenza  dell'infanzia,  riferiva  al
 tribunale  per  i minorenni di Milano che Daniele Bassani di Rina, nato
 il 17 settembre 1959 e ricoverato in quell'Istituto, era stato lasciato
 dai  genitori  privo  di  assistenza  materiale  e  morale  senza alcun
 giustificato motivo e versava in situazione di abbandono.
     Sentita la madre del minore, il tribunale  giudicava  possibile  ed
 opportuno  che  si  desse  corso al procedimento di dichiarazione dello
 stato di adottabilita'; ma, avendo il P.M.   espresso parere  contrario
 giacche'  il minore aveva compiuto otto anni il 17 settembre 1967 ed in
 data successiva erano avvenute sia la segnalazione  che  l'informativa,
 con  ordinanza  del  14  ottobre 1968 dichiarava di concordare con quel
 parere, ritenendo che alla specie non potesse essere  applicato  l'art.
 314/4,  ultimo  comma,  del  Codice  civile  e conseguentemente che non
 potesse essere dichiarato adottabile il minore nonostante che si  fosse
 trovato in stato di abbandono prima del compimento dell'ottavo anno.
     Con   la  stessa  ordinanza,  tutto  cio'  premesso,  il  tribunale
 dichiarava di considerare l'art. 314/4 in contrasto con l'art. 3  della
 Costituzione e sollevava questione di legittimita' costituzionale.
     Ad  avviso  del  tribunale, in base al primo comma dell'art.  314/4
 unici  presupposti  per  la  dichiarazione  di  adattabilita'  sono  le
 circostanze che il minore si trovi in stato di abbandono ingiustificato
 e  che  sia  di  eta'  inferiore  agli  otto  anni; e a tale disciplina
 introdurrebbe una limitazione il ripetuto  ultimo  comma  per  cui  "il
 compimento  dell'ottavo  anno da parte del minore, durante il corso del
 procedimento, non osta alla dichiarazione di adottabilita'".
     Di conseguenza, dal fatto che la segnalazione della  situazione  di
 abbandono  avvenga  prima o dopo il compimento dell'ottavo anno di eta'
 da parte del minore, dipende per lo stesso la tutela o meno  della  sua
 "legittima aspettativa all'acquisto dello stato di minore adottabile ed
 all'eventuale,   conseguente   acquisizione  di  uno  stato  di  figlio
 legittimo". E si verifica, pertanto, "una ingiustificata disparita'  di
 trattamento tra minori di otto anni, segnalati in stato di abbandono, e
 minori  di  otto  anni  segnalati, nel caso in cui, sia gli uni sia gli
 altri, compiano l'ottavo anno permanendo una situazione di  abbandono":
 solo i primi, infatti, potrebbero essere dichiarati adottabili.
     Cio', secondo il tribunale, risulterebbe in modo evidente "nel caso
 di  mancata  o  tardiva  segnalazione  da  parte  delle  istituzioni di
 protezione ed assistenza" ed ancor di piu' nel caso in cui  "il  minore
 abbandonato  compia  l'ottavo  anno  nell'intervallo  di  tre  mesi che
 intercorre tra una trasmissione dell'elenco dei ricoverati ed assistiti
 e la trasmissione successiva".
     Il tribunale, infine, dopo aver rilevato che una  dichiarazione  di
 adottabilita'   di   un   minore   a  parecchi  anni  di  distanza  dal
 raggiungimento dell'ottavo anno di eta' potrebbe  aversi  non  soltanto
 nel   caso  in  cui  la  norma  dovesse  essere  ritenuta  illegittima,
 concludeva nel senso sopra indicato; ed in ordine alla rilevanza  della
 questione,  osservava  che  con la dichiarazione di incostituzionalita'
 della norma dell'art. 314/4 ultimo comma si verrebbe  a  stabilire  che
 "anche  i  minori  non  segnalati  in stato di abbandono possono essere
 dichiarati adottabili dopo il  compimento  dell'ottavo  anno  di  eta',
 purche' permanga lo stato di abbandono precedentemente esistente".
     L'ordinanza  veniva  notificata  al  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri, al P.M. presso  il  tribunale  per  i  minorenni  di  Milano,
 all'I.P.P.A.I.  di  Milano  e  alla  madre  del  minore;  comunicata ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei  Deputati;  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 28 dicembre 1968.
