MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2006 

Autorizzazione  all'uso della valvola depuratrice per feretri modello
«V.  01»  prodotta  dalla  societa' Vezzani S.p.a., in Montecavolo di
Quattro  Castella, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
(GU n.30 del 6-2-2006)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto  l'art.  77,  comma  3  del  Regolamento di polizia mortuaria
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285;
  Vista   la   richiesta   in  data  1° agosto  2005  e  la  relativa
documentazione  prodotta dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede a via M.
Tito,  3  in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), nonche'
la   successiva  documentazione  prodotta  ad  integrazione  in  data
20 ottobre 2005 dalla ditta medesima;
  Considerato  che,  ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero
della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art.
77, comma 3 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma
sostanzialmente  normativo,  inquadrabile  nella  previsione  di  cui
all'articolo 115,  comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112
del  1998  (inerente  ai  compiti  ed  alle  funzioni  amministrative
conservati allo Stato) «adozione di norme, linee guida e prescrizioni
tecniche di natura igienico-sanitaria»;
  Visto  il  parere  tecnico  favorevole,  con  condizioni,  espresso
dall'Istituto   superiore   di   sanita'  con  nota  n.  0056635  del
24 novembre 2005;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio superiore di
sanita-sessione XLV-sezione III nella seduta del 13 gennaio 2005;
                              Decreta:
  E' autorizzato, per le tumulazioni, l'uso della valvola depuratrice
per  feretri  modello «V.01», prodotta dalla ditta Vezzani S.p.a. con
sede  a  via  M.  Tito,  3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio
Emilia), alle seguenti condizioni:
      a) la  valvola  di  cui sopra con apertura tarata per una sovra
pressione  interna  \trianglep \geq 0.03 bar, puo' essere autorizzata
solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in
zinco+cassa  esterna  in  legno)  contemplati dal vigente decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
      b) non  e'  da  ritenersi  obbligatoria  l'installazione  della
valvola  sulla  doppia  cassa,  cio'  sia  ai  sensi  dei comma 1 e 3
dell'art.  77  del  vigente  decreto  del Presidente della Repubblica
10 settembre  1990, n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e
di  efficienza  della  valvola  corredata  di  sistema depurativo, in
merito   all'andamento   del   processo   di   decomposizione,  della
composizione  dei  reflui,  fattori climatici e fattori intrinseci di
ciascuna salma;
      c)  e'  da  escludere  l'uso  di  valvola di sfiato nei casi di
deceduti  per  malattie  infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
      d) e'  da escludere l'uso di valvola di sfiato cosi' tarata per
cofani  realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna
in zinco) e/o assemblati diversamente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2006
                                         Il dirigente generale: Greco