AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 marzo 2006 

Modificazione   e   integrazione   della  disciplina  in  materia  di
conferimento di capacita' di trasporto del gas naturale e di adozione
ed aggiornamento dei codici di rete. (Deliberazione n. 53/06).
(GU n.87 del 13-4-2006)

                      L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 15 marzo 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02);
    la   delibera   dell'Autorita'   1° luglio  2003,  n.  75/03,  di
approvazione  del  codice  di rete per l'attivita' di trasporto della
societa' Snam Rete Gas Spa;
    la  delibera  dell'Autorita'  12 dicembre  2003,  n.  144/03,  di
approvazione  del  codice  di rete per l'attivita' di trasporto della
societa' Societa' Gasdotti Italia Spa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 marzo  2005,  n.  42/05 (di
seguito: deliberazione n. 42/05);
    la deliberazione dell'Autorita' 25 ottobre 2005, n. 223/05;
    il  documento  per  la  consultazione  14 novembre  2005  recante
«Modifica e integrazione dei criteri per l'adozione e l'aggiornamento
dei  codici  di  rete per l'attivita' di trasporto e dispacciamento e
per   i   conferimenti   di   capacita'  di  trasporto  di  cui  alla
deliberazione  17 luglio  2002,  n. 137/02» (di seguito: documento di
consultazione 14 novembre 2005);
    il lodo 20 gennaio 2006, n. 1/06, adottato dal Collegio arbitrale
costituito  ai  sensi della deliberazione n. 42/05 per la risoluzione
di  una  controversia  in materia di accesso al servizio di trasporto
del gas naturale (di seguito: lodo n. 1/06).
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  137/02,  l'Autorita'  ha  definito la
disciplina  in  materia  di condizioni di accesso e di erogazione del
servizio  di  trasporto  del gas naturale, prevedendo in particolare,
agli  articoli 9  e  10,  disposizioni  relative  alla tempistica dei
conferimenti,  e,  all'articolo  19,  norme  per la predisposizione e
l'aggiornamento  dei  codici  di  rete:  e che tali disposizioni sono
recepite nei codici di rete attualmente vigenti;
    i   codici  di  rete  di  cui  al  precedente  alinea  prevedono,
nell'ambito  della  disciplina  delle  procedure  di  conferimento di
capacita',  che  gli  utenti  confermino le capacita' loro conferite,
riconoscendo   loro   la   facolta'   di   ridurre   i   quantitativi
originariamente  richiesti,  ovvero  di  rinunciare  al  conferimento
presso uno o piu' punti;
    con   il   documento   per  la  consultazione  14 novembre  2005,
l'Autorita'  ha  previsto modifiche e integrazioni alla deliberazione
n.  137/02,  in  particolare prospettando modifiche delle tempistiche
della  procedura  di  conferimento  delle  capacita'  di trasporto, e
prospettando  l'istituzione  di  un  «Comitato  di  consultazione» in
materia di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete;
    i  documenti  e  le  osservazioni  presentati  nell'ambito  della
consultazione hanno evidenziato, nella maggioranza dei casi:
      circa   le   tempistiche  dei  conferimenti,  l'esigenza  della
generalita' degli utenti che la procedura di conferimento consenta di
presentare  richieste di accesso presso i punti di riconsegna sino al
settimo  giorno lavorativo del mese di settembre; circa la disciplina
della   predisposizione   e   aggiornamento   dei   codici  di  rete,
l'opportunita'  di  prevedere  un Comitato di consultazione unico per
tutti  i  codici  di rete di trasporto adottati ed adottandi, nonche'
criteri  puntuali  per  la selezione dei soggetti ammessi a far parte
del medesimo comitato;
      gli elementi esposti dalle parti nell'ambito della controversia
decisa  con  il  lodo  n.  1/06  hanno  evidenziato l'esigenza di una
maggiore  flessibilita'  della  procedura di conferimento, al fine di
consentire  rettifiche  di errori materiali anche in sede di conferma
delle  capacita'  conferite;  e  che  tale carenza ha determinato, in
alcune  fattispecie,  quale  quella  decisa  con  il  predetto  lodo,
l'obbligo  di  versare corrispettivi di bilanciamento pur a fronte di
una  condotta  dell'utente che ha assicurato l'equilibrio del sistema
