AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 marzo 2006 

Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione
politica,  messaggi  autogestiti  e informazione della concessionaria
pubblica,  nonche'  tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per
i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
il  1° febbraio  2006.  (Rai  Tre  -  Trasmissione  «In mezz'ora» del
12 marzo 2006). (Deliberazione n. 48/06/CSP).
(GU n.74 del 29-3-2006)

                             L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  Commissione per i servizi ed i prodotti del
17 marzo 2006;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  177  del  31 luglio  1997,  ed  in particolare l'art. 1, comma 6,
lettera b), n. 9;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali   e   referendarie   e  per  la  comunicazione  politica»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
del  22 febbraio  2000, che dispone che la Commissione e l'autorita',
ciascuna  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza, adottano criteri
specifici  per rendere effettivi nella programmazione radiotelevisiva
i  principi  di  parita'  di trattamento, obiettivita', completezza e
imparzialita'  dell'informazione,  e  che  nel  periodo  di  campagna
elettorale  nelle  trasmissioni  radiotelevisive  e' fatto divieto di
fornire,  anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare
le  proprie  preferenze  di  voto e, infine, che registi e conduttori
sono  tenuti  a un comportamento corretto e imparziale nella gestione
del  programma,  in  modo  da  non  esercitare, in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori (art. 5, commi 1, 2, 3);
  Viste   le  disposizioni  in  materia  di  comunicazione  politica,
messaggi  autogestiti  e  informazione  della concessionaria pubblica
nonche'  tribune  elettorali  per  le  elezioni  per il rinnovo della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica previste per i
giorni  9  e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
il  1° febbraio  2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
9 febbraio 2006;
  Visto,   in   particolare,  l'art.  6  della  citata  delibera  del
1° febbraio  2006  della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in base al quale
«i  direttori  responsabili  dei  programmi  [...],  nonche'  i  loro
conduttori   e  registi,  [...]  curano  che  gli  utenti  non  siano
oggettivamente  nella  condizione  di  poter attribuire, in base alla
conduzione   del   programma,   specifici  orientamenti  politici  ai
conduttori   o   alla   testata»,   e   inoltre,   nei  programmi  di
approfondimento   informativo,  «qualora  in  essi  assuma  carattere
rilevante  l'esposizione  di  opinioni  e valutazioni politiche, sono
tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilita' di
espressione   delle   diverse   coalizioni   [...]  e  ad  assicurare
l'equilibrata   presenza   dei  soggetti  politici  concorrenti  alle
elezioni,  sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio,
sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle
liste concorrenti»;
  Visti  gli  esiti  dell'attivita'  di  monitoraggio  dell'Autorita'
(periodo  dall'11 febbraio al 12 marzo 2006) dai quali risulta che la
societa'  RAI  -  Radiotelevisione  Italiana  Spa  ha mandato in onda
sull'emittente   televisiva   nazionale   Rai  Tre  il  programma  di
approfondimento politico «In ø ora», che risulta caratterizzato, come
pubblicizzato  anche  sul sito internet della Rai www.raitre.rai.it/,
dalla  formula  dell'intervista  al singolo personaggio su temi della
sfida elettorale;
  Rilevato  che tale programma, secondo quanto risulta dalla nota del
direttore  generale  della  RAI  del  6 febbraio 2006 (prot. DG/2924)
indirizzata   al   Presidente   della  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al
Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' tra
quelli   ricondotti  alla  responsabilita'  della  testata  TG  3  in
relazione alle elezioni politiche dell'aprile 2006;
  Vista  la  determinazione  relativa  ai  chiarimenti interpretativi
sulla  disciplina  della  parita'  di  accesso  nelle trasmissioni di
approfondimento informativo assunta dalla Commissione per i servizi e
i  prodotti nella riunione del 2 marzo 2006 richiamando la necessita'
di  garantire  il  rispetto  della dialettica interna ai programmi di
approfondimento  informativo  attraverso la corretta applicazione del
principio  di «equilibrato contraddittorio» all'interno delle singole
trasmissioni  nei programmi di approfondimento informativo costituiti
da temi di informazione politico-elettorale;
  Vista   la   circolare   del   Servizio  comunicazione  politica  e
risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' del 3 marzo 2006
(prot. n. 0008459), con la quale sono stati comunicati alle emittenti
televisive  nazionali pubblica e private i chiarimenti interpretativi
sulla  disciplina  della  parita'  di  accesso  nelle trasmissioni di
approfondimento informativo approvati dalla Commissione;
  Considerato  che  l'iniziativa della Commissione per i servizi ed i
prodotti,  tradottasi nella predetta determinazione e comunicata alle
emittenti  televisive  nazionali  con  la  sopra  richiamata nota del
Servizio   comunicazione  politica  e  risoluzione  di  conflitti  di
interessi  dell'Autorita',  e'  in  linea con le funzioni di garanzia
dell'applicazione   delle   vigenti   disposizioni   in   materia  di
informazione  politica  attribuite  a  quest'Autorita' dalla legge n.