     Davanti  a  questa  Corte  spiegava  intervento  il  Presidente del
 Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 che,  con  atto  depositato  il  16  gennaio  1969,  chiedeva che fosse
 dichiarata infondata la questione.
     Deduceva, in via pregiudiziale,  che  la  disposizione  in  effetti
 impugnata  non  sarebbe  costituita dal primo comma dell'articolo 314/4
 sibbene dall'ultimo comma  dello  stesso  articolo,  e  che,  se  cosi'
 intesa,  la  proposta  questione di legittimita' costituzionale sarebbe
 inammissibile siccome irrilevante nel procedimento de  quo  poiche'  la
 eventuale   pronuncia   di   illegittimita'   dell'ultimo   comma,  non
 consentirebbe la dichiarazione  di  adottabilita'  del  minore  Daniele
 Bassani.
     Rilevava  pero'  l'Avvocatura  che  in effetti l'ordinanza indicava
 quale norma impugnata l'intero art. 314/4 e che attraverso la  denuncia
 si tendeva a raggiungere un preciso scopo: stabilire che anche i minori
 non   segnalati   in  stato  di  abbandono  possono  essere  dichiarati
 adottabili  dopo  il  compimento  dell'ottavo  anno  di  eta',  purche'
 permanga  lo stato di abbandono precedentemente esistente. In sostanza,
 attraverso  la  pronuncia  di  illegittimita'  si  vorrebbe  modificare
 l'articolo in discussione nel senso che il limite di otto anni riferito
 dal  testo  vigente  della  norma  alla dichiarazione di adottabilita',
 dovrebbe invece riferirsi allo stato di abbandono. Ma codesta modifica,
 a parte il fatto che suaturerebbe le finalita' della  legge  istitutiva
 dell'adozione   speciale,   non   rientra,  a  parere  dell'Avvocatura,
 nell'ambito dei poteri che a questa Corte sono conferiti dall'art.  136
 della Costituzione e dagli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953,  n.
 87.
     L'istituto  dell'adozione speciale, continuava ancora l'Avvocatura,
 e' diretto a provvedere ad  inserire  il  fanciullo  abbandonato  nella
 famiglia  degli  adottanti:  egli acquista lo stato di figlio legittimo
 dei coniugi che lo adottano, e viene reciso  ogni  suo  legame  con  la
 famiglia  d'origine.  Ed a tale fine sono stabiliti due presupposti: lo
 stato di abbandono ed il limite massimo di eta';  ed  e'  evidente  che
 anche   questo   secondo   presupposto   attiene   all'essenza   stessa
 dell'istituto.
     Il limite massimo di eta' ha un senso quindi solo se riferito  alla
 dichiarazione  di adottabilita'. Se esso venisse riferito, come auspica
 il tribunale, alla situazione di  abbandono,  l'istituto  dell'adozione
 speciale  risulterebbe  applicabile  anche  ad  adulti  di  cui sarebbe
 impossibile l'inserimento nella famiglia adottiva, e  cio'  sarebbe  in
 contrasto  con  gli  scopi  della  legge e creerebbe una non spiegabile
 disparita' di  trattamento  con  altri  minori,  ai  quali,  in  quanto
 abbandonati  solo  dopo  l'ottavo  anno di eta', sarebbe applicabile la
 sola adozione ordinaria.
     Cosi' inquadrato il problema - sempre secondo l'Avvocatura - non si
 determina alcun contrasto tra il primo comma dell'art.  314/4 e  l'art.
 3  della Costituzione, atteso il costante orientamento di questa Corte,
 secondo cui  la  diversita'  di  trattamento  e'  legittima  quando  si
 riferisca  a  situazioni  oggettivamente  diverse, secondo il razionale
 potere discrezionale del legislatore ordinario.
     Ne'  il  contrasto  puo'  essere  profilato in relazione all'ultimo
 comma dello stesso articolo, in quanto la deroga in esso  contenuta  si
 giustifica  razionalmente  con  l'esigenza  di  tutelare  la  legittima
 aspettativa creatasi  nel  minore  con  l'inizio  del  procedimento  di
 adottabilita'.
