MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2006 

Modifiche  ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti
rispettivamente  le  circostanze  eccezionali  e  l'attuazione  degli
articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
(GU n.25 del 31-1-2006)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  L  270  del  21 ottobre  2003,  che  stabilisce norme comuni
relative  ai  regimi  di  sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola  comune  ed  istituisce  taluni  regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile
2004, che modifica il regolamento CE n. 1782/2003;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  L  141  del 30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione
del  regime  di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio;
  Visto  il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente
all'art.   33   ed  all'art.  40,  che  disciplinano  rispettivamente
l'ammissibilita'  al  regime  di  pagamento  unico  e  le circostanze
eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  5 agosto  2004,  concernente  disposizioni  per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
  Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante attuazione
degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;
  Visto   il  decreto  dirigenziale  30 settembre  2005,  concernente
l'iscrizione  nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, di
talune varieta' di grano duro;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee»  cosi' come
modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204;
  Ritenuta  la  necessita'  di prorogare la data di notifica all'EGEA
della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze
eccezionali   e  l'attuazione  temporale  delle  misure  relative  ai
pagamenti  supplementari  di  cui all'art. 69 del regolamento (CE) n.
1782/2003;
  Ritenuta, altresi', la necessita' di dover inserire nell'allegato A
del decreto ministeriale 24 settembre 2004 le varieta' certificate di
grano duro iscritte nel registro nazionale.
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2004, le
parole  «entro  il  31  marzo  2005» sono sostituite con le seguenti:
«entro il 31 gennaio 2006».
  2. All'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2004, le parole
«sono di attuazione per l'anno 2005» sono sostituite con le seguenti:
«sono di attuazione per gli anni 2005 e 2006».
  3. L'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto
ministeriale 24 settembre 2004 e' completato con le seguenti varieta'
certificate di frumento duro:
    Neolatino;
    Severo;
    Ariosto;
    Superdur;
    Capri;
    Tripudio.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 gennaio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 36