GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005 

Autorizzazione  al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2005).
(GU n.2 del 3-1-2006 - Suppl. Ordinario n. 1)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
   Visto   l'art.  76  del  Codice,  secondo  cui  gli  esercenti  le
professioni  sanitarie  e  gli  organismi  sanitari  pubblici,  anche
nell'ambito  di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo  85  del  medesimo  Codice,  possono  trattare  i  dati
personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  anche senza il
consenso  dell'interessato,  previa autorizzazione del Garante, se il
trattamento  riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire
una  finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica di un
terzo o della collettivita';
   Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
   Considerato  che  le  autorizzazioni di carattere generale sin ora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
   Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di   quelle   in  scadenza  il  31  dicembre  2005,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
   Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5,
del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito  all'art.  1  del  Codice, principi valutati anche sulla base
delle  raccomandazioni  adottate  in  materia  di  dati  sanitari dal
Consiglio  d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N. R (97)
5,  in  base  alla  quale  i dati sanitari devono essere trattati, di
regola,  solo  nell'ambito  dell'assistenza sanitaria o sulla base di
regole  di  segretezza  e di efficacia pari a quelle previste in tale
ambito;
   Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare
lo  stato di salute e la vita sessuale e' effettuato per finalita' di
prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per
ricerche   scientifiche   o   per  la  fornitura  all'interessato  di
prestazioni, beni o servizi;
   Visto l'art. 167 del Codice;
   Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
   Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei
dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
   Visto l'art. 41 del Codice;
   Visti gli atti d'ufficio;
   Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
   Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Autorizza
 - a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei
a  rivelare  lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili  per  tutelare  l'incolumita' fisica o la salute di un
terzo o della
collettivita',  e  il  consenso  non  sia prestato o non possa essere
prestato per effettiva irreperibilita';
 - b)  gli  organismi  e  le case di cura private, nonche' ogni altro
soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
 - c)   gli  organismi  sanitari  pubblici,  istituiti  anche  presso
universita',  ivi  compresi  i  soggetti  pubblici allorche' agiscano
nella  qualita'  di  autorita'  sanitarie, a trattare i dati idonei a
rivelare  lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
   - 1)  il  trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumita'
fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
   - 2)  manchi  il  consenso  (articolo  76,  comma 1, lett. b), del
Codice),  in  quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilita';
   - 3)  non si tratti di attivita' amministrative correlate a quelle
di  prevenzione,  diagnosi,  cura e riabilitazione ai sensi dell'art.
85, commi 1 e 2, del Codice;
 - d)  anche  soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e
c)  a  trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale,  qualora  il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della  vita  o  dell'incolumita'  fisica  di un terzo. Se la medesima
finalita'  riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il
proprio  consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' d'intendere o di volere, il consenso e' manifestato
da  chi  esercita  legalmente  la  potesta',  ovvero  da  un prossimo
congiunto,  da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Per  l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le
disposizioni di cui agli articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice.
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
 - 1.1. L'autorizzazione e' rilasciata:
    - a)  ai  medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
    - b)  al  personale  sanitario  infermieristico,  tecnico e della
riabilitazione   che   esercita   l'attivita'  in  regime  di  libera
professione;
    - c)  alle  istituzioni  e agli organismi sanitari privati, anche
quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.
In  tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata anche per consentire ai
destinatari  di  adempiere  o  di  esigere l'adempimento di specifici
obblighi  o  di  eseguire  specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa  comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene   e   di  sanita'  pubblica,  di  prevenzione  delle  malattie
professionali  e  degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti  di  organi  e  tessuti,  di  riabilitazione degli stati di
invalidita'  e  di  inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle
malattie  infettive  e  diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza  farmaceutica,  di  medicina  scolastica  e  di assistenza
sanitaria  alle  attivita' sportive o di accertamento, in conformita'
alla  legge,  degli  illeciti  previsti dall'ordinamento sportivo. Il
trattamento   puo'  riguardare  anche  la  compilazione  di  cartelle
cliniche,  di  certificati  e  di  altri documenti di tipo sanitario,
ovvero  di  altri  documenti relativi alla gestione amministrativa la
cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.