     D'altra   parte   le  eventuali  ed  ipotetiche  situazioni  limite
 prospettate nell'ordinanza di  rimessione,  non  rilevano  al  fine  di
 impostare  diversamente  il  problema,  ove si consideri che in tutti i
 casi  in  cui  il  legislatore  fissi  massimi  o  minimi  di  eta'  e'
 inevitabile  che  si  determinino  in  fatto  inconvenienti pratici, di
 portata marginale, ma non sufficienti ad  intaccare  la  validita'  del
 sistema che sia stato scelto.
     All'udienza  del 15 ottobre 1969, l'Avvocatura generale dello Stato
 insisteva nelle precedenti deduzioni e conclusioni.
                         Considerato in diritto:
     1. - Il tribunale  per  i  minorenni  di  Milano  ha  sollevato  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 314/4 del Codice
 civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione, assumendo che,  in
 funzione  dell'acquisto  da parte dei minori in situazione di abbandono
 dello  "stato  di   adottabile",   sussisterebbe   una   ingiustificata
 disparita'  di  trattamento tra coloro che siano e coloro che non siano
 stati segnalati prima del compimento dell'ottavo anno.
     2. - La questione e' ammissibile - non potendo  essere  accolta  la
 contraria eccezione prospettata dall'Avvocatura dello Stato, poiche' la
 rilevanza e' stata sufficientemente motivata - ma non e' fondata.
     Con  la  legge  5  giugno  1967,  n.  431, istitutiva dell'adozione
 speciale, il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela  per
 i  minori che si trovino in situazione di abbandono materiale e morale,
 prevedendo che  gli  stessi,  dichiarati  in  stato  di  adottabilita',
 possano   essere  adottati,  con  la  forma  speciale,  da  coniugi  ed
 acquistare lo stato di figlio legittimo di costoro.
     Avvertita  altresi'  l'esigenza  di  tutelare  anche  la   famiglia
 legittima  o  naturale  di  detti  minori,  ha predisposto condizioni e
 procedimenti tali da  rendere  possibile  l'adozione  speciale,  con  i
 relativi  effetti giuridici, solo nei confronti dei minori, di cui, con
 le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza  della  gia'  indicata
 situazione di abbandono materiale e morale.
     Di  codesta  disciplina fa parte la previsione del procedimento che
 ha inizio a decorrere  dal  momento  in  cui  l'organo  giurisdizionale
 (giudice  tutelare  o  tribunale  per i minorenni) e' messo in grado di
 avere conoscenza delle situazioni  di  abbandono,  di  minori  di  eta'
 inferiore  agli anni otto, e termina con la dichiarazione dei minori in
 stato di adottabilita'.  Nell'ambito di detto procedimento che crea  un
 presupposto  per  l'affidamento  preadottivo, hanno rilievo la denuncia
 della  situazione  di  abbandono  (art.  314/5  del  Cod.  civile)   da
 effettuarsi  prima  che  ciascun minore abbia compiuto l'ottavo anno, e
 l'istanza  diretta  alla  dichiarazione  dei   minori   in   stato   di
 adottabilita'.  Dall'esistenza  della  prima  consegue  il necessario e
 doveroso compimento da parte del giudice tutelare e del tribunale per i
 minorenni,   di   attivita'   ed   atti,   e,   presentata   l'istanza,
 dell'eventuale  dichiarazione  di  adottabilita'  come  atto finale del
 procedimento (in una sua prima fase).
     3. - Ora, a proposito della questione di cui si discute nei termini
 sopra  indicati,  alla  denuncia  e'  ricollegata   dall'ordinanza   di
 rimessione  l'asserita portata discriminatoria nei confronti dei minori
 di eta' inferiore agli  anni  otto  privi  di  assistenza  materiale  e
 morale.
     Ma la tesi non e' accettabile.
     E'  nella  logica  del  procedimento  e  risponde alla sua natura e
 funzione che l'inizio di esso sia ricondotto alla conoscenza del  fatto
 da accertare.
     D'altra  parte  l'istituto  dell'adozione  speciale  risponde  alla
 esigenza di consentire e favorire l'adozione del minore nei primi  anni
 di  vita,  che  sono ritenuti i piu' adatti per il migliore inserimento
 del minore stesso nella famiglia adottiva.
