MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006 

Indicazioni  concernenti  l'alimentazione  dei  neonati relative alle
etichette dell'acqua minerale «Valmora», in Rora'.
(GU n.87 del 13-4-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto   il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti  il  decreto  interministeriale  salute-attivita'  produttive
11 settembre   2003  e  il  decreto  ministeriale  29 dicembre  2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione
delle Comunita' europee;
  Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 con la quale la Sezione
III  del  Consiglio  superiore  di  sanita'  ha comunicato il proprio
parere   favorevole  all'inserimento,  sulle  etichette  delle  acque
minerali  naturali  riconosciute  per l'alimentazione dei neonati, di
diciture  che ricordino il prioritario beneficio dell'allattamento al
seno;
  Considerato  che  il  sopra  citato Consiglio superiore di sanita',
nella  seduta  del  13 dicembre  2005,  ha espresso parere favorevole
all'inserimento   della  dicitura:  «l'allattamento  al  seno  e'  da
preferire»   sulle  etichette  delle  acque  minerali  che  riportano
indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
  Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, n. 3147, con il quale
all'acqua  minerale  «Valmora»  sono  state  riconosciute le seguenti
indicazioni: «Puo' essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati;
puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
neonati»;
  Vista  la  nota  in  data  1° marzo  2006  con la quale la societa'
Pontevecchio  S.r.l.  con  sede  in Luserna S. Giovanni (Torino), via
Ponte  Pietra  n. 3, interpellata in merito, ha comunicato la propria
disponibilita'  a  modificare,  entro dodici mesi dall'emanazione del
presente  decreto,  le  etichette dell'acqua minerale di cui trattasi
secondo l'orientamento espresso dal Consiglio superiore di sanita';
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 1 del decreto direttoriale 29 aprile 1999, n. 3147, le
diciture:  «  Puo' essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati;
Puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
neonati»  sono  sostituite dalle seguenti: «L'allattamento al seno e'
da  preferire,  nei  casi  ove  cio'  non sia possibile, questa acqua
minerale  e' indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati.
Indicata nell'alimentazione dei neonati».
  2.  Le  etichette riportanti le diciture relative all'alimentazione
dei  neonati riconosciute con il decreto direttoriale 29 aprile 1999,
n.  3147  possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte
e,  comunque,  non  oltre  dodici  mesi  dall'emanazione del presente
decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2006
                                         Il direttore generale: Greco