MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006 

Indicazioni  concernenti  l'alimentazione  dei  neonati relative alle
etichette dell'acqua minerale «Sant'Anna di Vinadio», in Vinadio.
(GU n.87 del 13-4-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto   il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti  il  decreto  interministeriale  salute-attivita'  produttive
11 settembre   2003  e  il  decreto  ministeriale  29 dicembre  2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione
delle comunita' europee;
  Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione
III  del  Consiglio  superiore  di  sanita'  ha comunicato il proprio
parere   favorevole  all'inserimento,  sulle  etichette  delle  acque
minerali  naturali  riconosciute  per l'alimentazione dei neonati, di
diciture  che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al
seno;
  Considerato  che  il  sopra  citato Consiglio superiore di sanita',
nella  seduta  del  13 dicembre  2005,  ha espresso parere favorevole
all'inserimento   della  dicitura:  «l'allattamento  al  seno  e'  da
preferire»   sulle  etichette  delle  acque  minerali  che  riportano
indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  18 dicembre 1996, n. 2972, con il
quale   all'acqua   minerale   «Sant'Anna   di  Vinadio»  sono  state
riconosciute  le  seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione
dei   neonati;  indicata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
neonati»;
  Vista  la  nota  in  data 27 febbraio 2006 con la quale la societa'
Fonti  di  Vinadio  S.p.A.,  con  sede  in  Vinadio (Cuneo), frazione
Roviera,   interpellata   in   merito,   ha   comunicato  la  propria
disponibilita'  a  modificare,  entro dodici mesi dall'emanazione del
presente  decreto,  le  etichette dell'acqua minerale di cui trattasi
secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanita';
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1 del decreto direttoriale 18 dicembre 1996, n. 2972,
le  diciture: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per
la  preparazione  degli  alimenti  dei neonati» sono sostituite dalle
seguenti:  «L'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio'
non   sia  possibile,  questa  acqua  minerale  e'  indicata  per  la
preparazione  degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione
dei neonati».
  2.  Le  etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione
dei  neonati  riconosciute  con  il  decreto direttoriale 18 dicembre
1996,  n.  2972, possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle
scorte  e,  comunque,  non  oltre  dodici  mesi  dall'emanazione  del
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2006
                                         Il direttore generale: Greco