     In se', quindi, codesta disciplina, la cui concreta  determinazione
 va  per  altro  ricondotta  alla  discrezionalita'  di  pertinenza  del
 legislatore, appare certamente appropriata. Con il citato  art.  314/5,
 tenuto  conto  delle  possibili  situazioni di abbandono dei minori, e'
 dettata una serie di norme in virtu'  e  in  forza  delle  quali  tutti
 coloro che di quelle situazioni siano o vengano a conoscenza, possono o
 debbono  informarne,  direttamente  o  meno,  il  giudice tutelare o il
 tribunale per i minorenni; ed e' cosi' previsto un insieme di strumenti
 e di modi che ragionevolmente dovrebbero essere  idonei  e  sufficienti
 per assicurare la conoscenza o conoscibilita' di tutte le situazioni di
 abbandono relative ai minori di eta' inferiore agli anni otto.
     Tutto  cio', ovviamente, non puo' escludere in fatto che un minore,
 pur trovantesi in quella situazione, non  venga  segnalato:  ma  sembra
 evidente  come  da  una  eventualita'  del  genere  non  possa  dedursi
 l'esistenza dell'asserita disparita' di trattamento giuridico.
     4. - Fino al compimento dell'ottavo anno, tutti i minori  privi  di
 assistenza  materiale  e morale (e sempre che la mancanza di assistenza
 non sia dovuta a forza maggiore) godono sul terreno legislativo di  uno
 stesso  trattamento: la situazione di abbandono in cui si trovano, puo'
 e deve essere oggetto di denuncia e quindi la  possibilita'  di  essere
 dichiarati adottabili e' aperta a tutti.
     Come  si e' gia' rilevato, il riferimento che con gli artt. 314/4 e
 314/5 vien fatto alla denuncia ed al termine  massimo  entro  cui  essa
 puo' aver luogo, appare sicuramente logico e razionale. E d'altra parte
 non  e' censurabile in questa sede che il legislatore abbia scelto come
 necessaria la via dell'accertamento,  ad  opera  del  tribunale  per  i
 minorenni,  della  situazione  di  abbandono,  e  non ne abbia ritenuto
 sufficiente altra tra quelle astrattamente possibili.
     Ne' puo' influire a  favore  della  contraria  tesi  il  fatto  che
 l'acquisto  di  una  posizione giuridica di vantaggio, per i minori che
 siano segnalati, ed il mancato acquisto della stessa posizione da parte
 dei non segnalati, dipendano dal compimento o  meno  di  un  dato  atto
 (denuncia)   ad   opera   di  soggetti  diversi  da  quelli  che  siano
 direttamente e personalmente interessati. Il sistema prescelto,  tenuta
 presente  l'eta'  dei  soggetti  meritevoli  di  tutela, e valutati gli
 interessi  e  le  esigenze  in  considerazione,  appare  razionale.  E'
 previsto   come   possibile  e  doveroso  l'intervento  di  chi  ha  la
 rappresentanza di quei soggetti o attende alla loro cura o  assistenza,
 ed  e'  previsto  pure  come  possibile  l'intervento di chiunque sia a
 conoscenza di  situazioni  di  abbandono  relative  a  minori  di  eta'
 inferiore agli anni otto; ed e' anche ammesso che la segnalazione venga
 effettuata,  con  l'istanza  di cui al primo comma dell'art. 314/4, dal
 pubblico ministero, dalle istituzioni  per  l'infanzia  e  da  chiunque
 abbia  interesse.  Si sono, cosi', tenute presenti le piu' varie, ampie
 ed  articolate  vie di informazione; ed e' percio' ragionevole ritenere
 che l'interesse di tutti  i  minori  in  situazione  di  abbandono  sia
 adeguatamente tutelato e salvaguardato.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  314/4  del  Codice  civile,  sollevata  con  l'ordinanza  in
 epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
                                   GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  FRAGALI  -
                                   COSTANTINO    MORTATI    -   GIUSEPPE
                                   CHIARELLI   -   GIUSEPPE   VERZI'   -
                                   GIOVANNI    BATTISTA    BENEDETTI   -
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.