AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005 

Norme  procedurali  per  l'applicazione delle disposizioni dettate in
materia  di  recupero  dei crediti nell'ambito della mutua assistenza
amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.
(GU n.2 del 3-1-2006)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:

1. Individuazione  dell'ufficio  competente  a formulare e/o ricevere
richieste di assistenza.
  1.1.  L'ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale
accertamento  e'  l'ufficio  dell'Agenzia  delle entrate che funge da
punto  di  contatto  con  gli  organismi  designati dagli altri Stati
membri  per  il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore
aggiunto,  di  imposta sul reddito e sul capitale e imposta sui premi
assicurativi,  ivi  compresi  gli  interessi,  le penali, le sanzioni
amministrative  e  le  spese  relative  a  tali  crediti. Il punto di
contatto  e'  collegato  con  la  rete  «CCN/CSI»,  che  permette  le
trasmissioni  per  via  elettronica  tra  le autorita' competenti nel
settore dell'imposizione.
  1.2.  Per l'espletamento dei propri compiti il punto di contatto si
avvale  delle Direzioni regionali e degli uffici locali dell'Agenzia,
territorialmente  competenti  in  relazione  al domicilio fiscale del
debitore o al luogo ove si trovano eventuali beni da escutere.
2. Richiesta di informazioni.
  2.1  Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di informazioni da
uno  Stato  membro,  ne  accusa  ricevuta  per iscritto all'autorita'
richiedente,   controlla   la  correttezza  della  domanda  e,  anche
avvalendosi delle Direzioni regionali e degli uffici locali, fornisce
le  informazioni  richieste,  secondo  la data della loro ricezione e
comunque  nel  rispetto  dei termini di cui all'art. 4 del decreto 22
luglio 2005, n. 179.
  2.2.  Per  la  richiesta  di  informazioni all'autorita' estera gli
uffici  locali  dell'Agenzia  utilizzano  l'apposito modello previsto
dalla  Direttiva  2002/94/CE, allegato n. 1, e lo inviano al punto di
contatto  dell'Agenzia  delle entrate tramite la competente Direzione
regionale.  Il  punto  di  contatto  esamina  la  documentazione e la
correttezza  della  richiesta  formulata  e  la  inoltra  al punto di
contatto dello Stato membro adito.
3. Richiesta di notifica.
  3.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di notifica da uno
Stato   membro,   ne   accusa  ricevuta  per  iscritto  all'autorita'
richiedente,   controlla   la  regolarita'  e  la  correttezza  della
richiesta,  e, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 del decreto
22  luglio  2005,  n.  179,  trasmette  all'ufficio locale competente
l'atto per la notifica. L'ufficio locale da corso alla notifica degli
atti  trasmessi e li restituisce notificati al punto di contatto, per
il  successivo  inoltro  al  punto  di  contatto  dello  Stato membro
richiedente.
  3.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello
previsto  dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 2, inviano al punto
di  contatto  dell'Agenzia delle entrate la richiesta di notifica con
allegato  in duplice copia l'atto da notificare. Il punto di contatto
esamina  la documentazione e la correttezza della richiesta formulata
e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
4. Richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
  4.1.  Il  punto di contatto, ricevuta la richiesta di recupero o di
adozione  dei  provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa
ricevuta   per   iscritto  all'autorita'  richiedente,  controlla  la
regolarita'   e   la  correttezza  della  richiesta  e  la  trasmette
all'ufficio locale, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente
tradotto.  L'ufficio  locale  procede  alla  iscrizione a ruolo delle
somme  da  recuperare;  qualora  venga richiesta l'adozione di misure
cautelari,  l'ufficio  locale  procede  sulla base delle disposizioni
vigenti.
  4.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello
previsto  dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 3, inviano al punto
di  contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di recupero o di
adozione dei provvedimenti cautelari, corredata del titolo esecutivo,
cioe' dell'estratto di ruolo, fornito dal concessionario. Il punto di
contatto  esamina  la documentazione e la correttezza della richiesta
formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
5. Adempimenti dei concessionari.
  5.1.  I  concessionari  forniscono mensilmente al punto di contatto
dell'Agenzia   delle   entrate  i  dati  relativi  agli  esiti  della
riscossione.  La  fornitura  deve  contenere le informazioni relative
alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento
delle  somme  riscosse,  ai  provvedimenti  e  ad  ogni altra notizia
relativa all'attivita' esecutiva intrapresa.
Motivazioni.
  Il   presente   provvedimento,  in  attuazione  a  quanto  disposto
nell'art.  15 del decreto 22 luglio 2005, n. 179, individua l'ufficio
competente   per  le  richieste  di  assistenza  e  stabilisce  norme
procedurali  per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia
di recupero dei crediti concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le
imposte   sul   reddito  e  sul  capitale  e  le  imposte  sui  premi
assicurativi,  nell'ambito  della mutua assistenza amministrativa fra
Stati membri dell'Unione europea.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a);
    statuto dell'Agenzia delle entrate art. 5, comma 1; art. 6, comma
1.
  b) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle entrate:
    regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 2,
commi 1 e 4;
    atto  del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2005
«Razionalizzazione in materia di riscossione».
  c) Disciplina normativa di riferimento:
    direttiva  76/308/CEE  del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa
all'assistenza   reciproca   in   materia  di  recupero  dei  crediti
risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei
prelievi   agricoli,  dei  dazi  doganali,  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e di talune accise;
    direttiva  2001/44/CE  del  Consiglio, del 15 giugno 2001, che ha
modificato  la  direttiva 76/308/CEE e che ne ha esteso la disciplina
anche alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi
assicurativi,  alle  penali ed ammende amministrative, con esclusione
delle sanzioni di natura penale;
    direttiva  2002/94/CE  della  Commissione,  del  9 dicembre 2002,
recante  talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE,
come modificata dalla direttiva 2004/79/CE, del 4 marzo 2004;
    legge  1°  marzo  2002,  n.  39, recante la delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie;
    decreto  legislativo  9  aprile 2003, n. 69, di recepimento della
direttiva 2001/44/CE;
    decreto  22  luglio  2005,  n. 179, regolamento di attuazione del
decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  69,  di recepimento della
direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
602;
    decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara