GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006 

Trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi telefonici non
richiesti.
(GU n.54 del 6-3-2006)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
                              Premesso:

   Sono pervenuti a questa autorita' numerosi reclami, segnalazioni e
quesiti   dai   quali   emergono   ripetute  violazioni  del  diritto
all'utilizzo  lecito  e corretto dei dati personali nella prestazione
dei servizi di comunicazione elettronica.
  Le  violazioni  emerse  sono  connesse  all'indebita attivazione di
contratti,   schede   o   servizi   telefonici  non  richiesti  dagli
interessati,  fenomeno  che  risulta  di  portata  ampia  anche dalla
trattazione dei diversi ricorsi presentati al Garante.
  Attesa  la molteplicita' delle questioni e dei soggetti interessati
il  Garante  ritiene  di dover adottare un provvedimento generale per
individuare  un  quadro  di  garanzie  che  assicuri  il rispetto dei
diritti e delle liberta' fondamentali dei cittadini.
  Si  intende cosi' richiamare l'attenzione dei soggetti che trattano
dati  personali fornendo beni, prestazioni e servizi e impartire loro
le  prescrizioni  necessarie  a  rendere  i  trattamenti  conformi al
codice.
  I  comportamenti  illeciti  addebitabili  a  rivenditori di servizi
dislocati  sul  territorio  (c.d. dealer) o a fornitori di servizi di
comunicazione  elettronica  (di  seguito,  «operatori») sono presi in
esame   per  i  soli  profili  di  competenza  del  Garante.  Restano
impregiudicati,  per  gli  interessati, diritti ed altri strumenti di
tutela   azionabili   in   altra   sede  sul  piano  contrattuale  ed
eventualmente  penale,  come pure su quello amministrativo per quanto
concerne  la  corretta  prestazione  da  parte  dell'operatore  e del
rivenditore   dei   servizi   svolti   in   regime   di  concessione,
autorizzazione o licenza.
1. Problematiche segnalate.
1.1   Schede   di   telefonia   mobile  attivate  all'insaputa  degli
interessati.
  Varie  segnalazioni  riguardano  l'indebito trattamento dei dati di
persone nei cui confronti sono attivate a loro insaputa alcune schede
di  telefonia  mobile, a volte anche per ingenti quantita', perfino a
centinaia.   In   alcuni   casi   l'autorita'  e'  stata  interessata
direttamente  dall'autorita'  giudiziaria  inquirente in relazione ad
indebite attivazioni risultanti da procedimenti penali in corso.
  Dalla  casistica  esaminata  emerge  che  gli intestatari vengono a
conoscenza  dell'attivazione delle schede raramente o tardivamente, e
magari  solo  a seguito di loro richieste di accesso a dati personali
rivolte   all'operatore.  Nel  frattempo,  le  utenze  sono  a  volte
utilizzate  per  attivita'  che comportano conseguenze spiacevoli per
gli  intestatari;  in  alcuni  casi, questi ultimi si trovano persino
sottoposti  ad indagini penali che interessano l'intercettazione o il
traffico  telefonico  della scheda falsamente intestata, oppure altre
persone  che  l'hanno  utilizzata  nel quadro di attivita' criminose.
Alcune  false  intestazioni  risultano  infine effettuate utilizzando
dati di persone decedute.
1.2   Attivazione   di  un  servizio  di  carrier  pre-selection  non
richiesto.
  Emerge  dagli  atti  che  alcuni  dati  personali  di soggetti gia'
abbonati  sono  stati  trattati  da  parte  (o per conto) di un altro
operatore,  senza  la  prescritta  informativa  e  in  assenza  di un
consenso preventivo.
  Tale  trattamento  viene  effettuato  per  attivare  il servizio di
instradamento  della  linea  verso  un operatore diverso da quello di
origine, tramite selezione automatica (c.d. carrier pre-selection, di
seguito   «cps»).   Alcuni   interessati   vengono  cosi'  contattati
telefonicamente,  oppure  con  visite  a  domicilio,  e  la  cps  non
richiesta viene poi attivata sebbene l'operatore, o chi opera per suo
conto,  si  sia  limitato  a  prospettare  agli  interessati  tariffe
ritenute     vantaggiose,    oppure    a    chiedere    semplicemente
un'autorizzazione  ad  inviare materiale informativo o pubblicitario.
