Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale, relativamente al primo periodo del primo comma dell'articolo 12.(GU n.21 del 26-1-2006)
LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Delibera: Il primo periodo del primo comma dell'art. 12 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni e' cosi' riformulato: «Art. 12. - Dopo che la Corte ha accertato l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici, ne da' comunicazione al Presidente dell'Organo dal quale il nuovo Giudice proviene.». Roma, 27 ottobre 2005 Il presidente: Capotosti Il segretario generale: Pratis