AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2006 

Approvazione  dello  schema di regole per il dispacciamento di merito
economico,    ai    sensi   dell'articolo   7   della   deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n.
168/03. (Deliberazione n. 20/06).
(GU n.37 del 14-2-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 gennaio 2005
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/2003,  come  successivamente  integrato e modificato (di seguito:
deliberazione n. 168/2003);
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di
seguito: deliberazione n. 250/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 aprile  2005,  n. 79/05 (di
seguito: deliberazione n. 79/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 ottobre 2005, n. 226/05 (di
seguito: deliberazione n. 226/05);
    lo schema di revisione urgente delle regole di dispacciamento (di
seguito:  schema di revisione) trasmesso all'Autorita' dalla societa'
Terna  - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), in data
24 gennaio 2006 (prot. Autorita' n. 001787 del 25 gennaio 2006).
  Considerato che:
    l'art. 23.1, commi 23.1.1 e 23.1.2, della deliberazione n. 168/03
prescrive l'inclusione tra le tipologie di risorse di cui all'art. 8,
comma  8.2,  lettera  a),  della  deliberazione  n.  168/03,  di  una
tipologia denominata  «stoccaggio  di  energia  per  la sicurezza del
sistema»  e  dispone  che  le  unita'  abilitate alla fornitura dello
stoccaggio   di   energia   per   la   sicurezza  del  sistema  siano
esclusivamente  le  unita'  di produzione e pompaggio in possesso dei
requisiti definiti da Terna;
    ai  sensi  dell'art.  7  della  deliberazione n. 168/03, Terna ha
sottoposto   all'Autorita',   per  l'approvazione,  una  proposta  di
modifica  delle  regole  per  il  dispacciamento che recepisce quanto
previsto dalla medesima deliberazione con riferimento allo stoccaggio
di  energia  per la sicurezza del sistema, specificando le condizioni
tecniche  e  procedurali  di utilizzo delle unita' di produzione e di
pompaggio strategiche;
    al fine di semplificare la gestione delle offerte delle unita' di
produzione  e  pompaggio  strategiche  sul  mercato  elettrico  e nel
rispetto  delle  finalita'  della  deliberazione  n. 168/03, Terna ha
proposto,  tramite lo schema di revisione, una modalita' operativa di
presentazione  delle  offerte,  afferenti  a  tali unita', diversa da
quella   prevista   dall'art.  23.2,  comma  23.2.2,  della  medesima
deliberazione;
    la  modalita'  operativa  di cui al precedente alinea prevede che
Terna  comunichi all'utente del dispacciamento le quantita' orarie da
offrire  in  vendita o in acquisto sul mercato del giorno prima e sul
mercato  di aggiustamento con riferimento alle unita' di produzione e
pompaggio  strategiche nella sua titolarita' e che il medesimo utente
le offra nei predetti mercati ai prezzi previsti dall'art. 23.2 della
deliberazione n. 168/03;
    le  predette  modalita'  operative  prevedono, inoltre, che Terna
verifichi  sistematicamente che i programmi in uscita dal mercato del
giorno  prima  e  dal mercato di aggiustamento siano equivalenti alle
quantita'  comunicate all'utente del dispacciamento e che, qualora vi
sia  una  discrepanza  fra  le  quantita' comunicate e i programmi in
uscita dai suddetti mercati, Terna richieda alla societa' Gestore del
mercato  elettrico  Spa  di prendere visione delle offerte presentate
sul   mercato  del  giorno  prima  o  sul  mercato  di  aggiustamento
dall'utente  del  dispacciamento titolare dell'unita' di produzione e
pompaggio strategica;
    le  modalita'  operative  prevedono,  infine, che, in caso di non
conformita'  delle  offerte presentate con le quantita' comunicate da
Terna  o  con  i  prezzi  di  offerta  previsti  dall'art. 23.2 della
deliberazione   n.  168/03,  Terna  ne  dia  immediata  comunicazione
all'Autorita' per i provvedimenti conseguenti;
    nello  schema  di revisione trasmesso, Terna ha altresi' proposto
che,  alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima
o nel mercato di aggiustamento, sia riconosciuta la massima priorita'
di dispacciamento;
    l'art.  23.2, commi 23.2.4 e 23.2.5 della deliberazione n. 168/03
prevede  che  le  offerte  delle  unita'  di  produzione  e pompaggio
strategiche  nel  mercato elettrico siano a prezzo nullo, se poste in
vendita, e senza indicazione di prezzo, se poste in acquisto;
    tali  requisiti  di  prezzo  sono  incompatibili con i vincoli di
presentazione   delle   offerte   sul  mercato  per  il  servizio  di
dispacciamento  in  base  ai  quali,  con  riferimento  ad una stessa
unita',  il  prezzo  dell'offerta  in  vendita  (cosiddetta offerta a
salire)  deve  essere sempre maggiore o uguale al prezzo dell'offerta
in acquisto (cosiddetta offerta a scendere);
    al  fine  di  rispettare  il suddetto vincolo, Terna ha proposto,
tramite  lo schema di revisione, che, in ciascun giorno e per ciascun
fascia  oraria definita ai fini della presentazione delle offerte nel
mercato  per  il servizio di dispacciamento, il prezzo dell'offerta a
salire e il prezzo dell'offerta a scendere di un'unita' di produzione
e  pompaggio  strategica  siano  posti pari rispettivamente al prezzo
massimo  dell'energia  elettrica venduta nel mercato del giorno prima
nella zona in cui e' localizzata l'unita', rilevato per quello stesso
giorno   nella   sopraccitata   fascia  oraria  e  al  prezzo  minimo
dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella
medesima  zona,  rilevato  per  quello  stesso  giorno nella medesima
fascia oraria;
  Considerato inoltre che:
    per  l'anno  2006  e'  necessario  prevedere  una  tempistica  di
pagamento  del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7, della
deliberazione  n.  168/03  coerente  con  i  termini  previsti  dalla
Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;
  Ritenuto opportuno:
    approvare lo schema di revisione cosi' come comunicato da Terna;
    modificare la deliberazione n. 168/03 in maniera tale da:
      recepire  la  modalita' operativa semplificata di presentazione
delle  offerte  delle  unita'  di  produzione e pompaggio strategiche
proposta  da Terna, al fine di poter implementare la disciplina delle
unita'  di  produzione  e  pompaggio strategiche entro il 1° febbraio
2006;
      assegnare  priorita'  di dispacciamento alle offerte di vendita
delle  unita'  di  produzione e pompaggio strategiche sia sul mercato
del giorno prima che sul mercato di aggiustamento;
      recepire  la  proposta  di Terna in merito ai prezzi a salire e
scendere,  da  offrire sul mercato per il servizio di dispacciamento,
con riferimento alle unita' di produzione e pompaggio strategiche, in
modo  da  assicurarne  la  coerenza  con i vincoli alla presentazione
delle offerte vigenti su tale mercato;
    modificare i tempi di pagamento del corrispettivo di cui all'art.
23.2  comma 23.2.7 della deliberazione n. 168/03, coerentemente con i
termini  previsti  dalla  Disciplina per la regolazione dei pagamenti
sul mercato elettrico;

