MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 2006 

Riconoscimento,  al  sig.  Rocchetti  Stefano,  di  titolo  di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di chimico.
(GU n.51 del 2-3-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta
il  regolamento  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della
professione di chimico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Rocchetti  Stefano,  nato  a  Zurigo
(Svizzera) l'1l luglio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
suo titolo professionale «Diplom als Chemiker» conseguito in Svizzera
e  rilasciato  dal  «Technische  Hochschule Zurich» in data 24 aprile
1992 ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A, in Italia
e dell'esercizio della omonima professione;
  Preso atto che il richiedente documenta attivita' di collaborazione
svolta in Italia dal 1996 al 2004;
  Rilevato che l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia
(UFFT)  ha  attestato  che  la  professione di chimico in Svizzera e'
professione  non  regolamentata  e  che  il titolo posseduto dal sig.
Rocchetti  configura  una  «formazione  regolamentata» ai sensi della
direttiva 2001/19/CE;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 22 novembre 2005;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  chimico  -  sezione  A, come risulta dai certificati
prodotti,   per   cui  non  appare  necessario  applicare  le  misure
compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Rocchetti  Stefano,  nato a Zurigo (Svizzera) l'l1 luglio
1966,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici -
sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                          Il direttore generale: Mele