DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2005 

Autorizzazione alla gestione diretta della ferrovia «Funivie Savona -
S. Giuseppe di Cairo».
(GU n.88 del 14-4-2006)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  regio  decreto  9 maggio  1912, n. 1447 recante il testo
unico   delle   disposizioni   di  legge  per  le  ferrovie  concesse
all'industria privata;
  Vista  la  legge  2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per
l'esercizio  ed  il  potenziamento  di  ferrovie  e di altre linee di
trasporto in regime di concessione;
  Considerato  che  il 19 dicembre 2005 giunge a naturale scadenza la
concessione  della  ferrovia denominata «Funivie Savona - S. Giuseppe
di  Cairo», in atto esercitata dalla Societa' Funiviaria Alto Tirreno
S.p.A.;
  Vista  l'istanza  di proroga presentata dal concessionario uscente,
che  ha  richiesto  la  applicazione  alla  concessione  del disposto
dell'articolo  14  della legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in subordine
del  disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre
1990, n. 385;
  Visto  il  parere n. 786 trasmesso con nota n. 10076 del 4 novembre
2005,  con  il  quale  il  Consiglio  di  Stato  si  e'  espresso non
favorevolmente  sulla  proroga  del  termine  di scadenza della detta
concessione;
  Vista  la  nota  n.  4733  dell'8 novembre  2005,  con  la quale il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, in conformita' al
parere suddetto, ha comunicato al concessionario istante di non poter
accogliere la richiesta di proroga;
  Considerato   che   il   servizio  della  predetta  ferrovia  viene
esercitato  mediante gestione di una infrastruttura ad impianti fissi
per  il  trasporto oltre Appennino di carbone e di rinfuse solide, in
via  alternativa al trasporto su strada e su rotaia, con apprezzabili
risultati  di  interesse  pubblico  in  termini  di decongestione del
traffico,  di  intermodalita'  e  supporto  alla  crescita  economica
nonche' di impatto ambientale;
  Considerato  che,  per  la  rilevanza  rivestita  dall'impianto nel
contesto  della  portualita'  alto  tirrenica,  per  le  dimensioni e
caratteristiche   tecniche  del  servizio  fornito,  provenienza  dei
traffici,  peculiarita'  delle  merci  trasportate,  interconnessione
funzionale  con  il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in
parola e' stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle
procedure  di  attuazione  del trasferimento di funzioni e compiti in
materia  di  servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o
locale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  422 del 1997, ferma
restando   quindi  la  competenza  in  materia  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Considerato  che deve essere assicurata la continuita' del pubblico
servizio  di  rilievo nazionale di che trattasi anche successivamente
alla naturale scadenza della concessione;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  ai  sensi del combinato
disposto  degli  articoli 18  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2
della  legge 12 gennaio 1991, n. 13, in virtu' del quale, con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  «nel  caso di normale
scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la
tempestiva  rinnovazione,  durante  il  periodo  intercedente  tra la
cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio
da  parte  del  nuovo  concessionario,  il Ministero dei trasporti e'
autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata
massima  di  un  anno,  salvo  proroga da concedersi per giustificati
motivi per altri due anni»;
  Considerato  che  detta  gestione  diretta  e' necessaria anche per
pervenire  alla puntuale definizione dei rapporti patrimoniali con il
soggetto concessionario uscente e per la prosecuzione dei rapporti di
lavoro con il personale addetto al servizio;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  A  decorrere  dal  20 dicembre  2005 e' autorizzata, al fine di
assicurare la continuita' dell'esercizio e del servizio di trasporto,
per la durata di un anno, la gestione governativa, di cui all'art. 18
della  legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia «Funivie Savona -
S.  Giuseppe  di  Cairo»,  essendo  giunta  alla naturale scadenza la
concessione assentita alla Societa' Alto Tirreno S.p.A.
  2.   Nel   periodo  di  gestione  governativa  il  Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle finanze procede alla definizione dei rapporti
patrimoniali  con  il  concessionario  uscente nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 186 e 187 del regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  per  la gestione governativa del
servizio  si  provvede  mediamente  l'utilizzo delle risorse iscritte
nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti U.P.B. 5.1.2.1. capitolo 2412.
  4.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti provvede
all'esecuzione  del presente decreto ed alla nomina di un commissario
per  la  gestione  governativa, prescelto tra i Dirigenti in servizio
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
    Roma, 23 dicembre 2005
                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Letta
                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Lunardi
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 119