MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2006 

Iscrizione di varieta' di trifoglio bianco, colza e soia nel registro
dei prodotti sementieri.
(GU n.27 del 2-2-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registi di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Considerato  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nelle  riunioni del 22 febbraio 2005 e
12 aprile  2005,  ha  espresso  parere  favorevole all'iscrizione nel
relativo  registro  delle  varieta'  di  specie  agrarie indicate nel
dispositivo;
    Considerato  che per le stesse varieta' era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;
    Considerate  le  proposte  di  nuove  denominazioni  avanzate dai
responsabili della conservazione in purezza delle varieta';
    Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta'  di  specie  agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 65 della G.U.  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 gennaio 2006

                                      Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge
14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.