MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 marzo 2006 

Importazione,   per   motivi   terapeutici,   di  farmaci  registrati
all'estero  contenenti principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.
(GU n.93 del 21-4-2006)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli  articoli 13  e  14  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi
in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
  Visto  l'art.  25, comma 7, del decreto legislativo 19 maggio 1991,
n. 178;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 1997, recante modalita'
di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero;
  Visto  l'art.  4-vicies  ter  della  legge 21 febbraio 2006, n. 49,
recante «misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per   le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'  la  funzionalita'
dell'Amministrazione   dell'interno.  Disposizioni  per  favorire  il
recupero  di  tossicodipendenti  recidivi  e modifiche al testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309»;
  Considerato   che   il  mancato  inserimento  dei  principi  attivi
delta-9-tetraidrocannabinolo   e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
(denominato  anche  Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo
unico,  puo' compromettere la possibilita' di fare ricorso ai farmaci
contenenti i suddetti principi;
  Preso  atto  che  e'  stata avviata la procedura di inserimento dei
principi         attivi         delta-9tretraidrocannabinolo        e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo   (denominato   anche  Dronabinol)
nella tabella II, sezione A del testo unico;
  Ritenuto,  pertanto, di dover emanare, nelle more della conclusione
dell'iter  del  predetto  inserimento,  a  tutela  dei  pazienti  che
avessero  necessita'  di  medicinali  di  questo  tipo, una ordinanza
contingibile ed urgente;
                               Ordina:
  Fino     all'eventuale     inserimento    dei    principi    attivi
delta-9-tetraidrocannabinolo   e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
(denominato  anche  Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo
unico  e,  comunque,  non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in
vigore della presente ordinanza, l''Ufficio centrale stupefacenti del
Ministero  della  salute  puo' autorizzare le importazioni per motivi
terapeutici    di    farmaci    registrati    all'estero   contenenti
delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.
  Il  presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 10 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 290