MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 marzo 2006 

Riconoscimento, alla sig.ra Michel Maria Eugenia, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di psicologo.
(GU n.84 del 10-4-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Michel  Maria  Eugenia,  nata  il
14 agosto  1968  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   psicologo   conseguito   in  Argentina  in  data
21 novembre  1996,  come  attestato  dal certificato di iscrizione al
registro  della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente»
argentino,  ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A
e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del
Salvador»  di  Buenos  Aires  (Argentina)  in  data  18 marzo  1994 e
rilasciato il 17 marzo 1995;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 dicembre 2005;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Michel abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  integrazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Parma in data 31 marzo 2003, rinnovato
in  data 25 marzo 2004 con validita' fino al 2 aprile 2006 per motivi
di lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadina  argentina,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
di  psicologo,  fatta  salva  la perdurante validita' del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 20 marzo 2006
                                          Il direttore generale: Papa