28/2000.  Infatti,  ai sensi dell'art. 10, comma 1 della citata legge
n.  28/2000,  all'Autorita'  spetta  il perseguimento d'ufficio delle
violazioni  della legge stessa e delle disposizioni attuative - siano
esse  adottate dalla Commissione di vigilanza o dall'Autorita' stessa
-  con  un  ampio  margine  di  intervento (si veda ad esempio quanto
previsto  dall'art.  10,  comma 9, della legge n. 28/2000 relativo ai
provvedimenti  di  urgenza)  che  sicuramente  include  iniziative di
chiarimento  sulla  portata  delle disposizioni in argomento, utili a
prevenire  le  violazioni  delle disposizioni medesime. Nel merito la
previsione,  per il limitato periodo della campagna elettorale, di un
equilibrato  contraddittorio  all'interno  delle singole trasmissioni
dei  programmi  di  approfondimento  informativo  integra un criterio
specifico  la  cui  definizione e' appunto demandata alla Commissione
parlamentare  e  all'Autorita',  che vi hanno provveduto con gli atti
applicativi  adottati rispettivamente, dalla Commissione nella seduta
del  1° febbraio 2006 e dall'Autorita' con delibera n. 29/6/CSP (cfr.
in  particolare  l'art.  6  e  rispettivamente,  l'art. 9). Difatti i
generali  canoni di parita' di trattamento, obiettivita', completezza
e  imparzialita'  (ordinari  all'esercizio  dell'informazione in base
all'art.  7  del  testo  unico  della radiotelevisione) devono essere
integrati  per  il  periodo  di  campagna  elettorale,  come  appunto
previsto  dal  legislatore  nella  legge  n.  28/2000, proprio per la
peculiare  funzione  dell'informazione nella definizione delle scelte
politiche individuali.