Risultano  indebite attivazioni anche in casi in cui l'interessato si
e' chiaramente opposto gia' al primo contatto.
  Gli  interessati  apprendono spesso di essere divenuti clienti solo
con  la ricezione da parte dell'operatore di successive comunicazioni
di  vario  tipo,  che  a  volte  consistono direttamente in fatture o
avvisi  di  pagamento  relativi  a servizi che si assumono resi, come
pure  in  ingiunzioni  di  pagamento  inviate da societa' di recupero
crediti.
1.3  Servizi  telefonici  aggiuntivi  attivati dal proprio o da altro
operatore.
  Altri  dati personali di abbonati risultano trattati indebitamente,
anche  da  parte  di  operatori  diversi  da  quello  che  essi hanno
prescelto,  al  fine  di  attivare  servizi  di  telefonia  ulteriori
rispetto  ad  una  linea  telefonica  di  base  (ad  es.,  servizi di
segreteria  telefonica,  tariffe  telefoniche  «flat»  o linee per la
navigazione   veloce  in  Internet).  Cio',  sempre  in  assenza  sia
dell'informativa, sia del consenso.

2. Gli accertamenti effettuati.

  Al  fine  di raccogliere altri elementi di valutazione, l'autorita'
ha  richiesto  informazioni  ed effettuato ispezioni presso operatori
coinvolti  e  rivenditori  abilitati  a  concludere  contratti  e  ad
attivare  schede  di telefonia mobile. Cio', con particolare riguardo
alla tipologia dei dati, alle finalita', alle modalita' e alla logica
del  trattamento,  nonche'  agli accorgimenti adottati per tutelare i
diritti  degli  interessati  e  per  rispettare  la  normativa  sulla
protezione dei dati personali.
  Da tale documentazione emerge altresi' che un numero consistente di
violazioni  deriva  da  un  ulteriore  utilizzo  improprio  dei  dati
personali  da parte di soggetti non sempre identificati (accompagnato
in particolare dalla falsificazione della firma degli interessati), o
da errori materiali commessi da operatori o rivenditori.
  Non  di  rado,  risultano  infine attivate piu' schede telefoniche,
utilizzando  per piu' schede i dati anagrafici tratti da un documento
di  identita' richiesto agli interessati per intestare le sole schede
effettivamente  da loro richieste. Talvolta, tali prassi sono seguite
per  attivare  il  maggior numero possibile di schede prepagate di un
determinato   operatore  nell'ambito  di  veri  e  propri  «piani  di
incentivazione»   per  i  rivenditori,  ai  quali  sono  riconosciuti
compensi o benefici legati al superamento di soglie prestabilite.
3. I dati personali e le modalita' di raccolta.
  Le  generalita'  e  gli  altri  dati  riferiti  agli  abbonati e ai
titolari  di  schede  prepagate  (ivi  compreso  il  loro  numero  di
telefono),   in   quanto   riferiti   a   soggetti   identificati   o
identificabili,  devono  considerarsi  «dati personali» soggetti alla
disciplina del codice (art. 4, comma 1, lettera b).
  Pertanto,  tutti  i  soggetti  coinvolti  nel loro trattamento sono
tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi
determinati,  espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente
in  modo lecito e secondo correttezza, osservando le disposizioni del
codice  e le altre norme rilevanti nel trattamento dei dati, compresa
quella  che  prescrive  di  identificare  abbonati  ed acquirenti del
traffico  prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del
servizio,  al  momento  della  consegna  o messa a disposizione della
scheda  elettronica.  In  forza  di  tale disposizione, gli operatori
devono  peraltro  adottare  tutte  le  misure  necessarie a garantire
l'acquisizione   dei  dati  anagrafici  riportati  sui  documenti  di
identita',  nonche'  del  tipo,  del  numero e della riproduzione del
documento,  presentato  dall'acquirente (art. 55, comma 7, del codice
delle  comunicazioni  elettroniche  -  decreto  legislativo 1° agosto
2003,  n.  259,  come  modificato dall'art. 6, comma 2, decreto-legge
27 luglio  2005,  n. 144 conv., con mod., dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155).
