MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 febbraio 2006 

Differimento  e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale
della  zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, di
cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002.
(GU n.80 del 5-4-2006)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modifiche;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modifiche,   che  stabilisce  le  caratteristiche  di  innocuita'  ed
efficacia  di  un  farmaco indispensabili per consentire al Ministero
della   salute  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio su tutto il territorio nazionale;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di
protezione  degli  animali  utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini specifici;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 7 maggio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale   -   n.  137  del  13 giugno  2002,  concernente  il  piano
controllato   d'impiego   sperimentale   della  zincobacitracina  per
l'enterocolite  enzootica  dei  conigli  modificata,  da  ultimo, con
l'ordinanza  del  Ministro  della  salute 4 febbraio 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 76 del 2 aprile 2005;
  Considerato  che  l'enterocolite  enzootica  del  coniglio  a causa
dell'alta   diffusivita'   e   virulenza  della  malattia  assume,  a
tutt'oggi,  i  caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al
settore cunicolo nazionale;
  Visto  il regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo
che,  modificando  gli allegati I e II del regolamento CEE n. 2377/90
del   Consiglio,  che  definisce  la  procedura  comunitaria  per  la
determinazione   dei   limiti   massimi  dei  residui  di  medicinali
veterinari  negli  alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti
massimi  residuali  del  principio  attivo  zincobacitracina  per  il
coniglio;
  Considerato,  pertanto,  che  in futuro potranno essere disponibili
medicinali per uso veterinario autorizzati a base di zincobacitracina
destinati a specie da produzione alimentare;
  Considerato  che  sono  autorizzati alla immissione in commercio in
altri    Paesi    comunitari    medicinali    veterinari   contenenti
zincobacitracina per l'impiego nel coniglio;
  Considerato  che l'impiego della zincobacitracina e' necessario, in
ausilio  ad  altri  principi attivi, per contrastare in modo efficace
l'enterocolite enzootica del coniglio;
  Tenuto  conto  che  l'impiego  controllato  della  zincobacitracina
consente  altresi' di limitare il rischio di utilizzo di sostanze non
autorizzate nel contenimento della predetta malattia;
  Ritenuto   pertanto  necessario  proseguire  il  piano  controllato
d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza del Ministro della salute
del  7 maggio  2002,  come  modificata,  in attesa dell'immissione in
commercio  di medicinali veterinari a base di zincobacitracina, dando
altresi'  facolta',  in  alternativa  alla  predetta prosecuzione del
piano,   di   far   ricorso   a   medicinali  veterinari  a  base  di
zincobacitracina,  autorizzati  all'immissione  in commercio in altri
Stati membri dell'Unione europea;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Fino  al  31 dicembre  2006  e' autorizzata la prosecuzione del
piano  controllato  d'impiego sperimentale della zincobacitracina per
l'enterocolite  enzootica  del  coniglio,  di  cui  all'ordinanza del
Ministro  della  salute  del  7 maggio  2002,  modificata  da  ultimo
dall'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2005.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome che intendono proseguire
nell'applicazione  del piano controllato d'impiego sperimentale della
zincobacitracina   per   l'enterocolite   enzootica   del   coniglio,
provvedono a darne immediata comunicazione al Ministero della salute,
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria e la sicurezza degli
alimenti,  indicando,  se  del caso, il minor periodo di tempo di cui
intendono usufruire rispetto a quello massimo stabilito al comma 1.
  3.   Nelle   regioni  e  province  autonome  che  non  usufruiscono
dell'autorizzazione  alla  prosecuzione del piano, le associazioni di
categoria  del settore cunicolo possono richiedere al Ministero della
salute,  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria  e  la
sicurezza   degli   alimenti,   il   rilascio   di  un'autorizzazione
all'importazione di medicinali veterinari a base di zincobacitracina,
autorizzati   all'immissione  in  commercio  in  altri  Stati  membri
dell'Unione  europea,  per  l'impiego contro l'enterocolite enzootica
del  coniglio,  e  da  utilizzare  esclusivamente  negli  allevamenti
situati  nel  territorio della predetta regione o provincia autonoma.
La predetta procedura si applica anche nel caso di regioni e province
autonome  che,  pur  usufruendo della prosecuzione del piano ai sensi
del  comma 1, intendono avvalersene per un periodo di tempo inferiore
a quello stabilito; in tale caso, l'impiego dei medicinali veterinari
deve  avvenire  solo successivamente alla scadenza del minore termine
stabilito dalle stesse regioni e province autonome.
  4.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rilasciare l'autorizzazione
all'importazione  di  cui  al  comma  3,  verifica la sussistenza dei
requisiti  necessari,  stabilisce  le condizioni per la distribuzione
del  medicinale  veterinario  oggetto  di  importazione e comunica il
rilascio  dell'autorizzazione alle regioni e province autonome, anche
ai fini del controllo sull'impiego del medicinale in questione.
  La  presente  ordinanza  e'  inviata  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  ed  entra in vigore all'atto della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2006
                                                 Il Ministro: Storace

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 183