                              Delibera:

  1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 168/03, nei
termini di seguito indicati:
    a) all'art. 19, comma 19.6, lettera a), dopo le parole «nelle ore
in  cui  sono  dichiarate  indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono
aggiunte  le  parole  «,  e  le  offerte  di  vendita delle unita' di
produzione e pompaggio strategiche»;
    b) all'art. 20, comma 20.6, lettera a), dopo le parole «nelle ore
in  cui  sono  dichiarate  indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono
aggiunte  le  parole  «,  e  le  offerte  di  vendita delle unita' di
produzione e pompaggio strategiche»;
    c) all'art.  23.1,  comma  23.1.4,  la  parola  «strategiche»  e'
sostituita dalle parole «abilitate allo stoccaggio»;
    d) all'art.  23.1,  comma  23.1.4,  dopo  le parole «la capacita'
complessiva  delle unita' di produzione e di pompaggio» sono inserite
le parole «abilitate allo stoccaggio»;
    e) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole «offerte da Terna» sono
sostituite dalle parole «offerte dall'utente del dispacciamento»;
    f) all'art.  23.2,  comma  23.2.2,  le  parole  «e  per quantita'
definite  da  Terna»  sono  sostituite  dalle  parole  «per quantita'
definite da Terna e comunicate da Terna all'utente del dispacciamento
entro i termini di chiusura dei rispettivi mercati»;
    g) all'art.  23.2,  il  comma  23.2.4  e' sostituito dal presente
comma:
    «23.2.4  Le quantita' da offrire in vendita definite ai sensi del
comma  23.2.2  per  il  mercato  del giorno prima e per il mercato di
aggiustamento  sono  offerte  dall'utente  del  dispacciamento  ad un
prezzo  pari  a zero. Le quantita' da offrire in acquisto definite ai
sensi  del  comma  23.2.2  per  il  mercato del giorno prima e per il
mercato  di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento
senza indicazione di prezzo.»;
    h) all'art.  23.2,  il  comma  23.2.5  e' sostituito dal presente
comma:
    «23.2.5  In  ciascun giorno e per ciascuna fascia oraria definita
da  Terna  nelle regole di dispacciamento ai fini della presentazione
delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento, i prezzi
delle  offerte presentate dall'utente del dispacciamento per ciascuna
unita' di produzione e pompaggio strategica sono posti pari:
      a) se   in   vendita,   al  prezzo  massimo  di  valorizzazione
dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella
zona  in  cui  e'  localizzata  l'unita'  di  produzione  e pompaggio
strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno;
      b) se   in   acquisto,   al  prezzo  minimo  di  valorizzazione
dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella
zona  in  cui  e'  localizzata  l'unita'  di  produzione  e pompaggio
strategica   rilevato  nella  predetta  fascia  oraria  del  medesimo
giorno.»;
    i) all'art.  23.2,  comma 23.2.8, dopo le parole «limitatamente a
quel  giorno» sono aggiunte le parole «e alla capacita' di produzione
e pompaggio nella sua disponibilita»;
    j) all'art.  52.3,  comma 52.3.4, dopo le parole «i corrispettivi
di  cui  all'art.  29» sono aggiunte le parole «, il corrispettivo di
cui all'art. 23.2»;
  2.  Di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento
di cui all'art. 6 della deliberazione n. 168/03, secondo lo schema di
revisione trasmesso da Terna all'Autorita';
  3.  Di  conferire  mandato  al  direttore  della  Direzione energia
elettrica dell'Autorita', di monitorare gli effetti, anche indiretti,
sul  sistema  elettrico  nazionale,  della  disciplina  relativa allo
stoccaggio per la sicurezza del sistema;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
  5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
  6.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),   la   deliberazione   n.   168/03,   come
risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni  apportate  con il
presente provvedimento.
    Milano, 27 gennaio 2006
                                                 Il presidente: Ortis