MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2006 

Scioglimento  della  societa' cooperativa «Saturo soc. coop. a r.l.»,
in Leporano.
(GU n.56 del 8-3-2006)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della Cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio   2003   recante  disposizioni  in  materia  di  procedure  di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i  quali  poter  disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
    non  svolge  piu'  atti  di gestione relativi all'oggetto sociale
successivamente all'anno 2000;
    non e' piu' in grado di raggiungere gli scopi statutari;
  Visto  il  parere  di  massima  espresso  Comitato  centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17  febbraio 1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
                              Decreta:

  La societa' cooperativa «Saturo Soc. coop. a r.1.», con sede legale
in  Leporano (Taranto), posizione BUSC n. 1787/220280, costituita per
rogito  notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 10 aprile 1986,
repertorio  n.  15746,  raccolta n. 2739, codice fiscale 01019770732,
omologato dal tribunale di Taranto in data 17 giugno 1986, e' sciolta
per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile, senza nomina del commissario liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Taranto, 17 febbraio 2006
                                   Il direttore provinciale: Lippolis