4.  Le  verifiche  da effettuare sulle attivazioni multiple di schede
prepagate.
  Con  riferimento  all'attivazione  di  schede  di  telefonia mobile
prepagate  e'  necessario  che gli operatori predispongano, altresi',
apposite  procedure  (in parte gia' adottate da alcuni, con modalita'
differenziate)  che  permettano  di  rilevare piu' tempestivamente le
intestazioni  multiple  di schede da parte di uno stesso operatore ad
una medesima persona.
  Tenuto  conto  delle  prime  prassi  in  tal  senso  seguite  dagli
operatori,  appare  congruo  che le nuove procedure prescritte con il
presente  provvedimento  operino  in  riferimento  alle  intestazioni
superiori a quattro (per le persone fisiche) o a sette utenze (per le
persone giuridiche).
  Quando  vengono  superate tali soglie, l'operatore deve autorizzare
l'attivazione  delle ulteriori schede con una procedura piu' accurata
di  verifica  che accerti l'effettiva volonta' del loro intestatario,
dal  quale  deve  raccogliere direttamente un'idonea dichiarazione di
conferma, da documentarsi anche a cura dell'operatore.
  Con  riferimento  alle  attivazioni  gia'  effettuate  alla data di
ricezione  del  presente  provvedimento,  tutti  gli operatori devono
sottoporre altresi' a verifica le attivazioni multiple superiori alle
predette  soglie, definendo una procedura per ottenere in tempi brevi
un'idonea  dichiarazione  di  conferma da parte degli intestatari, da
documentarsi anche a cura dell'operatore.
5. L'informativa nelle attivazioni di servizi.
  Chiamate  e  comunicazioni  promozionali  volte  a realizzare nuove
attivazioni  di  servizi per il tramite di call center possono essere
effettuate  solo  nei confronti dei soggetti di cui si possa disporre
lecitamente  dei  relativi dati personali, rispettando i loro diritti
derivanti   dalla  nuova  disciplina  degli  elenchi  telefonici  del
servizio  universale  o  degli  elenchi  «categorici»  (v. Provv. del
Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it).
  Agli   interessati   deve   essere   resa   o   risultare   fornita
un'informativa  idonea,  chiara  ed  efficace, che deve comprendere a
norma  di  legge  anche  l'indicazione  sulla  facolta'  o  meno  del
conferimento  dei  dati, le conseguenze del mancato conferimento e le
figure  del  titolare  e  del  responsabile del trattamento (art. 13,
comma 3, del codice).
  Va  altresi'  prescritto  ad operatori e gestori di servizi di call
center  di  indicare con precisione l'origine dei dati gia' nel corso
della  chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto
contattato  di  individuare  subito  il soggetto che ha fornito o che
detiene  i  dati e le sue puntuali coordinate. Cio', a prescindere da
una richiesta del destinatario stesso.
6. I soggetti del trattamento.
  I  rapporti tra gli operatori e i soggetti incaricati di gestire la
vendita  di  servizi o le attivita' di informazione e assistenza alla
clientela  (c.d.  call center) non risultano spesso chiari per quanto
riguarda il ruolo che ciascun soggetto svolge rispetto al trattamento
dei dati.
  Ne   discende  un  quadro  complessivo  confuso,  che  rende  assai
disagevole  per  gli  interessati  sia  individuare  gli autori delle
indebite  attivazioni  delle  schede e dei servizi non richiesti, sia
porvi rapido rimedio nel rivolgersi ad un titolare o responsabile del
trattamento ben individuati.