  Considerato che nel programma in esame si rileva, all'interno della
singola  trasmissione,  la mancanza della formula del contraddittorio
cosi'  come specificata negli indirizzi interpretativi comunicati con
la suddetta circolare del 3 marzo;
  Preso  atto  che,  con  specifico  riferimento  all'andamento della
puntata  del  12 marzo 2006 della trasmissione «In ø ora» condotta da
Lucia  Annunziata, alla quale ha partecipato in qualita' di ospite il
Presidente  del  Consiglio  Silvio Berlusconi, il Direttore generale,
nella  seduta del Consiglio di amministrazione della RAI del 15 marzo
2006,  ha dichiarato « che - per una concomitanza di fattori non c'e'
stato  l'adeguato rispetto della prescrizione secondo cui, dalla data
di  convocazione  dei  comizi  elettorali  e  fino  a  chiusura delle
operazioni  di voto nel corso di qualunque trasmissione, e' vietato a
registi  e  conduttori  manifestare  anche in forma indiretta proprie
preferenze  politiche  (legge  28  del  2000;  art.  5, commi 2 e 3);
nonche'  della  prescrizione  secondo cui - in periodo elettorale - i
direttori  responsabili  dei  programmi  di  approfondimento,  i loro
conduttori  e  registi curano che gli utenti non siano oggettivamente
nella  condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici
ai  conduttori  o  alle  testate  (Regolamento  della  Commissione di
vigilanza;  art. 6, comma 2)», comunicando che avrebbe preso «tutti i
provvedimenti  previsti  dalla normativa in vigore a tutela della par
condicio,  per garantire che - nelle ulteriori puntate di questa come
di ogni altra trasmissione e nei notiziari televisivi e radiofonici -
venga rispettata nel modo piu' rigoroso la legge 28/2000 e i relativi
regolamenti  e  si  proceda  -  ove  necessario  -  al ristabilimento
dell'equilibrio»;
  Rilevato,  altresi',  che  il  Consiglio  di  amministrazione  e il
Presidente hanno preso atto positivamente di tale impegno;
  Considerato  che l'art. 15, comma 1, della delibera del 1° febbraio
2006  della  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo generale e la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi prevede, al comma 1, che «il
Consiglio  di  amministrazione e il direttore generale della RAI sono
impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ad assicurare
l'osservanza  delle  indicazioni e dei criteri contenuti nel presente
documento, riferendone tempestivamente alla Commissione»;
  Rilevato, pertanto, quanto al mancato rispetto dell'art. 5, commi 2
e  3,  della legge 28/2000 e dell'art. 6, comma 2, della delibera del
1° febbraio  2006  della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi, che gia' il
Direttore  generale,  con  la  positiva presa d'atto del Consiglio di
amministrazione  e  del  Presidente, ha ravvisato la violazione delle
norme  suddette,  assumendo  il  conseguente  impegno ad adottare gli
appropriati  provvedimenti in applicazione delle vigenti disposizioni
di legge, di regolamento e del contratto di servizio;
  Considerato, dunque, che, in ragione del sopra richiamato impegno a
provvedere,  si  prospetta  lo  spontaneo  adeguamento  della azienda
sicche',  allo  stato,  non  risulta  necessario  provvedere ai sensi
dell'art.  15,  comma  2, delle citate disposizioni della Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
  Considerato  che  l'Autorita'  si riserva, peraltro, di valutare la
congruita'  e  l'effettivita'  dei provvedimenti che saranno adottati
dall'azienda;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                               Ordina:

  Alla  societa'  RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in
Roma,  viale G. Mazzini,14, cap. 00195, di comunicare tempestivamente
all'Autorita'  i  provvedimenti  che  saranno  adottati  sul  caso in
oggetto e si riserva di verificarne la congruita' e l'effettivita'.
  La comunicazione all'Autorita' dovra' essere effettuata al seguente
indirizzo:   «Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
all'attenzione  della  dott.ssa  Laura  Aria - Direttore del Servizio
comunicazione  politica  e  risoluzione  di  conflitti  di  interesse
responsabile  del  procedimento  -  via  delle  Muratte, 25 - Roma» e
potra' essere anticipata via fax al n. 06/69644926.
  La  mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione
delle  sanzioni  di  cui  all'art.  1,  commi 31 e 32, della legge n.
249/1997.
  Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione  esclusiva  ed inderogabile del giudice amministrativo.
Ai  sensi  dell'art. 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, il termine per
ricorrere  avverso  il  presente  provvedimento e' di sessanta giorni
dalla notifica del medesimo.
  Il presente provvedimento e' notificato alla RAI - Radiotelevisione
Italiana  S.p.A.  ed  e'  trasmesso alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
    Roma, 17 marzo 2006


                                                      Il presidente:
                                                          Calabrò
 I commissari relatori:
Lauria - Innocenzi Botti