MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2006 

Revoca  della  concessione  n.  032/01  del  27 dicembre 2001, per la
gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della
Mascara S.r.l., in Como.
(GU n.96 del 26-4-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco del Bingo, ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  21 novembre  2000,  concernente
approvazione  della convenzione tipo per l'affidamento in concessione
della gestione del gioco del Bingo;
  Vista  la  convenzione  di  concessione n. 032/02 stipulata in data
27 dicembre  2001,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  la Mascara S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella
sala sita in Como, via Sant'Abbondio n. 7;
  Visti,  in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h), e l'art. 11,
ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono,
rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la
continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno
sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e
per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non
autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non
consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la
concessione»;
  Vista la polizza BP 0050608 di lire 1.000.000.000, corrispondenti a
Euro  516.456,90,  rilasciata  dalla Societa' italiana cauzioni (ora,
Atradius  Creditinsurance  N.V.)  il  19 dicembre  2001,  al  fine di
garantire,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio  2000,  n.  29, l'adempimento degli obblighi della Mascara
S.r.l.,  stabiliti  dall'art.  3  della  sopraindicata convenzione di
concessione;
  Vista  la  lettera  del  25 settembre  2003 con la quale la Mascara
S.r.l.  ha  chiesto  l'autorizzazione  a sospendere l'attivita' nella
sala-bingo  sita  in Como, via Sant'Abbondio n. 7, per un periodo non
inferiore a sei mesi, anche al fine di reperire «altra sede operativa
che consenta di ottenere una riduzione del costo del canone locatizio
e  contestualmente il posizionamento della sede in diversa posizione,
non  attigua  ad  altre  e  piu'  prossima  ai  flussi  turistici che
interessano la citta' di Como»;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  lettera del 29 ottobre 2003,
prot.   n.   2003/46870/COA/BNG,   ricevuta   dalla   Mascara  S.r.l.
l'11 novembre  2003,  con  la  quale, in riscontro alla sopraindicata
lettera  del  25 settembre  2003,  e'  stata  autorizzata,  in deroga
all'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione di concessione, la
sospensione   dell'attivita'  nella  sala-bingo  sita  in  Como,  via
Sant'Abbondio  n.  7,  per un periodo massimo di sessanta giorni, per
l'inoltro   della   preannunciata   istanza  di  trasferimento  della
sala-bingo,  decorsi  inutilmente  i  quali  l'autorizzazione  e'  da
ritenersi  revocata  e  la  Mascara S.r.l. e' tenuta ad assicurare la
continuita' del servizio;
  Vista la lettera del 7 novembre 2003, con la quale lo Studio legale
e  commerciale  Marco  Fugazza & Associati, per mandato della Mascara
S.r.l.,  ribadisce  che «la sospensione dell'operativita' della sala,
per  il  tempo necessario al trasloco in altra struttura, vi e' stata
comunicata con atto del 25 settembre 2003»;
  Vista la lettera del 2 febbraio 2004, con la quale lo Studio legale
e  commerciale  Marco  Fugazza & Associati, in nome e per conto della
Mascara  S.r.l.,  ha chiesto un ulteriore ed indeterminato periodo di
sospensione  dell'attivita'  ed  ha  prospettato la disponibilita' di
«provvedere alla eventuale riconsegna consensuale della concessione;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  12 marzo 2004, prot. n.
2004/14402/COA/BNG,  ricevuta  il  27 marzo  2004,  con la quale, tra
l'altro, e' stato comunicato:
    che  la  reiterata istanza di sospensione dell'attivita' non puo'
essere  accolta in quanto la sospensione stessa sarebbe successiva ad
un  periodo gia' notevolmente lungo di inattivita' (la Mascara S.r.l.