  Gli  operatori,  quando  non  gestiscono direttamente in proprio le
attivita'  di  fornitura  di  beni,  prestazioni  e  servizi,  devono
verificare  chiarire  sia al proprio interno, sia agli interessati, i
ruoli svolti da rivenditori e da altri collaboratori esterni rispetto
al trattamento dei dati.
  L'eventuale   designazione   di   questi   ultimi  in  qualita'  di
responsabili   del  trattamento  deve  rispondere  alla  realta'  dei
rapporti  sul  piano rilevante per il trattamento dei dati, ed essere
accompagnata   da   un  costante  controllo  -  anche  a  campione  -
sull'attivita'  materialmente  posta  in  essere,  in  particolare da
agenti e rivenditori.
  Agenti e rivenditori rivestono la qualita' di titolari autonomi del
trattamento  dei dati utilizzati ai fini dell'attivazione dei servizi
quando, in base alle modalita' della propria attivita', esercitano un
potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalita' e sulle
finalita' del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4,
comma 1,  lettera f)  del codice). In tal caso, essi devono adempiere
autonomamente  agli  obblighi  previsti  dal  codice, con particolare
riferimento  a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta
del  consenso  eventualmente  necessario  e  dell'adozione  di idonee
misure  di  sicurezza.  Gli operatori non possono trascurare comunque
l'esigenza  di  assicurare  adeguate  verifiche  su ogni categoria di
figura  esterna  che,  anche  in  qualita'  di  titolare autonomo del
trattamento,  possa  svolgere  un  ruolo nell'indebita attivazione di
servizi.
7. La sicurezza dei dati.
  Considerati  i  rischi per le persone interessate, tutti i soggetti
coinvolti  nel  trattamento  (titolari,  responsabili  ed incaricati)
devono  assicurare  - anche presso i call center - un livello elevato
di sicurezza dei dati.
  Oltre all'adozione delle misure minime di sicurezza (articoli  33 e
ss.  e  allegato B del codice), i dati personali raccolti lecitamente
devono  essere  custoditi e controllati adottando misure di sicurezza
in grado di ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o
di  trattamento  non  consentito  o non conforme alla finalita' della
raccolta (art. 31 del codice).
  Per  tutelare gli interessati in caso di contestazione, e' altresi'
necessario  che  i  titolari  del  trattamento sviluppino o integrino
strumenti,  anche  informatici, in grado di identificare l'incaricato
che ha effettuato l'attivazione.
8. L'esercizio dei diritti.
  I   titolari  del  trattamento  devono  predisporre  idonee  misure
organizzative  per mettere a disposizione degli interessati modalita'
semplici  per  esercitare  i  propri  diritti  (articoli  7  e 10 del
codice).
  Nel   caso   in   cui  la  persona  contattata  si  opponga,  anche
immediatamente,  all'utilizzo  dei suoi dati per attivare il servizio
proposto  e/o  per  ulteriori  promozioni  anche  di  altro  tipo, il
servizio  di  call  center  interno  od  esterno  all'operatore  deve
registrare  subito  per  iscritto la volonta' manifestata ed adottare
contestualmente   idonee   procedure   affinche'  tale  volonta'  sia
rispettata.
  Il riscontro ad un'idonea richiesta volta a conoscere l'origine dei
dati  personali deve comprendere l'identita' e le puntuali coordinate
dell'eventuale  rivenditore che abbia attivato l'utenza o il servizio
non richiesto.
  Analogamente,  nell'ipotesi  in  cui siano stati attivati servizi o
utenze   di  telefonia  fissa  a  seguito  solo  di  una  chiamata  o
comunicazione    di    carattere    promozionale    effettuata    non
dall'operatore,  ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call
center,  l'interessato deve poter conoscere l'identita' e le puntuali
coordinate di tale gestore.
  Infine,   effettuate   rapidamente   le   verifiche   eventualmente
necessarie,  le  richieste  di rettifica dei dati o di disattivazione
dei   servizi   od   utenze   attivati  indebitamente  devono  essere
soddisfatte  tempestivamente. Cio', senza costi per l'interessato del
quale  siano  stati  trattati  impropriamente  dati  personali, anche
quando  sia  necessario  attivare  una  nuova  linea  telefonica  con
l'operatore  di  origine  (cfr.,  in  senso analogo, la deliberazione
dell'autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del
2 aprile 2003, relativa alla cps.).