senza cagionare pregiudizi alle posizioni di altri utenti;
    la  disciplina  della  procedura  di  conferimento  contenuta nei
codici  di  rete  e'  condizionata dai tempi necessari per consentire
all'impresa di trasporto di effettuare le verifiche tecniche relative
alla  capacita'  disponibile  presso  i  punti della rete, al fine di
soddisfare  le  richieste di conferimento; e che tale vincolo tecnico
condiziona  le  modalita'  attuative delle esigenze emerse in sede di
consultazione nonche' dagli elementi evidenziati dal lodo n. 1/06.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  modificare  la disciplina del conferimento della
capacita'  di  trasporto, assicurando le esigenze rappresentate dalla
generalita'  degli  utenti  nell'ambito  della consultazione, entro i
limiti  imposti  dalle tempistiche necessarie alle verifiche tecniche
sopra  richiamate;  e  che  sia  a  tal  fine  opportuno integrare la
disciplina   attualmente  prevista  dalla  deliberazione  n.  137/02,
riconoscendo  ai  soggetti  interessati la facolta' di presentare una
richiesta di accesso ai punti di riconsegna anche entro i primi sette
giorni  lavorativi  del mese di settembre, con effetto dal 1° ottobre
del medesimo anno;
    sia altresi' necessario riconoscere agli utenti, anche in sede di
conferma delle capacita' conferite, la facolta' di rettificare errori
materiali  eventualmente  presenti  nelle  proprie richieste, purche'
tali  rettifiche  non pregiudichino gli esiti delle tecniche compiute
dall'impresa  di  trasporto  per  soddisfare  le  altre  richieste di
conferimento  presentate dagli utenti nei termini previsti dai codici
di rete;
    l'assenza   di   tale   previsione   nei  codici  di  rete  abbia
determinato,  nelle  fattispecie  sopra  richiamate, un onere in capo
agli  utenti  eccessivo  rispetto  alle  effettive  conseguenze della
condotta  tenuta;  e  che  pertanto  sia  opportuno assicurare a tali
soggetti  forme di parziale compensazione, assicurando al contempo la
neutralita' delle imprese di trasporto;
    sia  opportuno  prevedere,  ai fini della predisposizione e degli
aggiornamenti  dei  codici  di rete di trasporto, l'istituzione di un
Comitato  unico,  espressione  degli  interessi  degli utenti e degli
operatori  del  sistema,  che,  nell'ambito  della  procedura  di cui
all'art.   19   della   deliberazione  n.  137/02,  renda  un  parere
qualificato  sulle  proposte  a  tal  fine formulate dalle imprese di
trasporto;
                              Delibera:
  1.   di  approvare  le  seguenti  modifiche  e  integrazioni  della
deliberazione n. 137/02:
    a. all'art. 9, i commi 9.1 e 9.2 sono modificati e integrati come
segue:
      «9.1  L'impresa  di  trasporto  conferisce  le capacita' per il
servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalita':
        a) nei  punti  di  entrata  interconnessi  con  l'estero,  ai
soggetti   richiedenti,   titolari   di   contratti  di  importazione
pluriennali,  le  capacita'  sono  conferite entro il 31 di agosto di
ogni  anno,  per  periodi  non  superiori  a cinque anni termici, con
effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo;
        b) in tutti gli altri casi, le capacita' sono conferite entro
il  31 agosto  di  ogni  anno,  per  periodi  di un anno termico, con
effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.
      9.2  Le  richieste  di  conferimento dovranno essere presentate
all'impresa di trasporto:
        a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro
il  1°  agosto  del  secondo  anno  anteriore  a  quello nel quale e'
effettuato il servizio di trasporto;
        b) per  il  conferimento  di  cui  ai restanti casi, entro il
1° agosto   del   medesimo   anno   nel  quale  viene  effettuato  il
conferimento.»;
    b. dopo il comma 9.2 sono inseriti i seguenti commi:
      «9.2.1  La  capacita'  di trasporto che non sia stata conferita
entro  i  termini di cui al comma 9.1, puo' essere richiesta entro il
settimo  giorno  lavorativo del successivo mese di settembre, e viene
conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.
