BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Disposizioni di vigilanza
(GU n.113 del 17-5-2006)

    Raccolta in titoli delle banche.
    1.  Le  Istruzioni  di vigilanza in materia di raccolta in titoli
delle  banche  (Titolo V, cap. 3, sez. II) stabiliscono che emissioni
obbligazionarie  con  taglio minimo inferiore a 10.000 euro (comunque
pari  a  1.000  euro  o  multipli  di  tale  importo)  possono essere
effettuate da banche aventi i seguenti requisiti:
      a)  un  patrimonio  di  vigilanza non inferiore a 25 milioni di
euro;
      b) i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;
      c) l'ultimo bilancio certificato.
    In  relazione  al  requisito  sub c), la disciplina del controllo
contabile   introdotta   con   la   riforma  del  diritto  societario
(articoli 2409-bis e ss. cod. civ.) apporta innovazioni rilevanti, in
quanto  prevede, in via generale, l'obbligo dei soggetti che svolgono
l'attivita'  di  controllo  contabile  di  formulare  un giudizio sul
bilancio (art. 2409-ter cod. civ.)(3)
    In  base a tale disciplina, l'attivita' di controllo contabile e'
svolta,  di regola, da un revisore esterno avente specifici requisiti
professionali  e  iscritto  negli appositi Albi (tenuti dal Ministero
della giustizia o dalla CONSOB), salva la possibilita' di affidare la
funzione  al collegio sindacale con apposita clausola statutaria, nel
caso  di  societa'  «chiuse»  e  non  tenute  a  redigere il bilancio
consolidato (4); tale facolta' e' consentita in ogni caso alle banche
di  credito  cooperativo dal comma 2-bis dell'art. 52 TUB, introdotto
dal decreto legislativo n. 37/2004.
    Tutto  cio'  considerato,  si  dispone  che  il  requisito  della
«certificazione»  previsto  dalle  richiamate Istruzioni di vigilanza
venga  sostituito,  ai  fini della disciplina del taglio minimo delle
obbligazioni bancarie, dalla condizione che il soggetto che ha svolto
il  controllo  contabile  sulla  banca  (revisore  esterno o collegio
sindacale)  non  abbia  espresso  giudizio negativo, ovvero non abbia
manifestato  l'impossibilita'  di  esprimere un giudizio, sull'ultimo
bilancio approvato.
    Nell'occasione,  in relazione a quesiti pervenuti e a taluni casi
rilevati  nella  prassi,  si  precisa  che  il  taglio  minimo  delle
emissioni non e' in alcun caso frazionabile, ne' in fase di emissione
ne'  in  ipotesi  di  successiva  negoziazione;  tale previsione deve
essere   sempre   contenuta   nei   regolamenti  di  emissione  delle
obbligazioni.
    2. Le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di raccolta in
titoli  delle banche - emanate in attuazione del decreto del Ministro
del  tesoro  22 giugno  1993,  n.  242631  - contengono previsioni in
materia di durata dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi.
In  particolare,  e attualmente stabilito che tali titoli di raccolta
devono avere durata compresa fra un mese e 5 anni (*).
    Al  riguardo,  valutata  l'esigenza  di  favorire lo sviluppo dei
mercati  degli  strumenti  di  debito  a breve termine, si rimuove la
previsione  di  una  durata  minima dei certificati di deposito e dei
buoni fruttiferi bancari. La durata dei titoli deve, comunque, essere
indicata  nei certificati e nei buoni, se non dematerializzati, e nei
relativi regolamenti di emissione.
      Roma, 26 aprile 2006
                                               Il Governatore: Draghi
    (3)  Per  le  societa'  quotate  e per quelle emittenti strumenti
finanziari  diffusi  in  misura  rilevante  tra  il pubblico, analoga
previsione  e  contenuta  nell'art.  156  TUF in materia di revisione
contabile.
    (4) Cfr. art. 2409-bis, ultimo comma, c.c.
    (*)  Cfr.  le disposizioni di vigilanza pubblicate nel Bollettino
di  Vigilanza  n.  7/2004,  che  hanno  modificato  le  Istruzioni di
vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 3, sez. III.