9. Termine.
  La  diffusivita'  del fenomeno dell'indebita attivazione di servizi
presuppone   una   rapida   attuazione   di  misure  a  tutela  degli
interessati;  quelle indicate nel presente provvedimento, se gia' non
previste specificamente dal codice o da altra disposizione normativa,
devono  essere  rese  operative  a  cura dei titolari del trattamento
entro e non oltre il 31 maggio 2006.
  Tutto cio' premesso, il Garante:
    a) ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera c), del codice,
prescrive  ai  titolari  del  trattamento  di  adottare  nei  termini
indicati   in   motivazione   le  misure  necessarie  per  rendere  i
trattamenti  di  dati  personali  nella  prestazione  dei  servizi di
comunicazione   elettronica   conformi  ai  principi  richiamati  nel
presente  provvedimento.  In  particolare,  il  Garante  prescrive ai
medesimi  soggetti  di  adottare,  per  le  parti  di  competenza, le
seguenti misure:
      1)  predisporre,  nell'ambito  delle  attivazioni  di schede di
telefonia  mobile  prepagate,  specifiche procedure che permettano di
rilevare  piu' tempestivamente intestazioni multiple di schede ad una
medesima persona, almeno superiori a quattro (per le persone fisiche)
o   a   sette   utenze  (per  le  persone  giuridiche),  autorizzando
l'attivazione  delle  nuove schede con una procedura piu' accurata di
verifica che accerti l'effettiva volonta' dell'intestatario dal quale
raccogliere direttamente un'idonea dichiarazione di conferma;
      2)  con  riferimento  alle  attivazioni  effettuate in passato,
verificare   l'esistenza  di  attivazioni  multiple  e  definire  una
procedura  per  i  casi  di  superamento  delle  soglie  indicate  al
precedente punto 1);
      3)  sottoporre  ad  attenta  valutazione  i profili relativi al
rapporto  che  intercorre  tra  i  soggetti  incaricati di gestire la
vendita  di  servizi o le attivita' di informazione e assistenza alla
clientela   e   le   figure  del  titolare  e  del  responsabile  del
trattamento,  e  assicurare  comunque  un  livello  piu'  adeguato di
verifiche su ogni categoria di figura esterna;
      4)  indicare  con  precisione l'origine dei dati gia' nel corso
della  chiamata  o comunicazione promozionale da parte di operatori e
gestori di servizi di call center, a prescindere da una richiesta del
destinatario;
      5)  sviluppare  o  integrare  strumenti  idonei ad identificare
l'incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l'attivazione
del servizio;
      6)  registrare subito presso il servizio di call center interno
od  esterno  all'operatore  la  volonta'  manifestata  dalla  persona
contattata  che  si  opponga  all'utilizzo  dei  dati per attivare il
servizio   proposto   e/o   per  ulteriori  promozioni,  ed  adottare
contestualmente   idonee   procedure   affinche'  tale  volonta'  sia
rispettata;
      7)   predisporre  idonee  misure  organizzative  per  agevolare
l'esercizio dei diritti degli interessati, e riscontrare le richieste
relative  all'origine  dei dati personali, fornendo anche gli estremi
identificativi  del rivenditore che ha attivato i servizi o le utenze
non  richieste  o del soggetto che svolge per conto dell'operatore un
servizio di call center;
    b) ai  sensi  degli  articoli 154,  comma 1, lettera c) e 157 del
codice prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
di  effettuare  gli  adempimenti  di  cui alla lettera a) entro e non
oltre  il  31 maggio 2006, dando conferma dell'adempimento al Garante
entro lo stesso termine;
    c) dispone  che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  ai  sensi  dell'art.  143,  comma  2,  del  codice, nonche'
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
      Roma, 16 febbraio 2006

                       Il presidente: Pizzetti

                       Il relatore: Fortunato

                 Il segretario generale: Buttarelli