non    acquista    cartelle    presso   il   competente   Ispettorato
compartimentale  e  non  trasmette  al  Centro di controllo i dati di
gioco  dal  mese  di marzo del 2003) e sarebbe dunque pregiudizievole
dell'interesse erariale;
    che   i  casi  in  cui  il  concessionario  puo'  recedere  dalla
convenzione  sono  stabiliti nell'art. 13, comma 2, della convenzione
stessa e non ricorrono nella fattispecie in questione;
    che  nel  caso  in cui la Mascara S.r.l. non riprenda l'attivita'
entro  trenta  giorni, saranno avviati i procedimenti di revoca della
convenzione di concessione n. 032/01 del 27 dicembre 2001, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  11  della  convenzione  stessa il quale
prevede  che in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' di
gioco   per   piu'   di   trenta   giorni,   anche  non  consecutivi,
l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione;
  Vista  la lettera del 20 aprile 2004, con la quale lo Studio legale
e  commerciale  Marco  Fugazza & Associati, in nome e per conto della
Mascara S.r.l., contesta il contenuto della sopraindicata lettera del
12 marzo   2004,  prot.  n.  2004/14402/COA/BNG,  con  argomentazioni
infondate;
  Considerato   che,   anche   a   seguito   del   ricevimento  della
comunicazione  del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14402/COA/BNG, e fino
alla   data   odierna,   la   Mascara  S.r.l.  non  ha  inoltrato  la
preannunciata  istanza  di  trasferimento  della  sala-bingo e non ha
ripreso  l'attivita'  nella sala stessa in violazione dell'obbligo di
assicurare   la  continuita'  del  servizio  stabilito  dall'art.  3,
comma 5,  lettera h),  della convenzione di concessione, configurando
la  fattispecie  della  sospensione  non  autorizzata  dell'attivita'
sanzionabile  con  la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11,
ultimo periodo, della convenzione;
  Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale
immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita'
di  gioco  ha  origine  l'entrata  erariale e che, pertanto, si rende
escutibile  la  cauzione  prestata dal concessionario, a garanzia dei
propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale
31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  6  della  convenzione  di
concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener  presente  che  la  convenzione di concessione stipulata con la
Mascara  S.r.l.  in  data 27 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 15, ha
scadenza  in data 27 dicembre 2007 e che la Mascara S.r.l. ha cessato
l'attivita' fin dal mese di marzo 2003;
  Considerato  che il danno derivante dal comportamento della Mascara
S.r.l.   e'   pari   all'entrata   erariale   che   sarebbe  derivata
dall'attivita'  di  gioco  nella sala-bingo dal mese di marzo 2003 al
27 dicembre 2007, e cioe' per un periodo di 57 mesi;
  Considerato  che  la  Mascara  S.r.l., nell'anno 2002 ha venduto n.
2.355.702  cartelle, per un incasso complessivo di Euro 3.619.470,00,
di   cui  Euro  861.433,86  (pari  al  23,80%)  costituente  prelievo
erariale,  corrispondente  ad  un  prelievo erariale medio mensile di
Euro  71.786,16,  e,  quindi,  ad  un  danno  erariale complessivo di
Euro 4.091.810,84   (Euro   71.786,16   \times  57  mesi)  che  rende
escutibile   l'intero  importo  della  polizza  BP  0050608  di  lire
1.000.000.000,  corrispondenti  a  Euro  516.456,90, rilasciata dalla
Societa'  italiana  cauzioni  (ora, Atradius Creditinsurance N.V.) il
19 dicembre 2001;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della
convenzione  di  concessione  n. 032/02 stipulata in data 27 dicembre
2001,  per  i  motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti
della  Mascara  S.r.l.,  la concessione per la gestione del gioco del
Bingo.
  2.  Per  i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento,
con  esplicita  autorizzazione  a realizzare i relativi titoli, della
polizza  BP  0050608  di  lire  1.000.000.000,  corrispondenti a Euro
516.456,90,   rilasciata   dalla  Societa'  italiana  cauzioni  (ora,
Atradius  Creditinsurance  N.V.)  il  19 dicembre  2001,  al  fine di
garantire,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio  2000,  n.  29, l'adempimento degli obblighi della Mascara
S.r.l.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 12 aprile 2006
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri