Determinazione della commissione onnicomprensiva, da riconoscersi per l'anno 2006 alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.(GU n.37 del 14-2-2006)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2006, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2006, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle della durata superiore a dodici mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2006 Il Ministro: Tremonti