Qualora  il  perseguimento  di  tali  fini richieda l'espletamento di
compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati  del  trattamento  preposti  a  tali  compiti osservino le
stesse  regole  di  segretezza  alle quali sono sottoposti i medesimi
destinatari  della  presente  autorizzazione,  nel rispetto di quanto
previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.
1.2. L'autorizzazione e' rilasciata, altresi', ai seguenti soggetti:
 - a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni
e  agli  altri  organismi  privati, per scopi di ricerca scientifica,
anche    statistica,    finalizzata    alla   tutela   della   salute
dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico,
biomedico  o  epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere uno
studio  delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o
indagini  su  interventi  sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o
preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e
la  disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione
non  permetta  alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi
occorre acquisire il consenso (in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 106, 107 e 110 del Codice), e il trattamento successivo alla
raccolta  non  deve  permettere di identificare gli interessati anche
indirettamente,  salvo  che l'abbinamento al materiale di ricerca dei
dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per
il risultato della ricerca, e sia motivato, altresi', per iscritto. I
risultati  della  ricerca  non possono essere diffusi se non in forma
anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del Codice;
 - b)   alle   organizzazioni   di   volontariato   o  assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi   determinati  e  legittimi  previsti,  in  particolare,  nelle
rispettive norme statutarie;
 - c)  alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura
e  di  riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per   perseguire   scopi   determinati   e   legittimi  previsti,  in
particolare, nelle rispettive norme statutarie;
 - d)  agli  enti,  alle associazioni e alle organizzazioni religiose
riconosciute,  relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per  perseguire  scopi  determinati  e legittimi nei limiti di quanto
stabilito  dall'art.  26,  comma  4,  lettera  a),  del Codice, fermo
restando  quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli
26,   comma   3,   lettera   a),   e  181,  comma  6,  del  Codice  e
dell'autorizzazione n. 3/2005;
 - e)  alle  persone  fisiche  e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle  associazioni  e  ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove
necessario  attinenti  anche  alla  vita  sessuale, e alle operazioni
indispensabili  per  adempiere  agli obblighi, anche precontrattuali,
derivanti  da  un  rapporto  di fornitura all'interessato di beni, di
prestazioni o di servizi.
Se   il   rapporto   intercorre  con  istituti  di  credito,  imprese
assicurative   o   riguarda  valori  mobiliari,  devono  considerarsi
indispensabili  i  soli  dati  ed  operazioni  necessari  per fornire
specifici  prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto
puo'  riguardare  anche  la  fornitura di strumenti di ausilio per la
vista, per l'udito o per la deambulazione;
 - f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni
e  agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneita'  fisica  alla  partecipazione  ad  attivita'  sportive  o
agonistiche;
 - g)  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad  altri organismi,
limitatamente   ai  dati  dei  beneficiari  e  dei  donatori  e  alle
operazioni  indispensabili  per  effettuare  trapianti  di  organi  e
tessuti, nonche' donazioni di sangue.
1.3.  La  presente  autorizzazione e' rilasciata, altresi', quando il
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sia necessario per:
 - a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7  dicembre  2000,  n.  397, o comunque per far valere o difendere un
diritto  anche  da  parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in
sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione
nei  casi  previsti  dalle  leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai
regolamenti  o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di
rango  pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente  in un
diritto della personalita' o in altro diritto o liberta' fondamentale
e  inviolabile,  e  i  dati  siano  trattati  esclusivamente per tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente  necessario  per il loro
perseguimento;
 - b)  adempiere  o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per
eseguire  specifici  compiti previsti dalla normativa comunitaria, da
leggi,  da  regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del
rapporto  di lavoro, nonche' della normativa in materia di previdenza
e  assistenza  o  in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della
popolazione,  nei  limiti  previsti dalla autorizzazione generale del
Garante  n.  1/2005  e  ferme  restando le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del Codice.
