MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2006 

Riconoscimento,  al  sig.  Colabianchi  Ramiro,  di  titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.74 del 29-3-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza con la quale il sig. Colabianchi Ramiro, cittadino
italiano,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  medico
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione   professionale  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 15 marzo 2005 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in  data 12
dicembre  2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma
1,  del  gia'  citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della
quale il sig. Colabianchi Ramiro e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  medico  rilasciato in data 30 aprile 2002 dalla
«Universidad  Nacional  de  Rosario  -  Facultad de Ciencias Medicas»
(Republica  Argentina)  al  sig.  Colabianchi  Ramiro, nato a Rosario
(Santa  Fe'  -  Argentina) il 28 dicembre 1974, e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
medico chirurgo.
  2.  Il  dott.  Colabianchi  Ramiro  e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 febbraio 2006
                                      Il direttore generale: Leonardi