      9.2.2  L'impresa  di  trasporto  consente  rettifiche di errori
materiali da parte dei soggetti richiedenti, purche' dette rettifiche
non   pregiudichino  gli  esiti  delle  verifiche  tecniche  compiute
dall'impresa  di  trasporto  per  soddisfare  le  altre  richieste di
conferimento presentate nei termini.»;
    c. all'art. 10, il comma 10.1 e' modificato come segue:
      «10.1  L'impresa  di  trasporto  conferisce la capacita' per il
servizio  interrompibile con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno
in cui il conferimento e' effettuato.»;
    d. all'art. 19, il comma 19.2 e' sostituito dal seguente comma:
      «19.2  L'impresa  di trasporto procede alla predisposizione e/o
all'aggiornamento  del  codice  di  rete  sulla base di una procedura
aperta  alla  partecipazione  delle parti interessate, che prevede la
costituzione,  da  parte  delle  imprese di trasporto di concerto tra
loro,  di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di
consultazione), unico per tutti i codici di rete.»;
    e. dopo il comma 19.2, sono inseriti i seguenti:
      «19.2.1  Le imprese di trasporto, nel rispetto del principio di
non  discriminazione,  prevedono  che  siano  membri  del Comitato di
consultazione i seguenti soggetti:
        a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del
servizio di trasporto;
        b) utenti, nel numero minimo di sei, dei quali:
          almeno  due  scelti tra i titolari di una quota complessiva
di  capacita'  di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di
trasporto  e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore
a 10 milioni di metri cubi/giorno;
          almeno  due  scelti tra i titolari di una quota complessiva
di  capacita'  di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di
trasporto  e  i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa
tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno;
          almeno  due  scelti tra i titolari di una quota complessiva
di  capacita'  di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di
trasporto  e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore
a 1 milione di metri cubi/giorno;
        c) imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl;
        d) associazioni di categoria rappresentative delle imprese di
distribuzione  e  degli  esercenti  l'attivita' di vendita ai clienti
finali.
    19.2.2  Le  imprese  di  trasporto, nel costituire il Comitato di
consultazione,  prevedono  la turnazione dei soggetti di cui al comma
19.2.1, lettera b), con cadenza almeno biennale.
    19.2.3  La  composizione  del Comitato di consultazione nonche' i
relativi  aggiornamenti dello stesso vengono comunicati all'Autorita'
entro 7 giorni dalla loro definizione.
    19.2.4  In caso di mancato accordo tra le imprese di trasporto si
provvedera'  alla  definizione  della  composizione  del  Comitato di
consultazione    tramite   provvedimento   del   Direttore   generale
dell'Autorita', sentite le imprese.
    19.2.5 Il Comitato di consultazione:
      esprime  pareri  all'impresa  di  trasporto  sulla  proposta di
codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
      segnala  all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari
a  seguito  di  cambiamenti  del  quadro normativo e regolamentare di
riferimento  nonche'  a  seguito  di  mutate condizioni tecniche e di
mercato.
    19.2.6 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorita' le proposte
di  codice  di  rete  e  le  proposte  di  modifica ed aggiornamento,
unitamente  ai  relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato
di  consultazione,  nonche'  ad  un  rapporto  che illustri come tali
pareri  e  segnalazioni  siano  stati  tenuti in considerazione dalla
medesima impresa.»;
  2. di prevedere che le imprese di trasporto che sono gia' dotate di
un  codice  di rete approvato dall'Autorita', trasmettano la proposta
condivisa  di  composizione  del  comitato  di consultazione entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  3.  di  prevedere  che  le  imprese di cui al punto 2 predispongano
l'aggiornamento  dei  propri  codici  di  rete  per il recepimento di
quanto disposto dal presente provvedimento;
  4.  di  prevedere  che  le  imprese  di  trasporto  riconoscano  un
ammontare,  determinato  ai  sensi del successivo punto 5, all'utente
che,  nei precedenti periodi di applicazione dei rispettivi codici di
rete,  abbiano versato corrispettivi di bilanciamento per prelievi di
gas  presso  punti  di riconsegna per i quali non avevano ottenuto la
relativa capacita', a condizione che l'utente medesimo:
    a) abbia  richiesto la rettifica dell'errore materiale o comunque
abbia  richiesto  la capacita' presso il punto di riconsegna entro il
mese in cui ha effettuato il predetto prelievo;
    b) disponesse dei quantitativi di gas, e della relativa capacita'
presso i punti di entrata, sufficienti ad alimentare la riconsegna;
    c) abbia assicurato un flusso di gas tale da non compromettere la
stabilita'  del  sistema,  ne'  pregiudicare  la  posizione  di altri
utenti;
  5.  di  prevedere  che  l'ammontare di cui al punto 4 e' pari al 50
(cinquanta)  per  cento del valore del corrispettivo di bilanciamento
versato dall'utente nel periodo considerato;
  6.  di  prevedere  che,  ai  fini della formulazione delle proposte
tariffarie  per  l'anno  termico  2006-2007,  l'impresa  di trasporto
consideri le somme riconosciute ai sensi del punto 4;
  7.  di  pubblicare  sul  sito internet dell'Autorita' per l'energia
elettrica   e  il  gas  (www.autorita.energia.it)  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il presente provvedimento;
  8. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita'.energia.it)     il     testo    della    deliberazione
dell'Autorita'  n.  137/02,  come  risultante  dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
    Milano, 15 marzo 2006
                                                 Il presidente: Ortis