1.4.  Fino  alla data in cui sara' efficace l'apposita autorizzazione
per  il  trattamento  dei  dati  genetici  prevista  dall'art. 90 del
Codice,  restano  autorizzati i trattamenti di dati genetici nei soli
limiti  e  alle  condizioni  individuate  al  punto  2,  lettera  b),
dell'autorizzazione n. 2/2005.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e
i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
Il  trattamento puo' avere per oggetto i dati strettamente pertinenti
ai  sopra  indicati  obblighi,  compiti  o  finalita' che non possano
essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento
di  dati  anonimi  o  di  dati  personali  di  natura diversa, e puo'
comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della
presente  autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri,
che  devono  essere  trattate  alla  stregua  dei  dati  personali in
conformita'  a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97)
5 del Consiglio d'Europa.
3) Modalita' di trattamento.
Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche'
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili  in  rapporto  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o
finalita'.
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
La  comunicazione  di  dati  all'interessato  deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o
con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti
non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di
cortesia.
Per  le  informazioni  relative ai nascituri, il consenso e' prestato
dalla   gestante.   Dopo   il   raggiungimento  della  maggiore  eta'
l'informativa   e'   fornita  all'interessato  anche  ai  fini  della
acquisizione  di  una nuova manifestazione del consenso quando questo
e' necessario (art. 82, comma 4, del Codice).
4) Conservazione dei dati.
Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1,
lett.  e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo
non  superiore  a  quello necessario per adempiere agli obblighi o ai
compiti  sopra  indicati,  ovvero  per  perseguire  le  finalita' ivi
menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli periodici, deve
essere  verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza
e indispensabilita' dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento
ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o  non  indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento  che  li  contiene.  Specifica  attenzione  e' prestata per
l'indispensabilita'  dei  dati  riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici,
possono  essere  comunicati,  nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi,  ai compiti e alle finalita' di cui al punto 1), a soggetti
pubblici  e  privati,  ivi  compresi i fondi e le casse di assistenza
sanitaria integrativa, le aziende che
svolgono    attivita'   strettamente   correlate   all'esercizio   di
professioni  sanitarie  o  alla fornitura all'interessato di beni, di
prestazioni  o  di  servizi,  gli  istituti  di  credito e le imprese
assicurative,  le  associazioni od organizzazioni di volontariato e i
familiari dell'interessato.
Ai  sensi  degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi,
salvo  il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente
pubblici  dall'interessato  e  per  i  quali l'interessato stesso non
abbia  manifestato  successivamente  la  sua  opposizione  per motivi
legittimi.
6) Richieste di autorizzazione.
I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una
richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il
trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate  nella  presente autorizzazione, relative, ad esempio, al
caso  in  cui  la  raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi
manifestamente  sproporzionato in ragione, in particolare, del numero
di persone interessate.
7) Norme finali.
Restano   fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare:
 - a)  dall'art.  5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come
modificato  dall'art.  178  del  Codice,  secondo  cui la rilevazione
statistica   della  infezione  da  HIV  deve  essere  effettuata  con
modalita' che non consentano l'identificazione della persona;
 - b)  dall'art.  11  della  legge  22  maggio 1978, n. 194, il quale
dispone  che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei  quali  e' effettuato un intervento di interruzione di gravidanza
devono  inviare  al  medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
 - c)  dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano   altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi   deontologici  previsti,  in  particolare,  dal  Codice  di
deontologia  medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilita' di diffondere dati anonimi anche
aggregati  e  di  includerli,  in  particolare, nelle pubblicazioni a
contenuto  scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione
o all'informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante
ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita'
normative rilevanti in materia.
La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.


    Roma, 21 dicembre 2005

                            Il presidente
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli

                             Il relatore
                              Pizzetti