AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 marzo 2006 

Aggiornamento,  per  il  periodo  1° aprile 2006-31 marzo 2007, della
componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche
di   fornitura   del   gas   naturale,   di  cui  alla  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n.
138/03. (Deliberazione n. 68/06).
(GU n.101 del 3-5-2006)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 30 marzo 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  Autorita)  29 novembre  2002,  n.  195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di
seguito: deliberazione n. 248/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005,  n.  57/05 (di
seguito: deliberazione n. 57/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n.  50/06  (di
seguito: deliberazione n. 50/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 marzo  2006,  n.  56/06 (di
seguito: deliberazione n. 56/06);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06;
    l'ordinanza   del   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05;
    la  sentenza  del  Tar  Lombardia  28 giugno 2005, n. 3478/05 (di
seguito: sentenza n. 3478/05);
    il  dispositivo  di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI,
21 marzo 2006, n. 217/2006;
  Considerato che:
    l'art.  6, comma 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per
il  secondo  periodo  di  regolazione  dello stoccaggio la componente
tariffaria  dello  stoccaggio  QS  (di seguito: componente QS) di cui
all'art.  6,  comma 7,  della  medesima  deliberazione  sia  definita
dall'Autorita'  sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 164/00;
    con  la  deliberazione  n.  50/06,  l'Autorita'  ha definito, tra
l'altro,   i   criteri   per  la  determinazione  delle  tariffe  per
l'attivita'  di  stoccaggio  per il secondo periodo di regolazione; e
che,  con  la  deliberazione  n.  56/06,  l'Autorita'  ha approvato i
corrispettivi  unici  di  stoccaggio  per  l'anno  termico  1° aprile
2006-31 marzo  2007  di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione
n. 50/06;
    l'art.  6,  comma 2,  della  deliberazione  n.  50/06 prevede che
l'impresa  di  stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del
gas    dal   sistema,   attribuisca   agli   utenti   del   servizio,
proporzionalmente  ai  quantitativi  allocati,  la  quota percentuale
degli  oneri  a  copertura  dei  consumi  tecnici  delle  centrali di
compressione e di trattamento; e che, ai fini di tale riconoscimento,
e'  utilizzato  il  valore  della componente materia prima aggiornato
dall'Autorita' sulla base delle disposizioni in materia;
    l'ordinanza  del Tar Lombardia sopra richiamata ha sospeso in via
cautelare  l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
4 della deliberazione n. 248/04;
    con  la deliberazione n. 57/05, in conseguenza delle ordinanze di
cui al precedente alinea, l'Autorita' ha provveduto all'aggiornamento
della  componente  QS delle condizioni economiche di fornitura di cui
alla  deliberazione  n.  138/03,  relativamente  al periodo 1° aprile
2005-31 marzo  2006,  tenuto  conto  anche  dell'aggiornamento  della
componente  materia  prima effettuato ai sensi della deliberazione n.
195/02,   prevedendone   l'eventuale   rideterminazione   sulla  base
dell'esito del contenzioso allora in corso;
    la sentenza n. 3478/05 ha annullato la deliberazione n. 248/04;
    con  la  decisione  sopra  richiamata  il  Consiglio  di Stato ha
annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05;
  Ritenuto che sia necessario:
    ricalcolare  il  valore  della  componente  QS  relativamente  al
periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006;
    aggiornare  la  componente tariffaria QS relativamente al periodo
1° aprile 2006-31 marzo 2007;
    rimandare  a  successivo  provvedimento  la  determinazione delle
modalita'  di  conguaglio,  tenendo  conto,  per il periodo 1° aprile
2005-31 marzo  2006, da un lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e
dall'altro degli oneri amministrativi ad essi relativi;
                              Delibera:
  1.  Di  stabilire che, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006,
il  valore  della  componente  tariffaria  dello  stoccaggio QS delle
condizioni  economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art.
3  della  deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a 0,244866
euro/GJ.
  2. Di  stabilire che, per il periodo 1° aprile 2006- 31 marzo 2007,
il  valore  della  componente  QS, di cui all'art. 3 deliberazione n.
138/03, sia pari a 0,253223 euro/GJ.
  3. Di   determinare   con  futuro  provvedimento  le  modalita'  di
conguaglio della componente QS.
  4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
    Milano, 30 marzo 2006
                                                 Il presidente: Ortis