MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Comunicato  relativo  ai  riferimenti normativi al decreto 3 febbraio
2006,  n.  141,  recante:  «Regolamento  in  materia  di  obblighi di
identificazione,    conservazione    delle    informazioni   a   fini
antiriciclaggio  e  segnalazione  delle  operazioni sospette a carico
degli  avvocati,  notai,  dottori commercialisti, revisori contabili,
societa'  di  revisione,  consulenti  del lavoro, ragionieri e periti
commerciali,  previsto  dagli  articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della
direttiva  2001/97/CE  in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario   a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'
illecite».
(GU n.110 del 13-5-2006)

    Nei   riferimenti   normativi   riportati  in  calce  al  decreto
3 febbraio  2006,  n.  141, pubblicato nel S.O. n. 86/L alla Gazzetta
Ufficiale  7 aprile  2006,  n. 82, gli articoli 648-bis e 648-ter del
c.p., riportati nelle note all'art. 9, sono sostituiti dai seguenti:
      «Art.  648-bis  (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel
reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce  denaro,  beni  o altre
utilita'  provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in
relazione   ad   essi   altre   operazioni,  in  modo  da  ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la
reclusione  da  quattro  a  dodici  anni  e  con la multa da lire due
milioni a lire trenta milioni.
      La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio
di un'attivita' professionale.
      La  pena  e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita'
provengono  da  delitto  per  il  quale  e'  stabilita  la pena della
reclusione  inferiore  nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648.».
      «Art.   648-ter   (Impiego   di  denaro,  beni  o  utilita'  di
provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori dei casi di concorso nel
reato  e  dei  casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita'  economiche  o  finanziarie  denaro,  beni o altre utilita'
provenienti  da  delitto,  e'  punito  con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
      La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio
di un'attivita' professionale.
      La  pena  e'  diminuita  nell'ipotesi  di  cui al secondo comma
dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».